link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 6 aprile 1990, n. 15


LEGGE REGIONALE n.15 del 6 aprile 1990

Date di vigenza

26/04/1990 entrata in vigore mostra documento vigente dal 26/04/1990
03/06/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 03/06/2010

Documento vigente dal 26/04/1990

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 6 aprile 1990 ,n. 15
Modificazioni della lr 20 agosto 1981, n. 61 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 , contenente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per zone sismiche, e di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 , concernente la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 11/04/1990

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' art. 10 della legge regionale 20 agosto 1981, n. 61 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. La delega di cui alla presente legge non comprende:
 
a) le funzioni di cui all' art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 . Il parere ivi previsto è rilasciato dalla Commissione regionale per la consulenza tecnico amministrativa in materia urbanistica e beni ambientali di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 ;
 
b) le funzioni amministrative per le opere pubbliche la cui esecuzione è di spettanza regionale;
 
c) le funzioni amministrative concernenti le opere per il consolidamento di abitati in cui si intervenga ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 , ovvero disciplinate ai sensi del Titolo I della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65 ;
 
d) le funzioni amministrative concernenti gli sbarramenti di ritenuta delle acque per invasi artificiali aventi volume di invaso non superiore a 100.000 mc. ed altezza di sbarramento non superiore a m. 10.
 
2. La Giunta regionale, relativamente alle funzioni concernenti le opere di cui alle lettere b), c) e d) del Comma 1, individua con propri atti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le procedure ai fini della gestione delle competenze previste dagli artt. 18, 21, 22 e 23 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 , nonchè le modalità per l'effettuazione dei controlli sui progetti presentati e della vigilanza
".

ARTICOLO 2

1. L' art. 3 della legge regionale 20 agosto 1981, n. 61 , è abrogato .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 6 aprile 1990

Mandarini

[1]