Documento vigente dal 19/04/1990
Regione Umbria
Legge regionale
30 agosto 1982, n.
45
Norme per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei presidi e servizi multizonali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
52 del
06/09/1982
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Titolo I
NORME GENERALI DI PRINCIPIO
ARTICOLO 1
Oggetto.
1.
La presente legge disciplina l'organizzazione dei presidi e servizi multizonali, ed i principi fondamentali della loro gestione tecnica ed amministrativa ai sensi degli artt. 16, 18 e 22 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
e della
legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65
.
2.
L'individuazione e l'ubicazione dei presidi e servizi multizonali e gli adeguamenti relativi agli obiettivi della programmazione, nonchè le modalità operative per il loro funzionamento sono determinate per il triennio dal Piano socio - sanitario regionale.
3.
Sono nulle di diritto le deliberazioni delle ULSS che istituiscano servizi o presidi classificati come multizonali all'infuori di una esplicita determinazione da parte del Piano socio - sanitario regionale.
ARTICOLO 2
Funzioni multizonali.
1.
Le funzioni di alta specializzazione che, per la complessità delle strumentazioni ed attrezzature di cui si avvalgono e per il tipo di competenze degli operatori che vi sono addetti, richiedono un'utenza allargata all'intero ambito territoriale della regione, al fine di garantire la piena utilizzazione delle risorse, sono svolte nell'ambito di presidi e servizi multizonali.
ARTICOLO 3
Presidi e servizi multizonali.
1.
Le funzioni multizonali sono svolte nell'ambito di presidi destinati esclusivamente ad esse, o di servizi appartenenti a strutture dove si svolgono anche funzioni non multizonali.
[ 2. ]
[6]
3
Le funzioni multizonali sono svolte:
- nel Laboratorio multizonale di epidemiologia e sanità pubblica, di seguito denominato LESP;
- nell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche;
- nelle strutture ospedaliero ed extraospedaliere elencate nel Piano socio - sanitario regionale
[7]
3.
Inoltre funzioni multizonali possono essere svolte per convenzione dalle strutture dell'Università di Perugia nel quadro degli accordi di cui all'
art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
.
ARTICOLO 4
Aree di riequilibrio delle utenze.
1.
Il Piano socio - sanitario regionale individua, sulla base dell'analisi dei bacini di utenza determinatisi nel territorio della regione, aree di riequilibrio al cui interno le ULSS concordano particolari modalità di fruizione e di accesso relativamente a servizi specialistici ed ospedalieri non aventi caratteristiche multizonali.
2.
Alla regolazione dei relativi rapporti finanziari provvede la Regione in occasione del riparto del fondo sanitario relativo all'esercizio successivo.
Titolo II
NORME COMUNI PER I PRESIDI E SERVIZI MULTIZONALI
ARTICOLO 5
Comitato di coordinamento.
[ 1. ]
[8]
1.
Il comitato di coordinamento delle funzioni multizonali, di cui all'
articolo 37 della LR 19 dicembre 1979, n. 65
, è presieduto dall'Assessore regionale preposto agli affari socio - sanitari, ed è composto dai presidenti delle ULSS, che possono delegare un membro del comitato di gestione. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario amministrativo individuato dalle ULSS. Il comitato di riunisce ordinariamente due volte all'anno, di norma nei mesi di febbraio e di ottobre. Si riunisce straordinariamente su iniziativa del presidente o di tre dei suoi componenti di diritto. Al comitato compete in particolare esprimere parere sul regolamento di accesso alle prestazioni multizonali, sulle dotazioni organiche e sulle previsioni di spesa relative ai presidi e servizi multizonali
[9]
2.
Sulle richieste di parere da parte delle ULSS competenti a gestire i servizi e presidi multizonali, il Comitato di coordinamento si esprime nel termine di 60 giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.
3.
In caso di parere non favorevole da parte del Comitato di coordinamento, espresso secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'ultimo comma dell'
art. 37 della LR 19 dicembre 1979, n. 65
, provvede la Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, con atto vincolante nei confronti delle ULSS.
4.
Quando trattasi di affari concernenti il LESP, partecipano di di diritto alle sedute del comitato di coordinamento gli assessori regionali preposti a materie attinenti alla tutela ambientale. Sono altresì invitati i responsabili dei laboratori del LESP nonchè il presidente dell'Osservatorio epidemiologico regionale.
[10]
ARTICOLO 6
Modalità di fruizione e di accesso.
1.
Le modalità di fruizione dei presidi e servizi multizonali da parte delle ULSS della Regione e le misure a garanzia dell'accesso da parte dei cittadini, sono deliberate con apposito regolamento dalle ULSS territorialmente competenti, previo parere del Comitato di coordinamento e nel rispetto delle linee del Piano socio - sanitario regionale.
