Legge regionale 27 marzo 1990, n. 9


LEGGE REGIONALE n.9 del 27 Marzo 1990

Date di vigenza

19/04/1990 entrata in vigore mostra documento vigente dal 19/04/1990
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 19/04/1990

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 Marzo 1990 n. 9
Piano socio sanitario regionale per il triennio 1989-91.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 14 del 04/04/1990

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO PRIMO

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il Piano socio sanitario regionale per il triennio 1989- 1991 è costituito da:
 
- legge di approvazione di Piano;
 
- allegati.

2. La legge di approvazione del Piano:

a) fissa gli obiettivi del Piano per il triennio 1989- 1991;

b) fissa i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alle attività sanitarie e socio assistenziali;

c) adegua la legislazione regionale alle disposizioni del Piano.

3. L'Allegato A: stabilisce i parametri per gli interventi e per l'uso degli strumenti connessi con l'attuazione del Piano.

4. L'Allegato B: definisce gli indirizzi programmatici sui quali la Regione, gli organismi che gestiscono le Unità locali per i servizi socio - sanitari, i Comuni e gli altri soggetti operanti nel territorio regionale nelle materie di cui alla presente legge basano la propria attività amministrativa.

ARTICOLO 2

Priorità

1. I seguenti obiettivi costituiscono priorità del Piano:

a) umanizzazione del servizio, partecipazione dei cittadini ed educazione sanitaria;

b) semplificazione delle procedure di accesso ai servizi socio - sanitari;

c) integrazione dei servizi sanitari con quelli socio assistenziali e riequilibrio delle risorse del fondo sociale regionale;

d) promozione delle conoscenze sullo stato di salute dei cittadini e dei servizi socio - sanitari, potenziamento dell'Osservatorio epidemiologico regionale del sistema informativo socio - sanitario;

e) tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro;

f) tutela della salute della donna e materno - infantile e attuazione della legislazione sociale;

g) tutela della salute degli anziani e difesa della patologia cronica;

h) tutela delle fasce di popolazione a rischio di emarginazione;

i) riequilibrio delle risorse del fondo sanitario regionale;

l) razionalizzazione della gestione finanziaria e contabile delle ULSS e azioni di controllo sui consumi in campo farmaceutico e diagnostico;

m) potenziamento delle strutture socio - sanitarie pubbliche, loro qualificazione in termini di efficienza e di efficacia e realizzazione delle priorità del programma pluriennale di investimenti previsto dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 . Capo primo I progetti

TITOLO SECONDO

OBIETTIVI DEL PIANO SOCIO - SANITARIO REGIONALE


Capo primo

I progetti

ARTICOLO 3

Integrazioni sanitarie e socio - assistenziali

1. Le azioni progettuali del Piano sono basate sull'integrazione delle risorse efferenti ai servizi sociosanitari, assistenziali e socio - promozionali delle ULSS, dei Comuni, delle Province nonchè degli altri soggetti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del Piano.

ARTICOLO 4

Azioni progettuali - definizione

1. Gli obiettivi del Piano sono perseguiti mediante la realizzazione di azioni progettuali, previste nelle tabelle riportate nell'allegato A della presente legge così denominate:

a) azioni programmate;

b) progetti - obiettivo;

c) progetti per il sociale.

2. Per le denominazioni di cui alle lettere a) e b) si fa riferimento alla legge 23 ottobre 1985, n. 595 .

ARTICOLO 5

Azioni programmate, progetti - obiettivo, progetti per il sociale

1. Le azioni progettuali di cui all' art. 4 sono raggruppate nelle seguenti aree:

1) Area progettuale "Prevenzione" articolata nelle seguenti azioni programmate previste nelle Tabelle 3- 4- 5- 6:

a) Tutela sanitaria degli ambienti di vita;

b) Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) Profilassi delle malattie infettive e lotta contro L'AIDS;

d) Sanità pubblica veterinaria;

2) Area progettuale "Donna infanzia" articolata nei seguenti progetti obiettivo previsti nelle Tabelle 7- 8:

a) Tutela della salute materno - infantile e della donna;

b) Prevenzione delle malformazioni e di altre patologie congenite;
 
e nei progetti per il sociale previsti nella Tabella 19:

a) Minori a rischio;

b) Affido familiare;

3 ) Area progettuale "Cronicità" articolata nel seguente progetto obiettivo previsto nella Tabella 9:

a) Tutela della salute degli anziani,
 
e nelle seguenti azioni programmate previste nelle Tabelle 10- 11- 12:

a) Lotta contro le cardiopatie;

b) Lotta contro le cerebrovasculopatie;

c) Lotta contro il diabete;

4) Area progettuale "Fasce a rischio di emarginazione" articolata nei seguenti progetti obiettivo previsti alle Tabelle 13- 14- 15:

a) Tutela della salute mentale e assistenza psichiatrica;

b) Prevenzione e trattamento dell'epilessia;

c) Prevenzione degli stati di tossicodipendenza, assistenza e reinserimento dei tossicodipendenti;

5) Area progettuale "Assistenze protratte", articolata nel seguente progetto obiettivo:

a) Trattamenti riabilitativi degli handicap, previsto alla Tabella 16,
 
e nel progetto per il sociale previsto alla Tabella 20:

a) Tutela dei portatori di handicap, nonchè nelle azioni programmate previste alle Tabelle 17- 18; a) Lotta contro le nefropatie e tutela dei neuropatici cronici;

b) Lotta alle malattie neoplastiche.

ARTICOLO 6

Contenuti, obiettivi prioritari e vincoli dei progetti

1. I programmi comprensoriali di attuazione del Piano di cui al Capo II del Titolo I della legge regionale 21 marzo 1985, n. 11 , fissano i termini di attuazione delle azioni progettuali di cui agli articoli 4 e 5 per le esigenze specifiche del territorio di competenza e sulla base delle linee di indirizzo contenute ai capitoli 22, 23, 25 e 26 dell'allegato B, nonchè in conformità con le priorità e i vincoli contenuti nelle tabelle dell'allegato A.

ARTICOLO 7

Coordinamento

1. La Giunta regionale coordina le azioni progettuali mediante le strutture dell'area operativa per i servizi sanitarie e socio - assistenziali.

2. La Giunta regionale può prevedere che la struttura di cui al primo comma si avvalga di appositi gruppi tecnici formati, oltre che da operatori delle ULSS, anche da docenti e ricercatori universitari, nel rispetto della normativa regionale vigente.

ARTICOLO 8

Attuazione

1. Le ULSS realizzano le azioni progettuali del Piano mediante il coinvolgimento e l'integrazione delle strutture distrettuali e dipartimentali.

2. Ai fini del coordinamento regionale, l'attuazione delle azioni progettuali è affidata alla responsabilità dell'Ufficio di direzione e per esso al coordinatore sanitario, il quale individua i referenti per le singole azioni progettuali.

ARTICOLO 9

Vincoli e verifiche

1. I contenuti delle Tabelle n. 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 dell'allegato A, costituiscono vincoli per l'attività amministrativa delle ULSS e gli atti adottati in loro violazione sono nulli.

2. Il mancato adeguamento ai vincoli contenuti nelle tabelle dell'allegato A comporta la non assegnazione del Fondo sanitario regionale per le quote relative agli stanziamenti finalizzati o comunque vincolati.

3. Le ULSS, che abbiano adeguato la loro attività amministrativa alle prescrizioni vincolanti dell'allegato A, accedono in via prioritaria al fondo di riserva di cui al quarto comma dell'art. 26 .

4. Allo scopo di verificare lo stato di avanzamento del Piano la Giunta si avvale della Consulta di cui all' articolo 13 della LR: 19 dicembre 1979, n. 65, che a tal fine è convocata di norma due volte all'anno con la partecipazione di un rappresentante di ciascuna delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, nominati con le stesse modalità degli altri membri.


Capo secondo

Condizioni di uniformità

ARTICOLO 10

Azioni trasversali

1. L'uniformità di indirizzi e di metodologie operative delle azioni progettuali del Piano è perseguita mediante linee - guida denominate " azioni trasversali ".

2. Il Piano individua le seguenti zone trasversali i cui obiettivi prioritari sono contenuti nelle tabelle dell'allegato A dal numero 21 al numero 30:

a) "Sanità amica";

b) "Partecipazione ed umanizzazione del servizio socio - sanitario";

c) "Formazione di base degli operatori sociosanitari";

d) "Qualificazione, aggiornamento e formazione continua degli operatori in servizio";

e) "Educazione sanitaria";

f) "Sistema informativo socio - sanitario";

g) "Osservazione epidemiologica";

h) "Ricerca finalizzata alla programmazione sanitaria e rapporti con l'Università";

i) "Razionalizzazione della gestione finanziaria e contabile delle ULSS";

l) "Valutazione".

ARTICOLO 11

Obiettivi di riordino dei servizi

1. Per garantire migliori livelli di tutela sanitaria e per l'attuazione delle azioni progettuali, di cui al Capo I, le ULSS riordinano i presidi e i servizi sulla base dei parametri e standard contenuti nell'allegato A, nonchè delle indicazioni programmatiche contenute nell'allegato B.

