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Legge regionale 24 ottobre 1989, n. 35


LEGGE REGIONALE n.35 del 24 ottobre 1989

Date di vigenza

01/11/1989 entrata in vigore mostra documento vigente dal 01/11/1989
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 01/11/1989

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1989 ,n. 35
Aumento delle tasse sulle concessioni regionali con effetto dall'anno 1990. Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 45 del 31/10/1989

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario di Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi, previsti dalla tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 - modificata con leggi regionali 23 luglio 1981, n. 44 ; 14 maggio 1982, n. 22 ; 20 ottobre 1983, n. 40 ; 3 dicembre 1984, n. 47 ; 26 aprile 1985, n. 24 ; 23 giugno 1986, n. 23 e 21 dicembre 1987, n. 56 - sono aumentati del 20 per cento con effetto dall'anno 1990.

2. Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle 500 lire superiori ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.

ARTICOLO 2

1. Alla tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 , sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al Titolo I, n. d'ordine 2, dopo le parole: " ... e successive modificazioni ", è aggiunto il periodo: " ed art. 45 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 ". Al comma 3 delle note dopo le parole: " ( regolamento 28 settembre 1919, n. 1924 ", è aggiunto il periodo: " ed art. 44 - comma 4 - della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 ) ".
 
Al comma 4, delle note dopo le parole: " ... assoggettarsi a tassa ", è aggiunto il periodo: " art. 45 - comma 5 - della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 ) ".

b) al Titolo I, n. d'ordine 4, dopo le parole: " ... DPR 10 giugno 1955, n. 854 ", è aggiunto il periodo: " ed art. 49 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 " .

c) al Titolo I, n. d'ordine 7, comma 3, delle note sono soppresse le parole: " di altre categorie " .

d) al Titolo III, n. d'ordine 23, il comma 3 delle note è così sostituito: " Oltre al pagamento della tassa sopraindicata i titolari delle Agenzie sono tenuti al versamento del deposito cauzionale, di cui all' art. 11 della legge regionale 15 novembre 1985, n. 42 , nella misura di L. 20.000.000, mentre per ciascuna filiale o succursale il deposito cauzionale è di L. 10.000.000. Detti importi sono soggetti ad eventuali revisioni quinquennali ai sensi del citato art. 11 - comma 3 ".

e) al Titolo VI, d'ordine 27, dopo le parole: " ... DPR 28 giugno 1955, n. 620 , articoli 1 e 2 ", è aggiunto il periodo: " ed artt. 4 e 5 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 ) ".
 
Nelle note, prima del comma già esistente, viene inserito il seguente comma: " la tassa è dovuta anche in caso di proroga del permesso di ricerca ( art. 5 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 ) ".

f) al titolo VI, n. d'ordine 28, dopo le parole: " ... RD 29 luglio 1927, n. 1443 ", è aggiunto il periodo: " ed art. 36 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 ) " .

g) al Titolo VI, n. d'ordine 29, dopo le parole: " ... RD 29 luglio 1927, n. 1443 ", è aggiunto il periodo: " ed art. 36 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 ) " .

h) al Titolo VI, n. d'ordine 30, dopo le parole: " ... DPR 28 giugno 1955, n. 620 ", è aggiunto il periodo: " ed art. 16 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 ) " .

i) al titolo VI, n. d'ordine 31, dopo le parole: " .. DPR. 28 giugno 1955, n. 620 ", è aggiunto il periodo: " ed art. 10 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 ) ".
 
Nelle note viene inserito il seguente comma: " La tassa è dovuta anche in caso di rinnovo o di proroga anticipata della concessione (artt. 19 e 20 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 ) ".

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 maggio 1988

Mandarini

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