Legge regionale 12 dicembre 1990, n. 44


LEGGE REGIONALE n.44 del 12 dicembre 1990

Date di vigenza

20/12/1990 entrata in vigore mostra documento vigente dal 20/12/1990
13/01/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente dal 20/12/1990

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1990 ,n. 44
Modificazioni della legge regionale 14 novembre 1988, n. 43 : "Tariffe delle strutture ricettive e delle professioni turistiche". (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 53 del 19/12/1990

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' articolo 3 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 43 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 3. (Modalità ).
 
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della regione entro il 31 luglio di ciascun anno, determina le tariffe massime concordate applicabili per l'anno successivo, dell'alloggio nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1, sulla base della proposta formulata dalla commissione tecnica regionale di cui all'articolo 4.
 
2. Le tariffe per l'alloggio negli esercizi ricettivi alberghieri classificati 5 stelle lusso, 5 stelle, 4 stelle e 3 stelle sono libere e le denunce di cui all'articolo 6 devono essere presentate ai soli fini dell'osservanza della normativa concernente la pubblicità dei prezzi
".

ARTICOLO 2

1. L' articolo 8 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 43 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 8. (Pubblicità dei prezzi). - 1. La denuncia di cui all'articolo 6 deve contenere:
 
a) i prezzi, minimo e massimo, delle camere a un letto senza bagno e di quelle con bagno privato;
 
b) i prezzi, minimo e massimo, delle camere a due letti, senza bagno e di quelle con bagno privato;
 
c) i prezzi, minimo e massimo, delle unità abitative;
 
d) i prezzi, minimo e massimo, per persona, della pensione completa e della mezza pensione, con esclusione delle bevande, in camere senza bagno e in quelle con bagno privato;
 
e) i prezzi fissi dei pasti (prima colazione in sala, prima colazione in camera, colazione, pranzo), con esclusione delle bevande;
 
f) i prezzi delle dipendenze, indicati separatamente dalla casa principale;
 
g) il prezzo del garage auto.
 
2. Gli esercizi alberghieri, comunque classificati, possono praticare tariffe per l'alloggio articolate in un prezzo minimo e un prezzo massimo. La tariffa minima non può essere inferiore al 70 per cento della tariffa massima concordata o deliberatamente determinata.
 
3. La tariffa praticata per la pensione completa, al singolo cliente non può essere inferiore al 70 per cento della tariffa massima per l'alloggio concordato o liberamente determinata.
 
4. La tariffa praticata per la mezza pensione al singolo cliente non può essere inferiore a quella di cui al comma 3, detratto il prezzo fisso del pasto denunciato.
 
5. Per i gruppi costituiti da almeno 11 persone e ospitati a seguito di contratti con agenti di viaggio, tour operators o dettaglianti, regolarmente abilitati, con enti pubblici o altri enti, aziende o associazioni che perseguono i fini del turismo sociale, d'affari e congressuale, possono essere praticate tariffe non inferiori al 50 per cento di quelle massime concordate o liberamente determinate.
 
6. Le tariffe di pensione completa o di mezza pensione possono essere praticate solo per periodi di soggiorno non inferiori a tre giorni.
 
7. Per i gruppi di cui al comma 5 non sussiste l'obbligo della permanenza minima di tre giorni di cui al comma 6.
 
8. Le tariffe per l'alloggio e la pensione sono comprensive di tutti i servizi che hanno contribuito a determinare la classificazione dell'esercizio, nonchè dell'IVA e di ogni altro servizio relativo al soggiorno del cliente. Possono essere offerti con richiesta di un sovrapprezzo solo i seguenti servizi:
 
a) garage auto;
 
b) prima colazione in camera;
 
c) lavatura e stiratura biancheria.
 
9. Qualora la camera a due letti venga assegnata ad una persona sola il prezzo non potrà superare del 30 per cento quello massimo denunciato per le camere ad un letto.
 
10. Il prezzo di una camera singola alla quale venga aggiunto, su espressa richiesta del cliente, un letto supplementare, non potrà superare il prezzo di una camera a due letti; se in una camera a due letti sono posti letti aggiunti, non potrà applicarsi una maggiorazione complessiva superiore al 30 per cento del prezzo della camera stessa.
 
11. E'fatto obbligo ai titolari di autorizzazione per l'esercizio di attività ricettiva:
 
a) di esporre in luogo ben visibile nel locale di ricevimento degli ospiti, l'elenco completo delle camere di cui l'esercizio dispone con la indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei letti e del prezzo;
 
b) di apporre dietro la porta di ciascuna camera, il cartellino prezzi della camera stessa e delle eventuali pensione, mezza pensione e prima colazione;
 
c) di conservare per la durata di mesi sei, copia di tutti i conti rilasciati a persone alloggiate nei quali risultino i prezzi praticati;
 
d) di fornire alloggio, nei limiti della disponibilità , a chiunque ne faccia richiesta anche per il periodo minimo di permanenza previsto dalla normativa vigente per ciascuna tipologia ricettiva.
 
12. L'elenco prezzi di cui alla lettera a) e i cartellini prezzi di cui alla lettera b) del comma 11 sono rilasciati previo ritiro di quelli riferiti al periodo precedente, dall'azienda di promozione turistica competente per territorio che, a detto fine, utilizza gli appositi modelli forniti dall'Ufficio turismo e industria alberghiera della Giunta regionale
".


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 12 dicembre 1990

Mandarini

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. aaa) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13