ARTICOLO 12

Strutture dell'area centrale dell'ULSS

1. Il riordino delle strutture dell'area centrale dell'ULSS è disposto, nel rispetto delle tabelle 31, 32, 33 dell'allegato A e dei paragrafi 22.16 e 26.01 dell'allegato B.

2. Nelle more della rideterminazione degli ambiti territoriali delle ULSS ai sensi del successivo art. 44 , le ULSS che non abbiano in servizio dirigenti di livello apicale in numero corrispondente ai settori sopra individuati non possono indire concorsi per posti di apicale salvo i casi per cessazione dal servizio, e procedono ad accorpare i settori secondo le seguenti modalità :

a) per quanto concerne la responsabilità sanitaria, il settore " Assistenza socio - sanitaria di base" è accorpata con i settori " Formazione del personale, ricerca, sistema informativo" e " Prevenzione - educazione sanitaria, medicina legale";

b) nei settori a responsabilità amministrativa si procede all'accorpamento del settore " Amministrazione del personale - affari generali"con il settore " Segreteria degli organi politico - amministrativi" e del settore " Amministrazione economico - finanziaria" con il settore " Amministrazione economato - provveditorato e gestione servizi tecnologici".

3. La responsabilità del settore " Promozione ed assistenza sociale" è assegnata al dipendente del ruolo comunale in possesso della qualifica più elevata tra quelli assegnati alla ULSS, purchè appartenenti almeno ad una delle qualifiche direttive, al quale compete, a carico del bilancio sociale una indennità pari a quella prevista per i responsabili dei settori sanitari ed amministrativi. A parità di livello, la responsabilità viene affidata al dipendente del ruolo comunale in possesso di profilo sociale.

4. In ciascuna ULSS è istituito, presso l'Ufficio di direzione, il servizio infermieristico, con le competenze richiamate all'art. 4 del decreto del Ministro per la sanità 13 settembre 1988, attuativo della legge 8 aprile 1988, n. 109 .

5. Alla direzione del servizio infermieristico sono preposti operatori professionali dirigenti, che hanno in particolare la responsabilità della programmazione, organizzazione, coordinamento e controllo dei servizi infermieristici, della promozione delle tecniche dell'assistenza infermieristica, del controllo della qualità dei servizi infermieristici da realizzare all'interno dei gruppi di lavoro di presidio e della promozione e del coordinamento della formazione permanente del personale infermieristico in attuazione del piano formativo dell'ULSS e in collaborazione con l'apposito settore dell'Ufficio di direzione.

6. Nell'ambito delle attività di cui al quarto comma gli operatori professionali dirigenti agiscono secondo le indicazioni dei responsabili dei servizi e presidi, verificando l'espletamento delle attività del personale infermieristico e predisponendo a tal fine anche i turni di lavoro.

7. Gli operatori professionali dirigenti hanno la responsabilità dei propri compiti limitatamente alle prestazioni ed alle funzioni che per la normativa vigente sono tenuti ad attuare nonchè per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

ARTICOLO 13

Servizi di prevenzione e laboratorio multizonale di epidemiologia e sanità pubblica

1. Il riordino dei servizi di base e multizonale di prevenzione, è disposto nel rispetto delle tabelle 34- 35 e 36 dell'allegato A nonchè del capitolo 26.04 dell'allegato B.

2. L'articolazione del Laboratorio multizonale di epidemiologia e sanità pubblica è disposta nel rispetto della tabella n. 36 dell'allegato A e dell' art. 11 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 45 , modificata ai sensi dell' art. 42 .

ARTICOLO 14

Distretti socio - sanitari di base

1. Il riordino dei distretti di base è disposto nel rispetto della tabella n. 37 dell'Allegato A e del paragrafo 26.01 dell'Allegato B.

ARTICOLO 15

Servizi ambulatoriali e poliambulatoriali

1. Il riordino dei servizi ambulatoriali e poliambulatoriali è disposto nel rispetto delle tabelle 40 e 41 dell'Allegato A e del paragrafo 22.05 e 26.04 dell'Allegato B.

ARTICOLO 16

Day - hospital

1. L'organizzazione e il riordino dei day - hospital sono disposti in base alla tabella 42 dell'Allegato A.

2. Le attività di day - hospital sono svolte in tutti i presidi ospedalieri delle ULSS su base dipartimentale per le aree funzionali di medicina e chirurgia.

3. Le prestazioni sono erogate dall'equipe ospedaliera con il coinvolgimento dei medici di base.

4. Le prestazioni di day - hospital sono considerate a tutti gli effetti prestazioni ospedaliere; esse sono registrate su apposita cartella clinica, da archiviare insieme alla scheda nosologica di ricovero ospedaliero.

5. Le ammissioni in day - hospital e le dotazioni dei posti - letto impegnati dalle strutture ospedaliere per tali attività vengono conteggiate ai fini dell'applicazione dei parametri di cui alla legge 8 aprile 1988, n. 109 .

ARTICOLO 17

Ospedali

1. Il riordino degli ospedali nei dipartimenti, unità organiche ed unità operative, e le altre misure di riordino concernenti i servizi di diagnosi e cura e generali, nonchè la determinazione degli organici del personale sono disposti nel rispetto delle tabelle 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 dell'allegato A e paragrafi 22.05 e 26.02 dell'allegato B nonchè nel rispetto degli articoli 32, 33 34 e 35 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 11 .

2. Le determinazioni concernenti le ristrutturazioni, gli sviluppi e le integrazioni della rete ospedaliera sono adottate con il piano per l'attuazione del programma pluriennale di investimenti di cui all' articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , previsto dall' art. 29 .

ARTICOLO 18

Strutture per la riabilitazione e residenze protette

1. Il riordino dei presidi e servizi per la riabilitazione è disposto in base alla tabella 50 dell'allegato A e al paragrafo 22.06 dell'allegato B.

2. I posti letto per le funzioni di riabilitazione sono determinati nella tabella 46 dell'allegato A, distintamente per:

a) posti - letto da conteggiare, all'interno dei reparti per acuti;

b) posti - letto in strutture specializzate.

3. Le prestazioni socio - sanitarie presso le residenze sanitarie assistenziali sono considerate a tutti gli effetti prestazioni del Servizio sanitario regionale.

4. Le ammissioni in residenza sanitaria assistenziale non vengono conteggiate ai fini dell'applicazione dei parametri di cui alla legge 8 aprile 1988, n. 109 .

ARTICOLO 19

Servizi di emergenza sanitaria

1. Il riordino dei servizi di emergenza sanitaria è disposto in base alla tabella 51 dell'allegato A e al parametro 26.03 dell'allegato A.

ARTICOLO 20

Assistenza non professionale ai ricoverati

1. Le ULSS disciplinano con proprio regolamento le modalità di assistenza non professionale ai ricoverati, prevedendo intese con le Associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale di cui all' art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 9 , anche ai fini dell'utilizzazione degli obiettori di coscienza, o con cooperative di servizi. Le ULSS erogano altresì contributi a favore dei ricoverati le cui condizioni economiche non permettono di far fronte per intero agli oneri derivanti dalla utilizzazione delle Cooperative di servizi.

ARTICOLO 21

Farmaci

1. Il riordino dell'assistenza farmaceutica ed il corretto uso dei farmaci è disposto in base alla tabella 52 dell'allegato A e al paragrafo 26.07 dell'allegato B.

ARTICOLO 22

Servizi emotrasfusionali

1. Il riordino dei servizi emotrasfusionali è disposto in base alla tabella 53 dell'allegato A e al paragrafo 26.05 dell'allegato B.

ARTICOLO 23

Trapianti di organi

1. Il riordino dei servizi per i trapianti degli organi è disposto in base alla tabella 54 dell'allegato A e al paragrafo 26.06 dell'allegato B.

ARTICOLO 24

Funzioni multizonali

1. L'individuazione delle funzioni multizonali ospedaliere ed extraospedaliere e della loro localizzazione, è disposta in base alla tabella 55 dell'allegato A, nonchè della legge regionale 30 agosto 1982, n. 45 .

ARTICOLO 25

Rapporti con l'Università

1. L'apporto delle strutture universitarie alle finalità e agli obiettivi del Servizio sanitario regionale nel quadro degli obiettivi assistenziali, didattici e di ricerca del Piano e le altre interazioni tra la Regione e gli Istituti e i dipartimenti dell'Università degli studi di Perugia impegnati nelle tematiche della salute, sono disciplinati nella convenzione stipulata ai sensi dell' articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

TITOLO TERZO

RISORSE

ARTICOLO 26

Ripartizione del Fondo sanitario regionale per spese correnti

1. Il Fondo sanitario regionale per spese correnti è destinato al finanziamento:

a) dalle spese di funzionamento delle ULSS, ivi comprese quelle per il reintegro di strumentazioni e piccole attrezzature fuori uso;

b) delle spese per l'attuazione delle azioni programmate e dei progetti - obiettivo;

c) delle spese a destinazione vincolata;

d) delle spese a gestione regionale;

e) degli interventi finanziari di riequilibrio e imprevisti da effettuarsi con il fondo di riserva di cui all' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

2. IL riparto del Fondo sanitario regionale per le spese correnti delle ULSS è effettuato dalla Giunta regionale secondo i criteri individuati nella tabella 56 dell'allegato A, previo parere della commissione consiliare competente del Consiglio regionale e nei termini previsti dalle specifiche disposizioni nazionali e regionali.

