Legge regionale 22 marzo 1990, n. 6


LEGGE REGIONALE n.6 del 22 marzo 1990

Date di vigenza

12/04/1990 entrata in vigore mostra documento vigente dal 12/04/1990
02/03/2013 abrogazione mostra documento vigente dal 02/03/2013

Documento vigente dal 12/04/1990

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 22 marzo 1990 ,n. 6
Modificazioni ed integrazioni della lr 7 novembre 1988, n. 42. Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 13 del 28/03/1990

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Sono eleggibili come componenti delle commissioni provinciali per l'artigianato i titolari o i soci di imprese artigiane iscritte all'albo operanti nella relativa provincia da almeno tre anni, purchè in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ".

ARTICOLO 2

1. All' articolo 7 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 , dopo il comma 1 , è inserito il seguente:
 
" 1- bis. Il Presidente della Giunta regionale con lo stesso decreto individua i comuni sede di seggio, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 1. lett. a) ".

2. All' articolo 7 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 , è aggiunto il seguente comma finale:
 
" 3. Al momento dell'indizione delle elezioni di cui all'articolo 5, la Giunta regionale istituisce con proprio provvedimento un apposito servizio, al fine di assicurare a tutti i soggetti interessati il necessario supporto tecnico - amministrativo e organizzativo fino alla conclusione delle operazioni elettorali ".

ARTICOLO 3

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 , la lettera a) è così sostituita:
 
" a) entro il diciottesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, a trasmettere ai sindaci della provincia l'elenco degli aventi diritto al voto. L'elenco contiene i dati anagrafici dei titolari di imprese artigiane operanti nel comune, le quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 7, risultino iscritte nell'albo provinciale delle imprese artigiane. L'elenco degli elettori è ripartito in volumi ciascuno dei quali, in ordine alfabetico, comprende di regola un massimo di 800 elettori e non meno di 50 elettori. Qualora il numero degli elettori sia inferiore a 50 gli stessi sono accorpati in un unico elenco con gli elettori del comune più vicino. Viene formato un elenco per ciascun comune sede di seggio. L'elenco degli elettori del comune sede di seggio, ripartito in volumi numerati, è redatto su modello approvato dalla Giunta regionale ".

2. Alla lett. b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 , le parole " entro il diciottesimo giorno antecedente quello delle elezioni ", sono sostituite dalle seguenti " entro lo stesso termine indicato dalla lett. a) ".

3. Alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 , dopo le parole " mediante plico raccomandato ", sono aggiunte le seguenti " o a mezzo di messo comunale ".

ARTICOLO 4

1. L'alinea del comma dell' articolo 9 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 , è così sostituito:
 
" 1. I sindaci dei comuni sede di seggio provvedono: ".

2. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 , la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
 
" a) entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di cui all'articolo 6, comma 1, a comunicare alla commissione provinciale per l'artigianato l'ubicazione degli uffici elettorali;
 
a - bis) fra il quindicesimo e il decimo giorno antecedente a quello delle elezioni a istituire nei rispettivi comuni un numero di uffici elettorali pari al numero dei volumi contenenti l'elenco degli elettori, di cui alla lett. a) dell'articolo 8. Ogni ufficio elettorale è composto da un presidente e tre scrutatori, di cui uno a scelta del presidente, svolge funzioni di segretario. La nomina del presidente e degli scrutatori è effettuata dal sindaco contestualmente all'atto con cui è costituito l'ufficio elettorale. Con il medesimo atto ad ogni ufficio elettorale è attribuito un numero e una sede e sono assegnati gli elettori compresi in uno dei volumi di cui alla lettera a) dell'articolo 8
".

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 , le parole " la loro ubicazione ", sono soppresse.

ARTICOLO 5

1. AL comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 , le parole " non inferiore a cinque e non superiore a quattordici " sono sostituite dalle seguenti " non inferiore a venti e non superiore a ventiquattro ".

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 , le parole " da non meno di 300 elettori titolari ", sono sostituite falle seguenti: " da non meno di 300 elettori, titolari o soci ".