ARTICOLO 7
Autonomia tecnico - funzionale dei servizi e raccordi operativi con le ULSS.
1.
I rapporti tra i presidi e servizi multizonali e l'Ufficio di direzione dell'ULSS competente per la loro gestione sono regolati secondo i principi dell'autonomia tecnico - funzionale ai sensi dell'
art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
.
2.
I raccordi operativi tra i presidi e servizi multizonali e gli altri presidi e servizi delle ULSS sono coordinati dagli Uffici di direzione competenti per territorio.
3.
Il regolamento di cui all'articolo precedente stabilisce i casi nei quali viene instaurato un rapporto diretto tra i presidi e i servizi multizonali e gli Uffici di direzione delle ULSS che se ne avvalgono e le relative modalità operative.
ARTICOLO 8
Personale.
1.
Le dotazioni organiche di personale dei presidi e servizi multizonali sono determinate dalle ULSS in cui tali presidi e servizi sono collocati, previo parere del Comitato di coordinamento e sulla base dei principi contenuti nella presente legge e nel Piano socio - sanitario regionale.
Titolo III
PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE
Art. 9
1.
E' istituito nella regione il Laboratorio multizonale di epidemiologia e sanità pubblica.
2.
Il LESP è la struttura di riferimento tecnico per le politiche ambientali regionali attinenti alla tutela della salute. In tal senso esso fornisce valutazioni di sintesi relativamente ai problemi di impatto ambientale di rilevanza regionale e fornisce alle ULSS prestazioni di secondo livello per i compiti di rilevanza locale. Per determinare prestazioni il bacino di utenza può coincidere con l'intero territorio regionale.
3.
Al LESP competono in particolare funzioni di secondo livello per la tutela della salute pubblica nei campi della tutela dell'ambiente di vita e di lavoro, della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, della prevenzione degli infortuni, tecnopatie e malattie professionali, della profilassi delle malattie infettive dell'igiene degli alimenti e bevande, dei farmaci e dei cosmetici. Competono inoltre funzioni di supporto all'Osservatorio epidemiologico regionale.
4.
Il LESP collabora per la sua competenza alla realizzazione delle mappe ambientali, alle valutazioni di impatto ambientale, agli studi di tossicologia umana e di diffusibilità degli inquinamenti, alla progettazione di interventi di bonifica negli ambienti di vita e di lavoro.
5.
Il LESP esercita i propri compiti con autonomia tecnico - funzionale nell'ambito dei programmi regionali, nonchè su richiesta delle ULSS quando trattasi di problemi di rilevanza locale.
6.
La Giunta regionale si avvale del LESP per l'esercizio delle funzioni relative ai provvedimenti con tingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria di cui alle leggi regionali 7 aprile 1982, n. 19 e 14 maggio 1982, n. 24
[12]
Art. 10
1.
Il LESP costituisce un complesso funzionalmente unitario che si articola in dipartimenti e gruppi di lavoro per programmi complessivi di tutela sanitaria e in laboratori e servizi
[14]
Art. 11
Dipartimenti e gruppi di lavoro
1.
I dipartimenti di norma aggregano più laboratori e servizi tecnici mediante la formazione di gruppi di lavoro cui, ferma restando l'autonomia tecnico - funzionale di ciascun laboratorio e servizio, viene affidata la realizzazione di particolari programmi di attività.
2.
L'articolazione nei gruppi di lavoro è disposta dal direttore, sentito il consiglio di dipartimento di cui al successivo articolo 16
[17]
ARTICOLO 12
Laboratori e servizi
1.
Il piano socio ' sanitario triennale adegua l'articolazione del presidio nelle sedi territoriali, nei laboratori e nei servizi in base al principio della corrispondenza tra obiettivi della programmazione e organizzazione dell'attività.
2.
I laboratori sono articolati per competenze professionali medico - epidemiologiche, biologiche, chimiche, ingegneristico - fisico - impiantistiche. All'interno dei laboratori possono essere costituiti servizi per particolari funzioni tecnico - professionali a disposizione di più laboratori.
3.
Sono inoltre costituiti i seguenti servizi comuni:
a)
gestione amministrativa del presidio;
b)
biblioteca e documentazione;
c)
sistema informativo;
d)
magazzino;
e)
stabulario.
[19]
ARTICOLO 13
Programmazione degli interventi
1.
L'attività del LESP è programmata sulla base di un piano di lavoro approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno dal comitato di coordinamento di cui all'
articolo 5
, sentito il comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio epidemiologico regionale.
2.