3. Nell'ambito del riparto di cui al secondo comma , la Giunta regionale attribuisce alle ULSS i fondi per la realizzazione delle azioni programmate e dei progetti obiettivo in base ai programmi specifici di attività e finanziari presentati alla Regione entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il riparto, fatti salvi gli eventuali finanziamenti con i fondi soggetti a specifici vincoli nazionali di destinazione.

4. La Giunta regionale attribuisce il fondo di riserva accantonato per interventi di riequilibrio e per imprevisti, tenendo anche conto delle eventuali maggiori esigenze verificate in ordine alla effettiva realizzazione delle azioni programmate e dei progetti obiettivo.

ARTICOLO 27

Procedure particolari per il finanziamento delle spese per il personale finalizzate al riequilibrio delle piante organiche

1. Al riparto delle quote per il finanziamento del personale si provvede:

a) in sede di ripartizione del Fondo sanitario regionale, mediante computo del costo del personale sostenuto precedentemente, aumentato della percentuale di incremento riconosciuta nel riparto del Fondo sanitario nazionale;

b) in sede di assegnazione dell'ultima quota trimestrale del Fondo mediante integrazione nella misura corrispondente al costo reale delle nuove unità organiche effettivamente in servizio nell'anno di competenza.

2. Per i fini di cui alla lettera b) del comma 1 si provvede mediante l'utilizzazione del fondo di riserva per interventi di riequilibrio ed imprevisti, di cui al comma 4 dell'articolo 26 .

3. Nei casi in cui il personale in servizio risulti eccedente rispetto ai parametri fissati dal Piano, il costo relativo all'eccedenza viene decurtato in sede di riparto del Fondo sanitario regionale con le stesse gradualità previste dalla normativa regionale per le situazioni in carenza. A tal fine si provvede in relazione al costo medio del personale calcolato su base regionale.

4. Per i fini di cui ai precedenti commi le ULSS comunicano entro il 15 settembre di ogni anno l'elenco del personale in servizio.

ARTICOLO 28

Fondo sanitario regionale per spese in conto capitale

1. Il Fondo sanitario regionale per le spese in conto capitale è destinato:

a) al finanziamento degli investimenti di mantenimento del patrimonio edilizio e tecnologico;

b) agli investimenti di innovazione;

c) agli interventi di trasformazione;

d) all'accrescimento dell'efficienza delle dotazioni strumentali;

e) ai programmi di intervento regionale.

2. Il riparto del Fondo è effettuato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare permanente, secondo i criteri di cui alle tabelle 57 e 58 dell'allegato A della presente legge.

3. Nel provvedimento di riparto di cui al comma 2 la Giunta riserva una quota del 40 per cento alla realizzazione dei programmi di innovazione tecnologica previsti dal piano straordinario degli investimenti di cui all' articolo 29 .

4. I contributi provenienti da enti o privati ed i proventi derivanti da alienazioni e trasformazioni di patrimoni degli enti locali per investimenti delle ULSS, sono soggetti ai vincoli della programmazione regionale.

ARTICOLO 29

Piano straordinario per gli investimenti nel patrimonio edilizio e nelle attrezzature tecnologiche del Servizio sanitario regionale

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano straordinario degli investimenti nel patrimonio edilizio e nelle attrezzature tecnologiche del Servizio sanitario regionale secondo i criteri di cui alla Tabella 60 dell'allegato A della presente legge.

2. Il piano straordinario degli investimenti prevede i seguenti interventi:

a) completamenti di opere ospedaliere in corso e costruzione di nuovi ospedali;

b) riconversioni di strutture non più adibite a presidio ospedaliero;

c) ristrutturazioni di presidi ospedalieri esistenti;

d) residenze sanitarie assistenziali;

e) strutture per la prevenzione collettiva;

f) strutture dell'assistenza sanitaria di base;

g) adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza;

h) adeguamenti della rete ospedaliera per l'assistenza ai malati di AIDS;

i) adeguamenti ed innovazioni delle attrezzature tecnologiche.

3. Concorrono al finanziamento del piano:

a) gli stanziamenti assegnati alla Regione con i provvedimenti di riparto delle somme a disposizione del programma pluriennale di investimenti di cui all' articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ;

b) gli stanziamenti del Fondo sanitario regionale nella misura del 40 per cento degli stanziamenti della parte in conto capitale, a partire dal 1991;

c) le risorse aggiuntive provenienti da riconversioni patrimoniali e da altri interventi di concorso al finanziamento, messe a disposizione dai Comuni e dagli altri soggetti interessati alla realizzazione del piano.

4. La Giunta regionale recepisce come parte integrante del provvedimento di riparto gli impegni di cofinanziamento determinati ai sensi del comma 2, lett. c) , in aggiunta alla quota del 5 per cento disposta dalla citata legge 11 marzo 1988, n. 67 .

5. Gli stanziamenti destinati a interveti nelle strutture gestite da IPAB o soggetti assimilabili sono assegnati ai Comuni e alle ULSS territorialmente competenti per essere erogati ai soggetti beneficiari mediante convenzione.

6. Costituisce criterio assoluto di priorità per le erogazioni degli stanziamenti a carico del bilancio regionale la cronografia della realizzazione delle opere documentata nei progetti esecutivi.

ARTICOLO 30

Fondo regionale per l'espletamento dei servizi in materia socio - assistenziale).

1. Il Fondo per l'espletamento dei servizi in materia socio - assistenziale di cui all' articolo 32 della LR 31 maggio 1982, n. 29, è ripartito annualmente come segue e come riportato nella Tabella 59:

a) il 92 per cento del Fondo, decurtato della quota di cui al punto C, viene ripartito tra le Associazioni dei comuni in proporzione diretta alla popolazione residente nell'ambito territoriale di competenza al 31 dicembre del penultimo anno antecedente a quello della ripartizione;

b) il restante 8 per cento della quota come sopra decurtata è riservato per l'assegnazione di eventuali contributi finalizzati ad interventi imprevisti e di riequilibrio. Gli interventi tengono anche conto dei particolari servizi resi dalle Associazioni dei comuni agli immigrati extra comunitari e delle eventuali prestazioni economiche in favore degli stessi, correlate anche a carenze del Servizio sanitario nazionale con riferimento al diritto alle prestazioni. La parte di tale riserva non utilizzata entro il 31 ottobre, viene ripartita tra tutte le Associazioni dei comuni dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente;

c) una quota da stabilire con atto della Giunta regionale nell'ambito della somma stanziata con la legge di bilancio viene destinata all'Associazione dei comuni della Valle Umbra Sud per il funzionamento della Casa di riposo ex- ONPI, sulla base delle spese di gestione sostenute nell'esercizio precedente a quello della ripartizione ed evidenziate in appositi rendiconti a cura dell'Associazione predetta.

2. I Comuni sono tenuti ad iscrivere nel bilancio di previsione la quota di finanziamento a proprio carico stabilita nel programma comprensoriale di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29 , contestualmente all'approvazione del bilancio stesso.

3. I comuni sono altresì tenuti alla tempestiva erogazione della quota a proprio carico a favore della rispettiva Associazione per consentire la regolare esecuzione dei programmi.

ARTICOLO 31

Definizione delle piante organiche

1. Le piante organiche sono definite dalla ULSS nel rispetto delle prescrizioni contenute nella tabella 47 dell'allegato A.

2. L'organico dei servizi di prevenzione è disciplinato secondo le indicazioni di cui alle tabelle 34 e 35 dell'allegato A.

3. La mancata definizione delle piante organiche consente esclusivamente la copertura dei posti vacanti a seguito di turn - over.

ARTICOLO 32

Particolari procedure amministrativo - gestionali per l'attuazione delle azioni programmate e dei progetti obiettivo

1. Il Comitato di gestione dell'ULSS, limitatamente alla durata del Piano ed alla realizzazione delle azioni programmate e dei progetti - obiettivo individuati nel piano stesso, può delegare al responsabile del settore provveditorato dell'Ufficio di direzione, la diretta acquisizione di beni e servizi nei limiti previsti al secondo comma dell'art. 60 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 18 , sentito il responsabile del settore competente.

2. In sede di delega della funzione di cui al primo comma , il Comitato di gestione prevede l'obbligo, per il responsabile del provveditorato, di riferire trimestralmente sugli acquisti dello stesso conclusi, per la presa d'atto.

3. Il Comitato di gestione, entro i limiti della vigente normativa, può affidare al responsabile del provveditorato le predisposizioni di atti e di procedimenti relativi a contratti per i quali non è ammessa la trattativa privata, esclusa la aggiudicazione e la stipula dei contratti medesimi.

