ARTICOLO 1
Denominazione del Centro
1.
Il titolo della
legge regionale 18 novembre 1987, n. 51
, è così sostituito: "
Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna
".
2.
Nel
comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51
, le parole da "
istituisce...
" a "
denominato "Centro"
", sono sostituite dalle seguenti: "
istituisce il "Centro regionale per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna"
, denominato "Centro per le pari opportunità"
" .
ARTICOLO 2
Organizzazione interna del Centro.
1.
Il
comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51
, è sostituito dai seguenti:
"
1. Sono organi del Centro:
a) l'Assemblea;
b) il Comitato direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
1/ bis. I predetti organi si rinnovano con la elezione del Consiglio regionale
".
2.
All'
art. 4 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51
, sono aggiunti seguenti commi finali:
"
8. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, designato dal Consiglio regionale e da due membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.
9. Al collegio dei revisori dei conti compete:
a) controllare la regolarità amministrativa e contabile del Centro;
b) verificare la conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge;
c) presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento amministrativo e contabile del Centro da allegare al conto consuntivo di cui all'art. 6, comma 6;
d) assistere alle sedute degli organi deliberanti del Centro
".
ARTICOLO 3
Gestione economico - finanziaria e struttura operativa
1.
L'
art. 6 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51
, è sostituito dal seguente:
"
Art. 6 (Gestione economico - finanziaria e struttura operativa).
1. Le entrate del Centro sono costituite da contributi di enti pubblici e privati e da eventuali donazioni.
2. La Regione mette a disposizione del Centro la sede attrezzata e concorre annualmente nelle spese di finanziamento con assegnazione di personale e di un contributo finanziario entro i limiti di spesa determinati a norma dell'art. 9, secondo comma.
3. La struttura operativa del Centro è costituita nelle forme e con le modalità previste dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, con particolare riferimento agli articoli 10 e 38, comma 2, della
legge regionale 17 agosto 1984, n. 41
, per quanto attiene alla dipendenza funzionale del personale e alla determinazione della dotazione organica.
4. Per studi e ricerche su specifici problemi e l'organizzazione di commissioni di lavoro specialistiche il Centro può avvalersi della collaborazione di esperti esterni e conferire incarichi di collaborazione ad istituti e centri di ricerca pubblici e privati.
5. Il Centro è dotato di autonomia amministrativa e funzionale. La gestione economico - finanziaria è regolata dalle norme che disciplinano la contabilità e l'amministrazione del patrimonio della Regione, in quanto applicabili.
6. Il programma annuale di attività e il bilancio preventivo sono deliberati dall'Assemblea e trasmessi, ai sensi dell'
art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, alla Giunta regionale entro il 1o settembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.
7. Il conto consuntivo è trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui è riferito, unitamente ad una relazione sull'attività svolta dal Centro
".
ARTICOLO 4
Dotazione organica
1.
Per effetto di quanto previsto dalla presente legge, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del ruolo regionale è incrementata di quattro unità , come segue:
a)
qualifica funzionale di " funzionario" (VIII livello retributivo): due unità ;
b)
qualifica funzionale di " esecutore" (IV livello retributivo): due unità .
2.
La dotazione organica complessiva del ruolo regionale di cui alla tabella B), recata dall'Allegato n. 2 alla
legge regionale 1° settembre 1988, n. 40
, è sostituita come risulta nell'allegato alla presente legge.
ARTICOLO 5
Norma finanziaria
1.
All'onere annuo, valutato in L. 150.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti dei predetti capitoli 280 e 281 dello stato di previsione della spesa dei bilanci dal 1990 in poi, come da previsioni di cui al bilancio pluriennale 1989/ 91, programma di attività 1.06.1.01.