Legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34


LEGGE REGIONALE n.34, del 24 Ottobre 1989

Date di vigenza

15/11/1989 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/11/1989
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 15/11/1989

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 34, del 24 Ottobre 1989
Interventi a favore della proprietà diretto - coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 45 del 31/10/1989

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Allo scopo di contribuire all'azione di adeguamento delle aziende agricole umbre ai nuovi orientamenti della politica strutturale della Comunità economica europea, in conformità alle indicazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano regionale di sviluppo, sono emanate le disposizioni di cui agli articoli che seguono.

Titolo I

INTERVENTO PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA'DIRETTO - COLTIVATRICE

ARTICOLO 2

Agevolazioni creditizie

1. Per favorire il consolidamento e lo sviluppo della proprietà diretto - coltivatrice, con particolare riguardo per le azioni proposte da giovani imprenditori, la Regione concorre nel pagamento degli interessi relativi a mutui di durata quindicennale per l'acquisto di terreni, contratti ai sensi dell' articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 3

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dell'agevolazione creditizia di cui all' articolo 2 i coltivatori diretti proprietari, affittuari, soccidari, mezzadri, coloni parziari, compartecipanti non stagionali e altri coltivatori della terra, singoli od associati in cooperativa nonchè tecnici agricoli che siano laureati in scienze agrarie o veterinarie, periti agrari, nel rispetto della legge 6 marzo 1968, n. 377 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Non hanno titolo ad ottenere l'agevolazione i richiedenti che nel biennio precedente la richiesta abbiano venduto fondi rustici o quote degli stessi di superficie superiore ad un ettaro e mille metri quadrati, ad esclusione di vendite finalizzare alla permuta a scopo di accorpamento o riordino fondiario.

ARTICOLO 4

Operazioni ammissibili - Priorità

1. Le agevolazioni sono concesse con riferimento alle operazioni e secondo l'ordine di priorità appresso indicati:

a) formazione e ampliamento delle aziende proposti da giovani imprenditori coltivatori diretti di età inferiore a 40 anni;

b) formazione o ampliamento richiesti zio del diritto di prelazione o di riscatto ai sensi dell' articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) ampliamento con precedenza per le operazioni realizzate mediante l'accorpamento di superfici volte a favorire un razionale esercizio dell'attività agricola;

d) formazione proposta da mezzadri, coloni parziari, compartecipanti non stagionali o da soccidari, titolari di contratti non convertiti in affitto e soggetti ad escomio per la scadenza dei termini previsti dall' articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203 , nel caso in cui i proprietari dei fondi acconsentano alla vendita in sede di accordo transattivo semprechè sussistano capacità produttive, anche potenziali, sufficienti per la costituzione di una azienda valida sotto il profilo tecnico ed economico;

e) acquisto di diritti di comproprietà nonchè di quote provenienti dall'asse ereditario;

f) permuta, nei casi in cui il valore del terreno da acquisire sia superiore a quello del terreno da cedere;

g) formazione, nei casi in cui il valore della produzione lorda vendibile media del fondo acquistando sia inferiore ai limiti previsti per l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice. L'agevolazione è concessa semprechè sussistano i requisiti di produttività di cui alla precedente lettera d) .

2. Il concorso negli interessi è concesso per mutui di importo non inferiore a lire 10.000.000 e non superiore a:

a) L. 30.000.000 nel caso di permuta;

b) L. 90.000.000 nel caso di ampliamento anche mediante l'acquisto di diritti di comproprietà o di quote provenienti dall'asse ereditario;

c) L. 150.000.000 nel caso di formazione.

3. Entro i limiti di cui al secondo comma il mutuo può coprire l'interno ammontare del prezzo di acquisto ritenuto congruo.

ARTICOLO 5

Presentazione e istruttoria delle domande

1. Le domande per l'ottenimento delle agevolazioni creditizie sono presentate all'Area operativa agricoltura e foreste della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale approva la graduatoria, formulata in base ai criteri di cui al precedente articolo 4 , entro il 31 luglio di ciascun anno di operatività per le domande pervenute nel primo semestre ed entro il 31 gennaio successivo per quelle pervenute nel secondo semestre. Le domande assegnate ad una stessa fascia di priorità sono collocate in graduatoria secondo l'ordine cronologico della loro presentazione.

3. Nel corso di operatività della legge, le domande ammesse in graduatoria ma non finanziate per insufficienza di disponibilità, sono inserite nella graduatoria del semestre successivo secondo l'ordine di priorità alle stesse riconosciuto ai sensi del precedente articolo 4 .