ARTICOLO 33

Borse di studio

1. Nell'ambito degli stanziamenti per la ricerca finalizzata alla programmazione sanitaria, e con riguardo alle aree progettuali di cui all' art. 5 della presente legge, sono istituite cento borse di studio dell'importo annuo di lire 10 milioni ciascuna per neo laureati in medicina e chirurgia.

2. La Giunta regionale provvede alla emissione del relativo bando, sentita la competente commissione consiliare.

TITOLO QUARTO

MODIFICHE DELLA LEGISLAZIONE SOCIO - SANITARIA REGIONALE

ARTICOLO 34

Modifiche alla LR 1 settembre 1977, n. 54

1. La legge regionale 1 settembre 1977, n. 54 , concernente "Organizzazione dei servizi di assistenza sociosanitaria per la procreazione responsabile, la maternità , l'infanzia e l'età evolutiva ", è modificata come di seguito indicato.

2. Il primo comma dell'articolo 1 è sostituto con il seguente: " Gli organismi che gestiscono le ULSS predispongono, nel quadro del programma comprensoriale di attuazione del Piano, azioni progettuali unitarie al fine di garantire l'assistenza per la procreazione responsabile, la gestazione, il parto, l'infanzia e l'età evolutiva. La realizzazione del programma è affidata alla ULSS " .

3. L' articolo 2 è abrogato.

4. L'alinea dell' art. 3 è così sostituito: " Le azioni progettuali di cui all'articolo 1 sono predisposte sulla base dei seguenti principi: ".

5. L' articolo 5 è così sostituito: " Art. 5 . - Le prestazioni di cui all'articolo 4 sono espletate in modo da garantire il rispetto della persona, con particolare riguardo agli aspetti relazionali ed ambientali nonchè al diritto alla riservatezza ".

6. All' articolo 7 la parola " Consorzio " è sostituita con " ULSS ".

7. L' articolo 9 è così modificato:

a) il quarto comma è abrogato;

b) l'ultimo comma è così sostituito: " Spetta al coordinatore del dipartimento materno - infantile organizzare i collegamenti funzionali con gli ospedali di base per garantire prestazioni di pronto intervento e di secondo livello quando occorrono ".

8. Il secondo comma dell'articolo 12 , è così sostituito: " Tali attività , quando occorre, devono svolgersi in collaborazione con le competenti strutture universitarie, nel quadro delle intese tra Regione ed Università conseguenti all'attuazione dell' articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ".

9. L' articolo 14 è così sostituito: " Art. 14 . - Al fine di garantire l'attuazione dei programmi concernenti la formazione degli operatori, la promozione sociale e l'educazione sanitaria, i servizi di formazione previsti dalla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , si avvalgono dell'assistenza tecnica di istituzioni culturali e scientifiche. La Giunta regionale promuove le necessarie convenzioni ".

10. Il primo comma dell'articolo 15 è così modificato: " La Giunta regionale, avvalendosi del servizio informativo socio - sanitario regionale, dell'Osservatorio epidemiologico regionale e delle altre strutture operanti nel campo dell'informazione e dell'informatica, coordina le iniziative per la raccolta e l'elaborazione dei dati provenienti dall'attività dei servizi, nonchè le indagini epidemiologiche, le analisi e le statistiche sanitarie ed ogni altra iniziativa necessaria per valutare l'efficacia delle prestazioni e per fornire informazione alla popolazione ed ai servizi ".

11. L' articolo 16 è così sostituito: " Art. 16 . (Servizi territoriali). - Le modalità per la realizzazione integrata a livello di distretto delle attività sanitarie e sociali rivolte alla singola persona, coordinate dall'equipe di distretto, sono stabilite nel programma comprensoriale di cui all'articolo 1, con particolare riguardo alla utilizzazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, del restante personale convenzionato con le ULSS nonchè del personale socio - sanitario operante nelle unità organiche addette ai servizi ospedalieri di tutela materno - infantile ".

12. L' articolo 18 è così sostituito: " Art. 18 . - L'accesso alle prestazioni fornite dai servizi previsti nella presente legge è gratuito per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri o apolidi residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, sul territorio italiano. Gli enti pubblici che gestiscono servizi sanitari sono tenuti a fornire le prestazioni loro richieste nell'ambito dei programmi, senza che ciò costituisca un onere di spesa a carico del richiedente e nel rispetto della vigente normativa nazionale sull'assistenza sanitaria e sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, la somministrazione dei farmaci e dei mezzi di cui sopra può essere fatta direttamente dai presidi delle ULSS ".

13. All' articolo 19 le parole " consorzi socio - sanitari ", sono sostituite con " ULSS ".

14. Gli articoli 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 sono abrogati.

ARTICOLO 35

Modificazioni alla LR 19 dicembre 1979, n. 65).

1. La legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , concernente " Organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale", è modificata come segue.

2. L' articolo 13 è così sostituito: " Art. 13. (Consulta regionale per la sanità e i servizi socio - assistenziali).
 
- Per l'attuazione del servizio sanitario regionale è istituita la Consulta regionale per la sanità e i servizi socio - assistenziali.
 
La Consulta:
 
a) esercita compiti di consulenza e di proposta nei confronti del Consiglio regionale e della Giunta per gli atti di loro competenza;
 
b) Esprime pareri sugli atti di programmazione regionale in materia socio - sanitaria.
 
La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:
 
a) dall'Assessore regionale preposto ai servizi sanitari e socio - assistenziali che la presiede;
 
b) da tre rappresentanti per ciascuna Provincia, designati tra i membri dei Consigli provinciali;
 
d) da cinque rappresentanti dei Comuni, designati dalla sezione regionale dell'ANCI tra i consiglieri comunali;
 
e) da due rappresentanti per ciascuna ULSS, designati dal Comitato di gestione tra i suoi componenti;
 
f) da tre rappresentanti delle Associazioni di volontariato, designati dal Consiglio regionale nell'ambito di una rosa espressa dalla associazioni stesse in numero di 2 per ciascuna;
 
g) da tre rappresentanti delle cooperative di servizio sociale, designati dal Consiglio regionale nell'ambito di una rosa espressa dalle cooperative stesse in numero di 2 per ciascuna.
 
Le funzioni di segretario sono espletate da un dirigente appartenente al ruolo unico regionale.
 
La Consulta si avvale inoltre di una segreteria, costituita da personale messo a disposizione dalla Giunta regionale o comandato dalle ULSS.
 
Le modalità del funzionamento della Consulta sono disciplinate da apposito regolamento interno
".

3. L' articolo 38 , come modificato con l' articolo 61 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 11 , è così sostituito: " Art. 38. (Area delle funzioni organizzative e centrali e ufficio di direzione). -
 
Le attività di programmazione e di organizzazione, nonchè il supporto tecnico agli organi di amministrazione delle ULSS sono svolte nell'area delle funzioni centrali.
 
Ai fini della presente legge, l'insieme dei settori e servizi che compongono l'area delle funzioni centrali è indicato come "Ufficio di direzione"
. Il collegio dei responsabili dei settori dell'ufficio di direzione è indicato come "organo di direzione dell'area centrale" , di seguito denominato "organo di direzione" .
 
La pianta organica determina le dotazioni da assegnare all'Ufficio di direzione per la sua attività
".

4. Dopo l' articolo 38 sono aggiunti i seguenti articoli: " Art. 38 bis. (Articolazione nei settori).
 
- All'interno dell'Ufficio di direzione vengono costituiti settori per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 
a) per la responsabilità sanitaria:
 
1) prevenzione, educazione sanitaria, medicina legale;
 
2) formazione del personale, ricerca e sistema informativo;
 
3) assistenza socio - sanitaria di base;
 
4) assistenza integrativa specialistica, ospedaliera e farmaceutica;
 
5) medicina veterinaria;
 
b) per la responsabilità amministrativa:
 
1) segreteria degli organi politico - amministrativi;
 
2) amministrazione del personale e affari generali;
 
3) amministrazione economico - finanziaria;
 
4) amministrazione economato e provveditorato e gestione servizi tecnologici;
 
c) per la responsabilità sociale:
 
1) promozione e assistenza sociale.
 
L'articolazione nei settori viene determinata per ciascuna ULSS dal Piano tenendo conto della complessità delle funzioni da svolgere. In ogni caso i settori devono essere almeno due per la responsabilità sanitaria, almeno due per la responsabilità amministrativa e almeno uno per la responsabilità socio - assistenziale. Per le funzioni non elencate, l'attribuzione ai settori viene determinata dall'organo di direzione su proposta dei coordinatori.
 
La funzione di responsabile di settore comporta rapporto di lavoro a tempo pieno e non è cumulabile con alcun altro incarico di responsabilità all'interno dell'ULSS.
 
Le ULSS possono articolare i settori in sezioni affidate alla responsabilità di funzionari appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella apicale, secondo i criteri di massima previsti nel Piano.
 
Le ULSS possono inoltre istituire servizi comuni a disposizione dell'organo di direzione la cui responsabilità può essere affidata a funzionari delle qualifica apicale o di quella immediatamente inferiore, con riferimento al coordinatore sanitario o a quello amministrativo, a seconda della prevalenza della materia.
 
