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Legge regionale 8 novembre 1990, n. 40


LEGGE REGIONALE n.40 del 8 Novembre 1990

Date di vigenza

29/11/1990 entrata in vigore mostra documento vigente dal 29/11/1990
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 29/11/1990

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 8 Novembre 1990 ,n. 40
Modificazioni della legge regionale 3 giugno 1986, n. 21 . Nuove forme in materia di tutela del patrimonio faunistico e di disciplina della caccia.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 47 del 14/11/1990

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. La legge regionale 3 giugno 1986, n. 21 , è così modificata:
 
1) al quinto comma dell'art. 22 della legge regionale 3 giugno 1986, n. 21 , la parola " sei " è sostituita con " nove ";
 
2) al secondo comma dell'art. 28 i numeri degli articoli " 6, 7, 8, 9, 10 " sono sostituiti con " 7, 8, 9, 10, 11 ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 8 novembre 1990

Mandarini

[1]