ARTICOLO 1
1.
Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi, previsti dalla tariffa allegata alla
legge regionale 28 maggio 1980, n. 57
- modificata con leggi regionali
23 luglio 1981, n. 44
;
14 maggio 1982, n. 22
;
20 ottobre 1983, n. 40
;
3 dicembre 1984, n. 47
;
26 aprile 1985, n. 24
;
23 giugno 1986, n. 23
e
21 dicembre 1987, n. 56
- sono aumentati del 20 per cento con effetto dall'anno 1990.
2.
Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle 500 lire superiori ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.
ARTICOLO 2
1.
Alla tariffa allegata alla
legge regionale 28 maggio 1980, n. 57
, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a)
al Titolo I, n. d'ordine 2, dopo le parole: "
... e successive modificazioni
", è aggiunto il periodo: "
ed
art. 45 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48
". Al comma 3 delle note dopo le parole:
" (
regolamento 28 settembre 1919, n. 1924
", è aggiunto il periodo: "
ed
art. 44 - comma 4 - della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48
)
".
Al comma 4, delle note dopo le parole: "
... assoggettarsi a tassa
", è aggiunto il periodo: "
art. 45 - comma 5 - della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48
)
".
b)
al Titolo I, n. d'ordine 4, dopo le parole: "
...
DPR 10 giugno 1955, n. 854
", è aggiunto il periodo:
" ed
art. 49 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48
"
.
c)
al Titolo I, n. d'ordine 7, comma 3, delle note sono soppresse le parole: "
di altre categorie
"
.
d)
al Titolo III, n. d'ordine 23, il comma 3 delle note è così sostituito: "
Oltre al pagamento della tassa sopraindicata i titolari delle Agenzie sono tenuti al versamento del deposito cauzionale, di cui all'
art. 11 della legge regionale 15 novembre 1985, n. 42
, nella misura di L. 20.000.000, mentre per ciascuna filiale o succursale il deposito cauzionale è di L. 10.000.000. Detti importi sono soggetti ad eventuali revisioni quinquennali ai sensi del citato art. 11 - comma 3
".
e)
al Titolo VI, d'ordine 27, dopo le parole: "
...
DPR 28 giugno 1955, n. 620
, articoli 1 e 2
", è aggiunto il periodo: "
ed artt. 4 e 5 della
legge regionale 11 novembre 1987, n. 48
) ".
Nelle note, prima del comma già esistente, viene inserito il seguente comma: "
la tassa è dovuta anche in caso di proroga del permesso di ricerca (
art. 5 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48
)
".
f)
al titolo VI, n. d'ordine 28, dopo le parole: "
...
RD 29 luglio 1927, n. 1443
", è aggiunto il periodo: "
ed
art. 36 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48
)
"
.
g)
al Titolo VI, n. d'ordine 29, dopo le parole: "
...
RD 29 luglio 1927, n. 1443
", è aggiunto il periodo: "
ed
art. 36 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48
)
"
.
h)
al Titolo VI, n. d'ordine 30, dopo le parole: "
...
DPR 28 giugno 1955, n. 620
", è aggiunto il periodo: "
ed
art. 16 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48
)
"
.
i)
al titolo VI, n. d'ordine 31, dopo le parole: "
..
DPR. 28 giugno 1955, n. 620
", è aggiunto il periodo: "
ed
art. 10 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48
)
".
Nelle note viene inserito il seguente comma: "
La tassa è dovuta anche in caso di rinnovo o di proroga anticipata della concessione (artt. 19 e 20 della
legge regionale 11 novembre 1987, n. 48
)
".
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e dell'
art. 65 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.