Art. 38 ter. (La responsabilità di settore).
 
- Fatto salvo il possesso dei requisiti specifici di professionalità richiesti dalla normativa vigente, ciascuno dei settori dell'ufficio di direzione è affidato alla responsabilità di un funzionario appartenente alla qualifica apicale dei laureati del ruolo sanitario per i settori a responsabilità sanitaria e dei laureati del ruolo amministrativo e di quello tecnico per i settori a responsabilità amministrativa.
 
Ferma restando la competenza del Comitato di gestione per tutte le determinazioni che comportino impegni formali a carico del bilancio, spetta ai responsabili dei settori dell'ufficio di direzione adottare gli atti occorrenti per realizzare i programmi deliberati dal Comitato di gestione che non siano affidati alla responsabilità complessiva dell'organo di direzione.
 
Qualora si verifichino vacanze per assenza o impedimento del titolare della responsabilità di settore, il comitato di gestione provvede alla sostituzione attribuendo l'incarico nell'ordine:
 
a) ad altro responsabile di settore nell'ambito delle materie sanitarie o amministrative;
 
b) ad altro dipendente dell'ULSS appartenente alla posizione funzionale apicale;
 
c) al corrispondente responsabile di settore di un'altra ULSS della regione, mediante provvedimento di comando o di incarico a tempo parziale.
 
Art. 38 quater. (L'organo di direzione dell'area centrale).
 
- Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive del comitato di gestione, l'organo di direzione cura collegialmente i seguenti affari:
 
a) predisposizione degli atti deliberativi di programmazione, organizzazione e funzionamento dei servizi e del personale;
 
b) predisposizione degli atti deliberativi concernenti i programmi di attività in attuazione del programma comprensoriale;
 
c) coordinamento delle altre proposte di deliberazione aventi rilevanza per il funzionamento complessivo dell'ULSS;
 
d) rapporti con le strutture regionali responsabili della programmazione socio - sanitaria.
 
Ai sensi dell' articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , spetta all'organo di direzione curare l'organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento di tutti i servizi nonchè la direzione del personale. Resta ferma l'autonomia tecnico - funzionale dei settori per l'organizzazione del lavoro all'interno delle aree di competenza.
 
Il personale dei ruoli sanitario e tecnico che abbia responsabilità in qualità di dirigente o di direttore sanitario, primario ospedaliero, direttore, o che rivesta altra funzione riservata alle qualifiche apicali nei rispettivi ruoli, è chiamato, quando non sia membro dell'organo di direzione, ad intervenire ai lavori dello stesso per le questioni concernenti il presidio o ufficio cui è preposto.
 
Le modalità relative al funzionamento dell'organo di direzione sono stabilite con apposito regolamento dell'ULSS sulla base dei criteri indicati al Piano.
 
Art. 38 quinquies. (Coordinamento).
 
- Il coordinamento dell'organo di direzione è assicurato da un coordinatore sanitario e uno amministrativo individuati dal comitato di gestione dell'ULSS secondo le norme di cui al DPR 20 dicembre 1979, n. 761 . Viene inoltre individuato dal comitato di gestione un coordinatore dei servizi sociali il quale, con il coordinatore sanitario e amministrativo, assicura i necessari collegamenti tra servizi.
 
Oltre alle funzioni loro spettanti ai sensi del vigente ordinamento del personale, spetta al coordinatore sanitario e al coordinatore amministrativo presiedere a turno le riunioni dell'organo di direzione e sovrintendere all'esecuzione delle sue decisioni.
 
Art. 38 sexies. (Autonomia tecnico - funzionale).
 
- Il Comitato di gestione regola i suoi rapporti con l'organo di direzione secondo il principio dell'autonomia tecnico - funzionale dei servizi. A tale scopo il Comitato determina gli indirizzi generali per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi dell'ULSS, per la programmazione delle attività e per il servizio degli operatori, affidandone la realizzazione all'Ufficio di direzione
".

5. All' articolo 41 la parola " congiuntamente " è sostituita con " contestualmente ".

6. Gli articoli 45- 46- 47- 48 sono abrogati.

ARTICOLO 36

Modificazioni alla LR 18 marzo 1980, n. 18

1. La legge regionale 18 marzo 1980, n. 18 , concernente "Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità sanitarie locali", è così modificata.

2. L' articolo 14 è così modificato:

a) il primo comma è così sostituito: " Entro il 15 novembre di ogni anno il comitato di gestione della ULSS presenta all'assemblea dell'Associazione intercomunale o al consiglio della Comunità montana il bilancio di previsione annuale che deve essere approvato entro il 31 dicembre, ai sensi della legge 11 novembre 1983, n. 638 ";

b) il terzo comma è così sostituito: " Il bilancio così approvato viene trasmesso entro 15 giorni, corredato degli allegati, al Comitato regionale di controllo ed alla Giunta regionale ".

3. All' articolo 16 la parola " semestre " è sostituita con " quadrimestre " .

4. Al terzo comma dell'articolo 28 la parola " mensile " è abrogata.

5. Al secondo comma dell'articolo 29 la parola " ufficio " è sostituita con " settore " .

6. Al terzo comma dell'articolo 30 la parola " ufficio " è sostituita con " settore " .

7. Al secondo e terzo comma dell'articolo 36 la parola " ufficio " è sostituita con " settore ".

8. L' articolo 40 è così modificato:

a) al primo comma la parola " uffici " è sostituita con " settori " ;

b) il secondo comma è così sostituito: " Il comitato di gestione stabilisce i limiti delle aperture di credito e le modalità di utilizzo " .

9. Ai commi quarto, quinto e sesto dell' articolo 41 la parola " ufficio "è sostituita con " settore " .

10. Al primo comma dell'articolo 42 la parola " ufficio " è sostituita con " settore " .

11. L'articolo 46 è così modificato, dopo il punto 5 dei commi quarto e quinto è aggiunto il seguente: " 6) il valore del bene ".

12. L'articolo 47 è così modificato:

a) il primo comma è così sostituito: " Il comitato di gestione nomina i consegnatari dei beni mobili scegliendoli, su proposta dell'organo di direzione, tra i dipendenti assegnati ai settori o servizi ove sono collocati i beni stessi ";

b) il terzo comma è così sostituito: " Il comitato di gestione su proposta dell'organo di direzione determina i compiti specifici e le modalità di resa del servizio dei consegnatari ".

13. L'articolo 49 è così sostituito: " Art. 49. - Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni patrimoniali di cui all'articolo 45 provvede l'ULSS avvalendosi di mezzi ed interventi dei comuni ".

14. il quinto comma dell'articolo 50 è così sostituito: " Il ricavato della alienazione dei beni mobili di cui al precedente art. 45 è utilizzato per l'acquisto di nuovi beni mobili o immobili o per il miglioramento del patrimonio esistente a destinazione sanitaria ".

15. Al primo comma dell'articolo 54 la parola " ufficio " è sostituita da " settore " .

16. L'articolo 55 è così sostituito: " Art. 55. - Agli acquisti, alle alienazioni, ai lavori, alle locazioni, agli approvvigionamenti e agli altri contratti comunque riguardanti le funzioni e i servizi delle ULSS provvede il comitato di gestione, fatta salva la competenza dell'assemblea, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1986, n. 16 ".

17. All'articolo 58 la parola " uffici " è sostituita da " settori " .

18. L'articolo 60 è così sostituito: " Art. 60. - I contratti di importo paro o superiore a lire 100 milioni devono essere preceduti da licitazione privata. Quelli di importo inferiore a lire 100 milioni, purchè non rappresentino frazionamento o ripetizione di precedenti lavori o forniture, possono essere preceduti da trattativa privata che ha luogo dopo che siano state interpellate più persone o ditte ritenute idonee. La procedura di cui al comma precedente, può essere adottata, previa adeguata motivazione anche nei seguenti casi: 1) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti o nei casi di rescissione di contratto ove ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso; 2) quando l'urgenza, espressamente riconosciuta dal Comitato di gestione, sia tale da non consentire il ricorso agli incanti o alla licitazione. I contratti per importo di somma pari o inferiore a lire 10.000.000 possono essere stipulati a trattativa privata direttamente con la ditta prescelta. La procedura di cui al comma precedente può essere adottata previa adeguata motivazione, nei seguenti casi: 1) per l'acquisto e fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui matura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; 2) quando trattati di acquisti di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione obiettivamente necessari; 3) quando si devono acquistare o prendere in affitto locali destinati a uffici o servizi dell'ULSS. Per le forniture di beni e servizi il limite di cui al secondo comma del presente articolo va riferito all'anno solare. I limiti di spesa di cui al presente articolo sono adeguati con cadenza biennale dalla Giunta regionale in relazione all'indice inflattivo nazionale ".

