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Legge regionale 21 dicembre 1989, n. 42


LEGGE REGIONALE n.42 del 21 Dicembre 1989

Date di vigenza

11/01/1990 entrata in vigore mostra documento vigente dal 11/01/1990
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 11/01/1990

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 Dicembre 1989 ,n. 42
Adeguamento delle indennità di presenza ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 53 del 27/12/1989

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Nuova misura dell'indennità .

1. 1 A decorrere dal 1° gennaio 1990, ai componenti effettivi e supplenti del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate è corrisposta una indennità per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Collegio nella misura di:

a) lire 90.000 al presidente;

b) lire 65.000 agli altri componenti.

ARTICOLO 2

Indennità collegate

1. Le indennità dei componenti di organismi regionali, la cui determinazione è collegata alla misura dell'indennità dei componenti del Comitato regionale di controllo restano invariate negli importi stabiliti ai sensi della lr 14 aprile 1987, n. 22.

ARTICOLO 3

Norma finanziaria

1. L'onere per l'attuazione della presente legge, valutato in lire 97.000.000, graverà sul cap. 250 dello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali dal 1990 in poi e troverà copertura finanziaria nella previsione del programma 1.03.1.03 del bilancio pluriennale 1990/1992.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 dicembre 1989

Mandarini

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