ARTICOLO 1
Nuova misura dell'indennità .
1.
1 A decorrere dal 1° gennaio 1990, ai componenti effettivi e supplenti del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate è corrisposta una indennità per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Collegio nella misura di:
a)
lire 90.000 al presidente;
b)
lire 65.000 agli altri componenti.
ARTICOLO 2
Indennità collegate
1.
Le indennità dei componenti di organismi regionali, la cui determinazione è collegata alla misura dell'indennità dei componenti del Comitato regionale di controllo restano invariate negli importi stabiliti ai sensi della lr 14 aprile 1987, n. 22.
ARTICOLO 3
Norma finanziaria
1.
L'onere per l'attuazione della presente legge, valutato in lire 97.000.000, graverà sul cap. 250 dello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali dal 1990 in poi e troverà copertura finanziaria nella previsione del programma 1.03.1.03 del bilancio pluriennale 1990/1992.