19. All'ultimo comma dell'articolo 62 la parola " semestrale " è sostituita con la parola " annuale ".

20. L'articolo 63 è così modificato:

a) il punto 2 del secondo comma è così sostituito: " Per i contratti dai quali deriva una spesa per l'ULSS, ferme restando per gli appalti di opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14 e successive modificazioni ";

b) il quarto comma è così sostituito: " La gara è dichiarata deserta qualora non sia stata presentata almeno una offerta valida ".

21. L'articolo 64 è così modificato:

a) il secondo comma è così sostituito: " In tal caso il comitato di gestione, fissate le norme di massima, invita le persone o le ditte ritenute idonee, a presentare, entro il termine stabilito, i progetti tecnici, le offerte di forniture per le quali venga richiesta la opportunità di una valutazione tecnico - quantitativa e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirle ";

b) il terzo comma è così sostituito: " Scaduto tale termine, il comitato di gestione, a suo insindacabile giudizio, procede alla scelta del progetto che ritiene preferibile, sentito il parere di una commissione di esperti all'uopo nominata, in base all'esame tecnico comparativo dei progetti presentati e dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici offerti; la delibera deve essere adottata entro 60 giorni dall'apertura dei plichi e comunque non oltre 120 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte ".

22. Il terzo comma dell'art. 67 è così sostituito: " Dalla cauzione provvisoria si può esonerare la ditta concorrente qualora la medesima vanti nei confronti dell'ULSS un credito esigibile non inferiore al 5 per cento dell'ammontare presunto della fornitura o dei lavori e quando l'importo presunto della gara sia inferiore a 50 milioni. Il deposito cauzionale provvisorio viene restituito ai concorrenti non aggiudicatari on oltre 15 giorni dall'aggiudicazione, ed ai concorrenti risultati aggiudicatari dopo la costituzione del deposito cauzionale definitivo ".

23. Al primo comma dell'articolo 70 le parole " per un importo superiore a lire 20 milioni " , sono sostituite con le seguenti: " per un importo non superiore a lire 50 milioni " .

24. Il secondo comma dell'articolo 71 è così sostituito: " Per quanto concerne il limite di spesa, si applicano le disposizioni contenute nel penultimo ed ultimo comma dell'art. 60 ".

25. All'ultimo comma dell'articolo 75 sono aggiunte, dopo la parola " regionali " le seguenti: " avvalendosi anche del servizio ispettivo sanitario e finanziario ".

ARTICOLO 37

Modificazioni alla LR 17 maggio 1980, n. 43

1. La legge regionale 17 maggio 1980, n. 43 , concernente "Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro", è modificata come segue.

2. L' articolo 3 è così sostituito: " Art. 3. - All'organizzazione e alla gestione degli interventi di cui alla presente legge provvedono le ULSS mediante un apposito servizio per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonchè per mezzo del LESP di cui alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 45 . Il servizio di cui al comma precedente è istituito nell'ambito del settore "Prevenzione, educazione sanitaria e medicina legale" dell'ufficio di direzione dell'ULSS ".

3. L' articolo 4 è così sostituito: " Art. 4. - Il servizio attua la direzione tecnica ed il coordinamento di tutte le attività di prevenzione, tutela e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante propri operatori ed avvalendosi delle strutture operative dei distretti socio - sanitari di base, del LESP, dei medici convenzionati ai sensi dell' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonchè mediante convenzione con operatori sanitari associati. L'attività di direzione e di coordinamento viene svolta nel quadro del programma di lavoro complessivo del settore cui il servizio appartiene, garantendo la partecipazione delle forze sociali ".

4. L' articolo 6 è così sostituito: " Art. 6. - Le attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro sono quelle previste dagli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonchè dalle vigenti leggi regionali.
 
In particolare competono al servizio i seguenti compiti:
 
1) la individuazione di fattori di nocività , di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, anche mediante collaudi o verifiche di macchine, impianti o mezzi di protezione prodotti, istallati o utilizzati nel territorio dell'ULSS, ai sensi della vigente normativa statale;
 
2) La comunicazione dei dati accertati e la loro diffusione nei luoghi di lavoro e di residenza dei lavoratori sia direttamente che tramite gli organi di decentramento comunale e le rappresentanze sindacali, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui all' art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , fatta salva la tutela del segreto industriale ai sensi dell'art. 20, secondo comma della stessa legge;
 
3) la prescrizione delle misure conseguenti alle attività ispettive di competenza delle ULSS, ai sensi dell' art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
 
4) la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed il risanamento dell'ambiente di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia;
 
5) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo delle aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche nonchè i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
 
6) gli accertamenti sanitari sui lavoratori esposti ai fattori di rischio;
 
7) la formulazione dei pareri preventivi richiesti dai Comuni secondo le modalità previste dalle leggi e regolamenti sui progetti di insediamenti industriali e sulle attività produttive in genere, nonchè sulla ristrutturazione degli stessi, ai fini di appurarne la compatibilità con la tutela sanitaria dell'ambiente e la difesa
 
della salute dei lavoratori;
 
8) l'attuazione delle visite mediche periodiche previste dalla vigente legislazione prevenzionistica e il coordinamento delle stesse quando siano eseguite da operatori del distretto di base, da altri medici convenzionati o dai servizi sanitari aziendali.
 
Al Servizio possono essere affidate, su richiesta dei lavoratori e delle aziende, altre indagini sanitarie
".

5. Gli articoli 8 e 9 sono abrogati.

6. L' articolo 10 è così sostituito: " Art. 10. (Prestazioni sanitarie individuali).
 
- Le attività di prevenzione di medicina del lavoro mirate sui singoli individui sono erogate tramite i presidi e gli operatori, dipendenti e convenzionati, che erogano le normali prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione in fase di medicina generica e specialistica, nonchè attraverso apposite convenzioni con operatori non strutturati nel Servizio sanitario regionale e provvisti di specifica competenza.
 
Le prestazioni specialistiche attivate nell'ambito dei servizi di prevenzione e tutela della salute nei luoghi si lavoro che, per caratteristiche tecniche e funzionali, non possono essere fornite con le modalità di cui al precedente comma, sono erogate da strutture tecniche di dimensione multinazionale
".

7. Il primo comma dell'art. 12 , già modificato con l' art. 62 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 11 , è così sostituito: " Le attività di vigilanza sui luoghi di lavoro sono svolte dai Servizi delle ULSS secondo le direttive da realizzarsi con le forme previste dall'art. 5, commi sesto e ottavo, del DL 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 ".

8. All' articolo 13 , dopo la parola " lavoratori " è aggiunta la seguente frase: " e sulla base di un tariffario regionale ".

9. L' articolo 15 è abrogato.

ARTICOLO 38

Modificazioni alla LR 10 dicembre 1980, n. 72

1. La legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 , modificata con LR 23 febbraio 1982, n. 6, con LR 27 dicembre 1983, n. 50 e con LR 21 marzo 1985, n. 11, concernente "Istituzione del Consiglio tecnico regionale per la sanità", è modificata come segue.

2. Il primo comma dell'articolo 1 è così sostituito: " E'istituito presso la Giunta regionale il Consiglio tecnico regionale per la sanità , con funzioni di organo tecnico - consultivo e di proposta nei confronti della Regione, degli organi del Servizio sanitario regionale e delle altre amministrazioni pubbliche attinenti alla sanità pubblica ".

3. Il punto 2 dell' articolo 2 , è così sostituito: " 2) esprime pareri non vincolanti su richiesta degli organismi di cui all'articolo 1, ivi compresa la verifica della validità tecnica delle soluzioni prescelte per i progetti delle opere igieniche ".

4. L' articolo 3 , già modificato con l' art. 63 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 11 , è così sostituito:
 
" Art. 3. - IL Consiglio tecnico regionale per la sanità è nominato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio regionale.
 
Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o da un assessore da lui delegato, ed è composta da:
 
a) 21 operatori responsabili dei presidi e servizi sanitari delle ULSS, di cui almeno 4 responsabili di laboratorio del LESP, almeno 3 dei servizi di psichiatria e tutela della salute mentale e almeno 3 dei servizi socio - assistenziali;
 
b) 20 esperti nelle materie di competenza del Consiglio tecnico, di regola docenti universitari, tra cui un esperto meteorologo;
 
c) 6 funzionari regionali scelti tra i responsabili degli uffici o settori attinenti alla tutela della salute;
 
d) un rappresentante della sanità militare designato dalla Direzione della sanità militare del Comando territoriale in cui è compresa la Regione.
 
Il Consiglio tecnico regionale per la sanità dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati
".

5. L' articolo 5 è così modificato:

a) il comma 7 è così sostituito: " L'attività del Consiglio tecnico è disciplinata da un regolamento interno approvato allo stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti ";

b) l'ultimo comma è abrogato.

ARTICOLO 39

(Modificazioni alla LR 19 gennaio 1982, n. 1).

1. La legge regionale 19 gennaio 1982, n. 1 concernente: "Istituzione dell'Osservatorio epidemiologico regionale", è modificata come segue.

2. All' articolo 1 , dopo le parole " epidemiologico regionale ", sono aggiunte le seguenti: " di seguito denominato 'OERU' ".

