Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45


LEGGE REGIONALE n.45 del 27 dicembre 1989

Date di vigenza

25/01/1990 entrata in vigore mostra documento vigente dal 25/01/1990
07/05/2009 abrogazione mostra documento vigente dal 07/05/2009

Documento vigente dal 25/01/1990

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989 ,n. 45
Modificazioni ed integrazioni delle llrr 18 novembre 1987, n. 51: "Istituzione del Centro per la realizzazione della parità  e della pari opportunità  tra uomo e donna" e 1 settembre 1988, n. 40 "Ordinamento degli Uffici regionali".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 2 del 10/01/1990

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Denominazione del Centro

1. Il titolo della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 , è così sostituito: " Centro per la realizzazione della parità  e delle pari opportunità  tra uomo e donna ".

2. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 , le parole da " istituisce... " a " denominato "Centro" ", sono sostituite dalle seguenti: " istituisce il "Centro regionale per la realizzazione della parità  e delle pari opportunità  tra uomo e donna" , denominato "Centro per le pari opportunità"  " .

ARTICOLO 2

Organizzazione interna del Centro.

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 , è sostituito dai seguenti:
 
" 1. Sono organi del Centro:
 
a) l'Assemblea;
 
b) il Comitato direttivo;
 
c) il Presidente;
 
d) il Collegio dei revisori dei conti.
 
1/ bis. I predetti organi si rinnovano con la elezione del Consiglio regionale
".

2. All' art. 4 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 , sono aggiunti seguenti commi finali:
 
" 8. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, designato dal Consiglio regionale e da due membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.
 
9. Al collegio dei revisori dei conti compete:
 
a) controllare la regolarità  amministrativa e contabile del Centro;
 
b) verificare la conformità  del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge;
 
c) presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento amministrativo e contabile del Centro da allegare al conto consuntivo di cui all'art. 6, comma 6;
 
d) assistere alle sedute degli organi deliberanti del Centro
".

ARTICOLO 3

Gestione economico - finanziaria e struttura operativa

1. L' art. 6 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 6 (Gestione economico - finanziaria e struttura operativa).
 
1. Le entrate del Centro sono costituite da contributi di enti pubblici e privati e da eventuali donazioni.
 
2. La Regione mette a disposizione del Centro la sede attrezzata e concorre annualmente nelle spese di finanziamento con assegnazione di personale e di un contributo finanziario entro i limiti di spesa determinati a norma dell'art. 9, secondo comma.
 
3. La struttura operativa del Centro è costituita nelle forme e con le modalità  previste dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, con particolare riferimento agli articoli 10 e 38, comma 2, della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 , per quanto attiene alla dipendenza funzionale del personale e alla determinazione della dotazione organica.
 
4. Per studi e ricerche su specifici problemi e l'organizzazione di commissioni di lavoro specialistiche il Centro può avvalersi della collaborazione di esperti esterni e conferire incarichi di collaborazione ad istituti e centri di ricerca pubblici e privati.
 
5. Il Centro è dotato di autonomia amministrativa e funzionale. La gestione economico - finanziaria è regolata dalle norme che disciplinano la contabilità  e l'amministrazione del patrimonio della Regione, in quanto applicabili.
 
6. Il programma annuale di attività  e il bilancio preventivo sono deliberati dall'Assemblea e trasmessi, ai sensi dell' art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , alla Giunta regionale entro il 1o settembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.
 
7. Il conto consuntivo è trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui è riferito, unitamente ad una relazione sull'attività  svolta dal Centro
".

ARTICOLO 4

Dotazione organica

1. Per effetto di quanto previsto dalla presente legge, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del ruolo regionale è incrementata di quattro unità , come segue:

a) qualifica funzionale di " funzionario" (VIII livello retributivo): due unità  ;

b) qualifica funzionale di " esecutore" (IV livello retributivo): due unità .

2. La dotazione organica complessiva del ruolo regionale di cui alla tabella B), recata dall'Allegato n. 2 alla legge regionale 1° settembre 1988, n. 40 , è sostituita come risulta nell'allegato alla presente legge.

ARTICOLO 5

Norma finanziaria

1. All'onere annuo, valutato in L. 150.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti dei predetti capitoli 280 e 281 dello stato di previsione della spesa dei bilanci dal 1990 in poi, come da previsioni di cui al bilancio pluriennale 1989/ 91, programma di attività  1.06.1.01.


La presente legge regionale sarà pubblicata sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 27 dicembre 1989

MANDARINI


ALLEGATI:
Tabella B) - Dotazione organica del ruolo regionale (Comprese le dotazioni degli Enti dipendenti della Regione e i contingenti del personale assegnato agli Enti locali e alle loro associazioni).


 
- dirigente di strutture di II livello e qualifiche equiparate 78
 
- dirigente di strutture di I livello e qualifiche equiparate 187
 
- funzionario 284
 
- istruttore direttivo 235
 
- istruttore 442
 
- collaboratore professionale 147
 
- esecutore 311
 
- operatore 107
 
- ausiliario 1
 
- addetto alle pulizie 0
 
Totale 1.792

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