In caso di mancata approvazione del piano nei termini indicati si applica la disposizione di cui al penultimo comma dell'
articolo 5
.
3.
Il piano di lavoro contiene le indicazioni operative necessarie al perseguimento degli obiettivi del piano socio - sanitario regionale.
4.
Il piano fissa altresì criteri per i raccordi con le ULSS, i comuni, le province ed altre istituzioni pubbliche, nonchè per le eventuali convenzioni con i soggetti esterni al servizio sanitario regionale.
5.
Il LESP, compatibilmente con le attività di istituto, può effettuare accertamenti e prestazioni a favore di terzi richiedenti, pubblici o privati, sulla base di tariffari regionali
[21]
ARTICOLO 14
Ordinamento interno.
[ 1. ]
[22]
1.
Il LESP è retto da un direttore, nominato dal Comitato di gestione.
Il direttore:
- definisce la metodologia di lavoro del LESP;
- attua le soluzioni organizzative per la realizzazione dei programmi di attività ;
- coordina le strutture laboratoristiche ai fini della realizzazione dei programmi stessi;
- attua il raccordo con le strutture tecniche della Regione, con l'Osservatorio epidemiologico regionale, con i comuni e le province, con l'Istituto zooprofilattico sperimentale, ove gli enti e istituti che partecipano alle attività multizonali in base a convenzioni. Il direttore è chiamato a partecipare alle riunioni dell'ufficio di direzione dell'ULSS quando si tratti di problemi riguardanti il LESP. Alle posizioni di direttore e di dirigenti di laboratorio del LESP possono accedere i titolari della qualifica apicale di cui all'allegato 1 al
DPR 20 dicembre 1979, n. 761
, tabelle A, D, E, F, del ruolo sanitario, e tabelle B e D del ruolo professionale
[23]
[ 2. ]
[24]
[ 3. ]
[25]
4.
Essi sono posti sotto la responsabilità di funzionari appartenenti alla qualifica apicale, o a quella immediatamente inferiore, a seconda delle caratteristiche del servizio. In questo ultimo caso, il responsabile dipende funzionalmente dal responsabile del laboratorio cui il servizio viene aggregato.
5.
Alle nomine previste al presente articolo provvede, per la parte di competenza, ciascun comitato di gestione, con le modalità di cui all'articolo 12 del citato DPR n. 761, in quanto applicabili.
ARTICOLO 15
Attribuzioni dei responsabili di laboratorio e di servizio, reperibilità, particolari incarichi al personale.
[ 1. ]
[26]
1.
Il responsabile di laboratorio ne dirige l'attività tecnico - professionale assicurandone il corretto livello tecnico, disciplina l'impiego del personale, cura la tempestiva trasmissione dei referti e delle relazioni inerenti gli accertamenti agli Uffici di direzione delle ULSS che ne abbiano fatta richiesta
[27]
2.
Nei casi in cui ne facciano obbligo le vigenti disposizioni legislative, provvede altresì a trasmettere all'autorità giudiziaria e ad altri eventuali soggetti i referti e le relazioni di cui al comma precedente.
3.
Su proposta del Consiglio tecnico, laddove se ne ravvvisi l'opportunità, sarà stabilito che siano assicurati, al di fuori dell'orario di lavoro, turni di reperibilità del personale assegnato a singoli laboratori o servizi operativi.
4.
Al personale del presidio addetto ad attività ispettive e di collaudo sarà attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei modi previsti dal
terzo comma dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
.
ARTICOLO 16
Consiglio di dipartimento
1.
E?costituito il Consiglio di dipartimento del LESP, con il compito di garantire il coordinamento tecnico delle attività. Il consiglio è presieduto dal direttore ed è composto dai responsabili di laboratorio e dei servizi operativi.
[30]
ARTICOLO 17
Coordinamento tecnico operativo con gli Uffici di direzione delle ULSS.
1.
Al fine di realizzare un adeguato collegamento tecnico - operativo con le ULSS, il Consiglio tecnico del presidio multizonale di prevenzione cura la convocazione, di regola con cadenza almeno annuale, di una conferenza alla quale sono chiamati a partecipare, insieme ai componenti del Consiglio stesso, i responsabili dei settori dell'Ufficio di direzione delle ULSS, competenti all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e prevenzione ambientale e del lavoro e di sanità animale ed igiene e vigilanza degli allevamenti.
Titolo IV
NORME PARTICOLARI PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
ARTICOLO 18
Funzioni multizonali.
1.
Per le funzioni multizonali che riguardino il settore animale, gli alimenti di origine animale e le zoonosi, nonchè l'igiene dei mangimi e degli altri prodotti per l'alimentazione zootecnica, le ULSS si avvalgono dei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche, con le modalità ed i limiti di cui alla
LR 12 dicembre 1978, n. 69
.