3. L' articolo 3 è modificato come segue: dopo il secondo comma è inserito il seguente: " Gli affari concernenti l'OERU sono affidati all'Assessore regionale alla sanità e servizi sociali ".

4. L' articolo 4 è così sostituito: " Art. 4. (organi).
 
- Sono organi dell'OERU:
 
a) il presidente;
 
b) il comitato tecnico - scientifico.
 
Il presidente è nominato dalla Giunta regionale in base ad un documento curricolo scientifico e professionale.
 
Il Comitato tecnico - scientifico è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da 15 membri, scelti tra esperti nelle discipline:
 
a) dell'epidemiologia;
 
b) dell'igiene e prevenzione ambientale;
 
c) dell'infettivologia;
 
d) della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
 
e) dell'igiene veterinaria;
 
f) della programmazione sanitaria;
 
g) dell'informatica;
 
h) dell'economia sanitaria;
 
i) della demografia;
 
l) dell'analisi dei costi.
 
Il presidente e il comitato tecnico - scientifico sono nominati all'inizio di ogni legislatura regionale e durano in carica quanto i componenti dell'organi che li ha nominati.
 
Le nomine sono rinnovabili.
 
Il presidente:
 
a) presiede il comitato tecnico - scientifico;
 
b) sovraintende alle attività di ricerca;
 
c) coordina l'attività editoriale dell'OERU.
 
Il comitato tecnico - scientifico:
 
a) predispone il piano pluriennale dell'OERU, quello annuale e ne verifica la realizzazione;
 
b) approva la relazione sullo stato sanitario della regione e quala sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari;
 
c) esprime al comitato tecnico permanente previsto dall'articolo 4 della LR 24 marzo 1980, n. 21, i pareri di cui al precedente articolo 3, ultimo comma;
 
d) esprime ogni altro parere che sia richiesto dalla Giunta regionale, dall'assessore preposto agli affari dell'OERU, e dal presidente.
 
Il comitato si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, e in via straordinaria su convocazione del presidente, nonchè su richiesta dell'assessore preposto o di un terzo dei suo componenti.
 
Alle adunanze partecipa di diritto l'assessore alla sanità e servizi sociali.
 
Al presidente spetta una indennità mensile lorda, non cumulabile con l'indennità di presenza, pari a lire 1.500.000. Nel caso di assenza, non dovuta a comprovati motivi, è operata una trattenuta sull'indennità pari a lire 30.000 per ciascuna seduta.
 
Ai componenti del Comitato tecnico scientifico viene corrisposta, per ogni giornata seduta, un'indennità forfettaria pari a lire 70.000, nonchè il rimborso delle spese di viaggio previste dalle vigenti disposizioni regionali per il proprio personale di più elevato livello funzionale.
 
Ai componenti che per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da quella ove ha sede il comitato, spetta anche il trattamento di missione e il rimborso delle spese previste per i dipendenti di più elevato livello funzionale
".

5. Dopo il primo comma dell'articolo 5 è aggiunto il seguente: " La Giunta regionale determina il numero e le qualifiche del personale assegnato per il funzionamento dell'OERU La Giunta regionale, nei casi in cui si ravvisi l'esigenza di prestazioni configuranti attività di consulenza, provvede a determinare i relativi compensi nelle forme previste dalla vigente normativa ".

ARTICOLO 40

(Modifiche alla LR 14 maggio 1982, n. 24).

1. La legge regionale 14 maggio 1982, n. 24 , già modificata con legge regionale 21 marzo 1985, n. 11 , con cernente "Norme per il trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica", è modificata come segue.

2. Al secondo comma dell'art 2 dopo le parole " stabiliti dal citato articolo " sono aggiunte le seguenti: " e dette norme dettate dalla presente legge ".

3. L'ultimo comma dell' art. 4 , è così sostituito: " Tutti i provvedimenti autorizzativi non elencati nel presente articolo sono comunque di competenza del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale ".

4. L' articolo 7 è così modificato:

a) dopo il secondo comma , sono aggiunte le seguenti parole: " Spetta inoltre espletare le funzioni di cui alla LR 22 dicembre 1983, n. 50; "

b) al terzo comma è abrogata la parola " inoltre "; dopo le parole " tecnico professionale ", sono aggiunte le seguenti: " dandone, immediate comunicazione al sindaco competente per territorio ";

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: " Il responsabile del settore cura inoltre il rilascio di attestazioni relativi ad obblighi di legge che richiedano il mero riconoscimento dei requisiti tecnici definiti da normative o da regolamenti, dandone comunicazione al sindaco competente per territorio nonchè al presidente del comitato di gestione ".

5. Dopo l' art. 20 è aggiunto il seguente:
 
" Art. 20 bis. (case di cura private).
 
- 1. Il rilascio dell'autorizzazione alla apertura di case di cura private e all'ampliamento o trasformazione delle medesime è subordinato alla esistenza dei requisiti minimi fissati dal DPCM 27 giugno 1986 recante:
"Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cure private" di cui il presente articolo costituisce integrale recepimento, salve le seguenti precisazioni:
 
1) la capacità ricettiva minima fissata dall'art. 3, secondo comma, del DPCM di cui al comma precedente, è requisito obbligatorio per le case di cura private di nuova apertura o in occasione di ampliamenti di quelle esistenti;
 
2) lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dalle case di cura private è disciplinato dal DL 14 dicembre 1988, n. 527, convertito nella legge 10 febbraio 1989, n. 45 , e dal successivo decreto del Ministro dell'ambiente 25 maggio 1989;
 
3) il termine per l'adempimento delle prescrizioni dettate dal presente articolo è fissato ad un anno dal la data di entrata in vigore della presente legge
"

ARTICOLO 41

(Modifiche alla LR 31 maggio 1982, n. 29).

1. La legge regionale 31 maggio 1982, n. 29 , già modificata con legge regionale 21 marzo 1985, n. 11 , concernente "Norme ed indirizzi per il riordino delle funzioni amministrative e per la programmazione dei servizi in materia socio - assistenziale", è modificata come segue.

2. L' articolo 4 è così sostituito:
 
" Art. 4. - Le Associazioni dei comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge nell'ambito dei programmi comprensoriali in cui si articola il piano socio - sanitario regionale. Il programma comprensoriale in materia socio - assistenziale:
 
a) definisce progetti unitari per i singoli obiettivi del Piano nonchè per altri obiettivi di rilevanza locale;
 
b) individua all'interno di ciascun progetto gli interventi che per tipologia assistenziale o per la prevalente finalizzazione promozionale vengono realizzati direttamente dall'associazionismo, e quelli la cui realizzazione è assunta direttamente dai comuni singoli;
 
c) definisce le modalità per la ricomposizione unitaria degli interventi a livello del distretto socio - sanitario di base;
 
d) fissa il fabbisogno complessivo di dotazioni organiche e determina la pianta organica funzionale dell'associazione, risultante dalle dotazioni dei comuni e di quelle delle ULSS;
 
e) fissa il fabbisogno complessivo di risorse finanziarie, e il bilancio di ciascun'area comprensoriale, risultante dagli stanziamenti a qualunque titolo iscritti nei bilanci delle ULSS e dei comuni associati;
 
f) determina le quote dovute da ciascun comune per la realizzazione dei programmi direttamente gestiti dall'associazione;
 
g) determina le quote del personale da comandare presso l'associazione dei comuni, per gli scopi di cui al precedente alinea. Per le determinazioni di cui al comma precedente l'Associazione dei comuni si avvale della conferenza degli assessori comunali preposti agli affari sociali prevista al successivo articolo 4 bis
"

3. Dopo l' articolo 4 viene inserito il seguente: " Art. 4 . - (Conferenza interassessoriale per l'assistenza). - Viene istituita in ciascuno dei comprensori previsti all'allegato A della LR 19 dicembre 1979, n. 65, la conferenza interassessoriale per l'assistenza. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune sede dell'Associazione dei comuni, ed è composta da un assessore per ciascun comune, individuato dalla Giunta comunale tra gli assessori preposti agli affari sociali. La conferenza è strumento di consultazione obbligatoria dell'Associazione dei comuni per gli scopi di cui al precedente articolo 4. La conferenza, in particolare, raccorda nel territorio le politiche e gli interventi nelle materie di cui alla presente legge e predispone gli elementi per le determinazioni di cui all'articolo 4. La conferenza nomina tra i suoi membri il vicepresidente " .

4. L' articolo 5 è così sostituito: " Art. 5 . - Destinatari dei servizi delle prestazioni e degli interventi sono i cittadini residenti in Umbria, gli stranieri apolidi ivi residenti, i profughi rimpatriati, i rifugiati, i soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e, in via d'urgenza, gli stranieri e gli apolidi che si trovano occasionalmente in Umbria, per il tempo necessario al loro rientro nel luogo di provenienza ".

5. Il primo comma dell'articolo 15 è così sostituito: " Gli interventi economici hanno lo scopo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni fondamentali dei soggetti di cui all'art. 5 che si trovano in situazioni di difficoltà individuale o familiare, in attesa del definitivo superamento di esse ".

