Art. 1
1.
La presente legge disciplina l'esercizio dell'accoglienza turistico - ricettiva nelle residenze d'epoca, ai sensi dell'ultimo comma dell'
art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217
.
2.
Ai fini turistico - ricettivi, sono considerate residenze d'epoca i complessi immobiliari che per strutture di particolare pregio storico - architettonico, per la dotazione di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico e per l'inserimento in contesti ambientali di particolare valore naturale e paesaggistico, sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
3.
I castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in possesso dei requisiti di cui al comma precedente da destinare in tutto o in parte alla ricettività turistica devono essere complessi monumentali in ottimo stato di conservazione, che non abbiano subito interventi lesivi della loro destinazione e i cui interventi di restauro, consolidamento e conservazione, non ne abbiano alterato, sia all'esterno che all'interno, l'originaria fisionomia architettonica e strutturale, ferme restando, per i beni soggetti al vincolo monumentale, le prescrizioni dei competenti organi statali.
Art. 2
1.
La richiesta di classificazione ai fini dell'esercizio dell'attività ricettiva deve essere presentata alla Giunta regionale - Ufficio turismo e industria alberghiera, che espleta l'istruttoria avvalendosi di una commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale e costituita dall'Assessore regionale al turismo e industria alberghiera, che la presiede, dal coordinatore dell'Area turismo e commercio, del responsabile dell'Ufficio promozione turistica e da tre esperti di storia dell'arte designati dalla Giunta regionale.
2.
Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di livello non inferiore al sesto.
3.
La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- domanda in carta legale;
- planimetria dell'immobile con indicazione dell'uso cui ciascun locale è destinato;
- dichiarazione di attrezzatura;
- certificato di iscrizione alla Sezione speciale del REC, ai sensi della
legge regionale 30 agosto 1988, n. 37
;
4.
La Giunta regionale, su proposta della commissione di cui al
primo comma
, delibera la classificazione dell'immobile nella tipologia delle residenze d'epoca.
5.
L'autorizzazione all'apertura per l'esercizio dell'attività ricettiva è rilasciata dal Comune nel cui ambito territoriale è posta la residenza, previa acquisizione della deliberazione della Giunta regionale di attribuzione della classifica.
Art. 3
1.
Le tariffe per l'attività ricettiva nelle strutture di cui alla presente legge sono libere e devono essere dichiarate annualmente con le modalità di cui all'art. 6 della legge regioinale 14 novembre 1988, n. 43.