3. Al comma 9 dell'articolo 10 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 , le parole " fino alle ore dodici del ventiquattresimo giorno ", sono sostituite dalle seguenti: " fino alle ore venti del ventiseiesimo giorno ".

ARTICOLO 6

1. All'aliena del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 , le parole: " entro il ventiduesimo giorno ", sono sostituite dalle seguenti: " entro il ventiquattresimo giorno ".

ARTICOLO 7

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 , è così sostituito:
 
" 1. Entro il diciottesimo giorno antecedente quello delle elezioni il presidente della commissione provinciale dell'artigianato provvede alla stampa del manifesto con liste dei candidati e a trasmetterlo, entro il quattordicesimo giorno antecedente le elezioni, ai sindaci della provincia per l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il decimo giorno precedente l'elezione ".

ARTICOLO 8

1. Il comma 6 dell'articolo 17 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 , è così sostituito:
 
" 6. Un esemplare, immediatamente chiuse con tutte le schede in un plico sigillato e firmato dal presidente, è trasmesso al presidente del primo ufficio elettorale del comune capoluogo della provincia tramite il comune sede di seggio ".

ARTICOLO 9

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 , è così sostituito:
 
" 1. I compensi ai presidenti e agli scrutatori degli uffici elettorali sono determinati nella misura prevista dalla vigente normativa nazione, per le elezioni amministrative e politiche ".

ARTICOLO 10

1. Il testo dell' articolo 31 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 , è così sostituito:
 
" 1. La domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, redatta in un unico esemplare, è presentata al comune dopo l'impresa svolge la propria attività.
 
2. La presentazione avviene mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, il comune rilascia contestuale ricevuta; nel secondo caso, costituisce data di presentazione quella di spedizione.
 
3. Il comune trattiene la domanda agli effetti della istruttoria di cui al comma 4.
 
4. L'istruttoria della domanda svolta dal comune è diretta a certificare:
 
a) i dati anagrafici e fiscali del titolare e di tutti i soci, per le società di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ;
 
b) la sede dell'attività esercitata;
 
c) la natura dell'attività esercitata;
 
d) la data di effettivo inizio dell'attività con i requisiti di impresa artigiana;
 
e) il possesso da parte dell'impresa delle licenze e delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza e di igiene e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività artigiana;
 
f) il carattere e l'entità della partecipazione tecnico - professionale nel processo produttivo con il lavoro anche manuale dell'imprenditore e, nell'ipotesi di persona giuridica, della maggioranza dei soci;
 
g) il numero dei dipendenti compresi gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione - lavoro e i familiari occupati nell'impresa nonchè gli eventuali portatori di handicaps e i lavoratori a domicilio o a tempo parziale.
 
5. Il comune, apposta la certificazione di cui al comma 4 sulla domanda, trasmette la stessa, entro e non oltre 20 giorni dalla data di presentazione, alla commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio.
 
6. La commissione provinciale trasmette immediatamente copia autenticata della domanda alla Camera di commercio ai fini dell'annotazione nel registro ditte.
 
7. I requisiti di cui al comma 4, unitamente a quelli richiesti dagli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , sono valutati dalla commissione la quale può disporre, ove necessario, eventuali accertamenti d'ufficio.
 
8. La commissione provinciale delibera l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane che siano in possesso dei requisiti di legge.
 
9. I provvedimenti di iscrizione o diniego vanno notificati agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Trascorso tale termine, la domanda s'intende accolta, fatti salvi i poteri di verifica d'ufficio di competenza della commissione. I provvedimenti di cui sopra vanno altresì trasmessi con immediatezza alle competenti Camera di commercio, agli Enti previdenziali interessati, nonchè all'Ispettorato de lavoro competente
".

ARTICOLO 11

1. Dopo l' articolo 33 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 , è inserito il seguente:
 
" Art. 33- bis (Modulistica impiegata). - Le domande di iscrizione nonchè le denunce di modificazione, sospensione o cessazione dell'attività artigiana debbono essere presentate sui modelli approvati dalla Giunta regionale su proposta delle Commissioni provinciali per l'artigianato, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 47 e seguenti del RD 10 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni e integrazioni ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 22 marzo 1990

Mandarini

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