ARTICOLO 1
1.
Limitatamente all'anno 1990, in deroga a quanto stabilito dal
comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1989, n. 17
e dal
comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 12
, nonchè dal
comma 4 dell'art. 8 della citata legge regionale 12 giugno 1989, n. 17
, sono ammissibili alle provvidenze le domande pervenute all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria entro il 30 settembre 1990. Conseguentemente il termine ultimo per la formazione della graduatoria di cui al
comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1989, n. 17
, è prorogato al 31 dicembre 1990.
2.
Sempre limitatamente all'anno 1990, alle domande presentate dagli organismi associativi entro il 30 settembre di tale anno si applicano le procedure già in vigore per le leggi regionali 30 giugno 1973, n. 30; 14 gennaio 1977, n. 5 - art. 3 - e 24 aprile 1979, n. 17 - art. 4.