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Legge regionale 4 aprile 1990, n. 12


LEGGE REGIONALE n.12 del 4 aprile 1990

Date di vigenza

26/04/1990 entrata in vigore mostra documento vigente dal 26/04/1990
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 26/04/1990

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 4 aprile 1990 ,n. 12
Deroghe alle disposizioni degli articoli 3 (comma 1) e 19 (comma 2) della lr 12 giugno 1989, n. 17 - Interventi nel settore del credito agrario di esercizio per la conduzione di aziende singole ed associate e per la gestione di impianti e servizi associativi.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 11/04/1990

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Limitatamente all'anno 1990, le domande di cui all'articolo 3, comma 1, della lr 12 giugno 1989, n. 17 sono presentate dal 1o maggio al 31 luglio.

2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2, della citata lr n. 17/ 1989, fino al 30 giugno 1990 possono essere presentate domande intese ad ottenere le agevolazioni creditizie previste dalle leggi regionali 30 giugno 1973, n. 30; 14 gennaio 1977, n. 5 - articolo 3 e 24 aprile 1979, n. 17 - articolo 4.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 4 aprile 1990

Mandarini

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