4. Le domande e la documentazione nonchè ogni atto inerente la concessione delle agevolazioni sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell' articolo 28 - comma 8 - della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 6

Vincolo di indivisibilità

1. I fondi acquistati con le agevolazioni della presente legge sono assoggettati al vincolo di indivisibilità, previsto dalla vigente normativa in materia, a favore della Regione dell'Umbria, del quale deve essere fatta espressa menzione negli atti di acquisto e di mutuo e da trascriversi nei pubblici registri immobiliari.

2. Deroghe al vincolo di cui al primo comma , a richiesta degli interessati, possono essere autorizzate con provvedimento della Giunta regionale, previa istruttoria dell'Ufficio che, a suo tempo, istruì la domanda di mutuo;

a) in caso di successione, quando i fondi risultanti dalla divisione ereditaria siano comunque in grado di mantenere la propria efficienza produttiva ed organizzativa sotto il profilo tecnico ed economico;

b) in caso di permuta a scopo di accorpamento o per il miglioramento della organicità aziendale, purchè ritenuta idonea e necessaria. In tale ipotesi, il vincolo gravante sulla superficie ceduta viene trasferito su quella ricevuta in permuta.

3. In caso di cessione di aree per esproprio dichiarato di pubblica utilità, il vincolo viene revocato limitatamente alla superficie espropriata.

ARTICOLO 7

Decadenza dai benefici

1. Costituiscono motivi di decadenza dai benefici accordati con la presente legge la estinzione anticipata del mutuo o la vendita anche parziale del fondo acquistato o di quello preposseduto - che ha concorso alla formazione del giudizio di idoneità circa la validità della nuova azienda - prima che siano trascorsi dieci anni dalla registrazione dell'atto di acquisto, fatti salvi i casi di forza maggiore, sui quali decide la Giunta regionale a richiesta degli interessati.

ARTICOLO 8

Misura e liquidazione del concorso regionale - Fondo interbancario di garanzia

1. Il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all' articolo 2 è pari alla differenza tra la rata semestrale posticipata calcolata al tasso agevolato minimo vigenti, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, alla data della stipula del contratto di mutuo.

2. Il tasso agevolato a carico del beneficiario non può essere inferiore a quelli minimi previsti, ai sensi del terzo comma dell'art. 109 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , dalle disposizioni in materia vigenti alla data di stipulazione dei contratti di mutuo.

3. Il concorso è liquidato agli istituti di credito, previa attualizzazione del relativo importo, ad un tasso pari al costo delle provviste indicate nei relativi decreti ministeriali e con le modalità stabilite dalla convenzione stipulata tra la Giunta regionale e gli istituti medesimi.

4. Alle operazioni di mutuo di cui alla presente legge si applicano le disposizioni in materia di intervento del Fondo interbancario di garanzia di cui all' articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 9

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal titolo I , valgono le disposizioni di cui alla legge n. 590/ 65 e successive modificazioni e integrazioni.

Titolo II

AVVIO DI AZIONI DI RICOMPOSIZIONE E RIORDINO FONDIARIO

ARTICOLO 10

Incentivazione delle operazioni di permuta

1. Al fine di agevolare iniziative di ricomposizione fondiaria mediante permute di quote di terreno di superficie non inferiore ad 1 ettaro, la Giunta regionale concede contributi fino al 50 per cento delle spese notarili e di quelle relative a tasse e imposte, non soggette a riduzioni ai sensi della vigente normativa in materia, gravanti sulle operazioni di permuta.

2. Le domande, sottoscritte congiuntamente dai proprietari dei terreni da permutare, sono presentate all'Area operativa agricoltura e foreste.

ARTICOLO 11

Predisposizione di progetti di riordino fondiario

1. La Regione incentiva lo studio e la predisposizione, da parte dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, anche con la collaborazione dei Consorzi di bonifica, di progetti di ricomposizione, riordino e ristrutturazione fondiaria, da inserire nei piani finalizzati al conseguimento dell'obiettivo n. 5 - fissato dall' articolo 1 del Regolamento CEE n. 2052/ 88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e riguardanti zone del territorio regionale riconosciute, ai sensi dell' articolo 11 del regolamento medesimo ammissibili al contributo dei fondi comunitari a finalità strutturali - nonchè nei piani previsti dall' articolo 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752 .

2. L'Ente procede alla redazione dei progetti previa approvazione da parte della Giunta regionale delle relative proposte.

Titolo III

NORME FINALI

ARTICOLO 12

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. E'abrogata la legge regionale 16 gennaio 1981, n. 5 .

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino all'esaurimento, dalla legge di cui al primo comma .

ARTICOLO 13

Norma finanziaria

1. La determinazione annuale della spesa per l'attuazione della presente legge è effettuata con legge di bilancio a norma di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 24 ottobre 1989

MANDARINI

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