2.
I laboratori dell'Istituto inoltre collaborano con gli altri presidi e servizi delle ULSS per i compiti di igiene pubblica e di tutela sanitaria dell'ambiente secondo intese determinate nell'ambito del Comitato di coordinamento e con le modalità previste dal Piano socio - sanitario regionale.
ARTICOLO 19
Competenza dell'Istituto.
1.
Il Piano socio - sanitario regionale, previa intesa con la Regione Marche, determina la ripartizione dei compiti tra presidio multizonale di prevenzione e Istituto Zooprofilattico sperimentale relativamente alle funzioni di cui all'articolo precedente.
2.
Nell'ambito dell'attuazione del piano annuale di lavoro il Consiglio tecnico del presidio multizonale di prevenzione integrato ai sensi dell'ultimo comma dell'
art. 20
, dispone misure per il coordinamento delle attività.
ARTICOLO 20
Raccordi con le ULSS.
1.
Ai fini dell'espletamento delle funzioni multizonali di cui al precedente articolo, il presidente dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, o un consigliere da lui delegato, partecipa alle riunioni del Comitato di coordinamento quando debbano essere discusse le modalità di fruizione e di accesso ai servizi dell'Istituto da parte delle ULSS e della popolazione interessata della Regione.
2.
Il direttore dell'Istituto fa parte del Consiglio tecnico del presidio multizonale di prevenzione.
3.
I responsabili dei laboratori dell'Istituto sono chiamati alle riunioni del predetto Consiglio quando si trattino materie di loro competenza.
Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 21
Norme particolari e di rinvio.
1.
Ai sensi dell'
articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
, il presidio ed i servizi multizonali sono amministrati dalle ULSS nel cui territorio sono ubicate.
2.
Gli indirizzi per la gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa sono determinati nel Piano socio - sanitario regionale.
3.
Alla gestione finanziaria ed economico - contabile del presidio e dei servizi si provvede nei modi indicati nella
LR 18 marzo 1980, n. 18
.
4.
Il Comitato di gestione dell'ULSS territorialmente competente determina la previsione di spesa relativa alle funzioni multizonali, previo parere del Comitato di coordinamento.
5.
I Comitati di gestione delle ULSS che gestiscono i presidi ed i servizi multizonali sono integrati nel modo previsto all'
articolo 19, primo comma, della LR 19 dicembre 1979, n. 65
.
ARTICOLO 22
Prima organizzazione del presidio multizonale di prevenzione.
1.
In sede di prima applicazione, le ULSS di Perugia e Terni costituiscono il presidio multizonale di prevenzione, adeguando le dotazioni di personale nonchè le strutture alle previsioni della presente legge.
2.
A tale scopo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare emana norme di indirizzo e coordinamento, in attesa del Piano socio - sanitario regionale per:
- la riorganizzazione degli ex laboratori provinciali di igiene e profilassi e la loro articolazione nei laboratori, servizi e dipartimenti;
- il raccordo funzionale con l'Istituto zooprofilattico sperimentale;
- l'utilizzo del personale e delle strutture già appartenenti all'ENPI, all'ANCC e agli Ispettorati del lavoro.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 30 agosto 1982
Marri
[1]
Note sulla vigenza
[1] -
Abrogazione
da: Articolo 410 Comma 1 Lettera y legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11.
[6] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 42 Comma 2 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.
[7] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 42 Comma 2 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.
[8] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 42 Comma 3 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.
[9] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 42 Comma 3 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.
[10] -
Integrazione
da: Articolo 42 Comma 3 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.
[11] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 42 Comma 4 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.
[12] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 42 Comma 4 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.
[13] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 42 Comma 5 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.
[14] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 42 Comma 5 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.
[15] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 42 Comma 6 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.
[16] -
Integrazione
da: Articolo 66 Comma 2 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.
[17] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 42 Comma 6 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.
[18] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 42 Comma 7 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.
[19] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 42 Comma 7 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.
[20] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 42 Comma 8 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.
[21] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 42 Comma 8 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.
[22] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 42 Comma 9 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 42 Comma 9 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.
[23] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 42 Comma 9 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9. -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 42 Comma 9 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.
[24] -
Abrogazione
da: Articolo 42 Comma 9 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.
[25] -
Abrogazione
da: Articolo 42 Comma 9 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.
[26] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 42 Comma 10 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.
[27] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 42 Comma 10 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.
[28] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 42 Comma 11 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.
[29] -
Integrazione
da: Articolo 66 Comma 3 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.
[30] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 42 Comma 11 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.