6. L' art. 25 è abrogato.

ARTICOLO 42

Modificazioni alla LR 30 agosto 1982, n. 45

1. La legge regionale 30 agosto 1982, n. 45 , concernente: "Norme per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei presidi e servizi multizonali", è così modificata.

2. Il secondo comma dell'art. 3 è così sostituito: " Le funzioni multizonali sono svolte:
 
- nel Laboratorio multizonale di epidemiologia e sanità pubblica, di seguito denominato LESP;
 
- nell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche;
 
- nelle strutture ospedaliero ed extraospedaliere elencate nel Piano socio - sanitario regionale
".

3. L'articolo 5 , è così modificato:

a) il primo comma è così sostituito: " Il comitato di coordinamento delle funzioni multizonali, di cui all'articolo 37 della LR 19 dicembre 1979, n. 65, è presieduto dall'Assessore regionale preposto agli affari socio - sanitari, ed è composto dai presidenti delle ULSS, che possono delegare un membro del comitato di gestione. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario amministrativo individuato dalle ULSS. Il comitato di riunisce ordinariamente due volte all'anno, di norma nei mesi di febbraio e di ottobre. Si riunisce straordinariamente su iniziativa del presidente o di tre dei suoi componenti di diritto. Al comitato compete in particolare esprimere parere sul regolamento di accesso alle prestazioni multizonali, sulle dotazioni organiche e sulle previsioni di spesa relative ai presidi e servizi multizonali ";

b) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: " Quando trattasi di affari concernenti il LESP, partecipano di di diritto alle sedute del comitato di coordinamento gli assessori regionali preposti a materie attinenti alla tutela ambientale. Sono altresì invitati i responsabili dei laboratori del LESP nonchè il presidente dell'Osservatorio epidemiologico regionale ".

4. L'articolo 9 è così sostituito: " Art. 9. - E'istituito nella regione il Laboratorio multizonale di epidemiologia e sanità pubblica.
 
Il LESP è la struttura di riferimento tecnico per le politiche ambientali regionali attinenti alla tutela della salute. In tal senso esso fornisce valutazioni di sintesi relativamente ai problemi di impatto ambientale di rilevanza regionale e fornisce alle ULSS prestazioni di secondo livello per i compiti di rilevanza locale. Per determinare prestazioni il bacino di utenza può coincidere con l'intero territorio regionale.
 
Al LESP competono in particolare funzioni di secondo livello per la tutela della salute pubblica nei campi della tutela dell'ambiente di vita e di lavoro, della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, della prevenzione degli infortuni, tecnopatie e malattie professionali, della profilassi delle malattie infettive dell'igiene degli alimenti e bevande, dei farmaci e dei cosmetici.
 
Competono inoltre funzioni di supporto all'Osservatorio epidemiologico regionale.
 
Il LESP collabora per la sua competenza alla realizzazione delle mappe ambientali, alle valutazioni di impatto ambientale, agli studi di tossicologia umana e di diffusibilità degli inquinamenti, alla progettazione di interventi di bonifica negli ambienti di vita e di lavoro.
 
Il LESP esercita i propri compiti con autonomia tecnico - funzionale nell'ambito dei programmi regionali, nonchè su richiesta delle ULSS quando trattasi di problemi di rilevanza locale.
 
La Giunta regionale si avvale del LESP per l'esercizio delle funzioni relative ai provvedimenti con tingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria di cui alle leggi regionali 7 aprile 1982, n. 19 e 14 maggio 1982, n. 24
".

5. L'articolo 10 è così sostituito: " Art. 10 - il LESP costituisce un complesso funzionalmente unitario che si articola in dipartimenti e gruppi di lavoro per programmi complessivi di tutela sanitaria e in laboratori e servizi ".

6. L'articolo 11 è così sostituito: " Art. 11 (Dipartimenti e gruppi di lavoro).
 
- I dipartimenti di norma aggregano più laboratori e servizi tecnici mediante la formazione di gruppi di lavoro cui, ferma restando l'autonomia tecnico - funzionale di ciascun laboratorio e servizio, viene affidata la realizzazione di particolari programmi di attività.
 
L'articolazione nei gruppi di lavoro è disposta dal direttore, sentito il consiglio di dipartimento di cui al successivo articolo 16
".

7. L'articolo 12 è così sostituito: " Art. 12. (Laboratori e servizi).
 
- Il piano socio - sanitario triennale adegua l'articolazione del presidio nelle sedi territoriali, nei laboratori e nei servizi in base al principio della corrispondenza tra obiettivi della programmazione e organizzazione dell'attività.
 
I laboratori sono articolati per competenze professionali medico - epidemiologiche, biologiche, chimiche, ingegneristico - fisico - impiantistiche. All'interno dei laboratori possono essere costituiti servizi per particolari funzioni tecnico - professionali a disposizione di più laboratori.
 
Sono inoltre costituiti i seguenti servizi comuni:
 
a) gestione amministrativa del presidio;
 
b) biblioteca e documentazione;
 
c) sistema informativo;
 
d) magazzino;
 
e) stabulario
".

8. L'articolo 13 è così sostituito:
 
" Art. 13. (Programmazione degli interventi).
 
- L'attività del LESP è programmata sulla base di un piano di lavoro approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno dal comitato di coordinamento di cui all'articolo 5, sentito il comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio epidemiologico regionale.
 
In caso di mancata approvazione del piano nei termini indicati si applica la disposizione di cui al penultimo comma dell'articolo 5.
 
Il piano di lavoro contiene le indicazioni operative necessarie al perseguimento degli obiettivi del piano socio - sanitario regionale.
 
Il piano fissa altresì criteri per i raccordi con le ULSS, i comuni, le province ed altre istituzioni pubbliche, nonchè per le eventuali convenzioni con i soggetti esterni al servizio sanitario regionale.
 
Il LESP, compatibilmente con le attività di istituto, può effettuare accertamenti e prestazioni a favore di terzi richiedenti, pubblici o privati, sulla base di tariffari regionali
".

9. L'articolo 14 è così modificato:

a) il primo comma è così sostituito: " Il LESP è retto da un direttore, nominato dal Comitato di gestione.
 
Il direttore:
 
- definisce la metodologia di lavoro del LESP;
 
- attua le soluzioni organizzative per la realizzazione dei programmi di attività ;
 
- coordina le strutture laboratoristiche ai fini della realizzazione dei programmi stessi;
 
- attua il raccordo con le strutture tecniche della Regione, con l'Osservatorio epidemiologico regionale, con i comuni e le province, con l'Istituto zooprofilattico sperimentale, ove gli enti e istituti che partecipano alle attività multizonali in base a convenzioni.
 
Il direttore è chiamato a partecipare alle riunioni dell'ufficio di direzione dell'ULSS quando si tratti di problemi riguardanti il LESP.
 
Alle posizioni di direttore e di dirigenti di laboratorio del LESP possono accedere i titolari della qualifica apicale di cui all'allegato 1 al DPR 20 dicembre 1979, n. 761 , tabelle A, D, E, F, del ruolo sanitario, e tabelle B e D del ruolo professionale
";

b) il secondo e terzo comma sono abrogati.

10. Il primo comma dell'articolo 15 è così sostituito: " Il responsabile di laboratorio ne dirige l'attività tecnico - professionale assicurandone il corretto livello tecnico, disciplina l'impiego del personale, cura la tempestiva trasmissione dei referti e delle relazioni inerenti gli accertamenti agli Uffici di direzione delle ULSS che ne abbiano fatta richiesta ".

11. L'articolo 16 è così sostituito:
 
" Art. 16 (Consiglio di dipartimento).
 
- E'costituito il Consiglio di dipartimento del LESP, con il compito di garantire il coordinamento tecnico delle attività. Il consiglio è presieduto dal direttore ed è composto dai responsabili di laboratorio e dei servizi operativi
".

TITOLO QUINTO

NORME FINALI

ARTICOLO 43

Norma finanziaria

1. Al finanziamento dell'attività socio - sanitaria si provvede distintamente:

a) per la gestione sanitaria:

1) con la quota parte del Fondo sanitario di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;

2) con le entrata proprie delle ULSS;

3) con eventuali contributi di terzi;

b) per la gestione dei servizi socio - assistenziali;

1) con il fondo sociale di cui alla LR 29 82;

2) con le risorse assegnate dai Comuni;

3) con eventuali contributi di terzi.

2. Gli enti locali concorrono con alienazioni e trasformazioni patrimoniali alle necessità di investimenti del sistema socio - sanitario.

ARTICOLO 44

Riordino degli ambiti territoriali

1. Il Consiglio regionale, anche sulla base delle indicazioni della legislazione nazionale in particolare per quanto attiene al grado di autonomia dei servizi ospedalieri, definisce - entro il 31 marzo 1990 - i nuovi ambiti territoriali dell'organizzazione sanitaria regionale, con l'obiettivo di superare l'attuale eccessiva frammentazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 27 marzo 1990

MANDARINI


ALLEGATI:
PIANO SOCIO - SANITARIO REGIONALE 1989- 1991 -

(Allegati Omissis)

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