Art. 63
Copertura finanziaria
1.
La presente legge trova applicazione dal 10 gennaio 1991.
2.
Per l'attuazione dei relativi interventi sono autorizzati, a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1991, i seguenti stanziamenti di spesa sia in termini di competenza che di cassa:
a)
lire 750.000.000 per i contributi in conto interessi sulle operazioni di credito allo sviluppo di cui all'
art. 3, comma 1
, con iscrizione all'esistente capitolo 5575, la cui descrizione è così sostituita: "
Contributi in conto interessi sulle operazioni di credito allo sviluppo a favore delle imprese artigiane singole, associate o consorziate, erogati per il tramite delle cooperative artigiane di garanzia
";
b)
lire 150.000.000 per la prestazione delle garanzie sussidiarie di cui all'
art. 3, comma 5
, con iscrizione all'esistente capitolo 6045;
c)
lire 200.000.000 per i contributi in conto quote sociali a favore delle cooperative artigiane di garanzia previsti dall'
art. 6, comma 1, lett. a)
, con variazione all'esistente capitolo 9455;
[15]
d)
lire 200.000.000 per i contributi nelle spese di gestione a favore delle cooperative artigiane di garanzia previsti dall'
art. 6, comma 1, lett. b)
, con iscrizione all'esistente capitolo 5624;
e)
lire 1.000.000 per le finalità di cui all'
art. 8, comma 1
, con iscrizione all'esistente capitolo 9456, la cui descrizione è così sostituita: "
Quota regionale di partecipazione al Consorzio fidi regionale per interventi di sostegno a favore dell'artigianato
";
f)
lire 500.000.000 per le finalità di cui all'
art. 8, comma 3
, con iscrizione al capitolo 9461, di nuova istituzione, denominato: " Quota regionale di partecipazione al fondo di garanzia per agevolare l'accesso delle imprese artigiane al credito a medio termine";
g)
lire 80.000.000 per le finalità di cui agli artt. 10, comma 3 e 37, comma 4, con iscrizione al capitolo 9565 (categoria economica 4), di nuova istituzione, denominato: " Partecipazione della Regione al capitale degli organismi associativi operanti nel settore dell'artigianato";
h)
lire 600.000.000 per gli interventi di cui all'
art. 11
, con iscrizione al capitolo 5555, di nuova istituzione, denominato: " Incentivi regionali per favorire l'associazionismo e la cooperazione nel settore dell'artigianato attraverso l'erogazione di contributi nelle spese di costituzione e avviamento, nella acquisizione di servizi reali e nelle spese di gestione";
i)
lire 100.000.000 per gli interventi previsti dall'
art. 12, comma 1
, con iscrizione al capitolo 5569, di nuova istituzione, denominato: " Contributi della Regione a favore delle Associazioni dell'artigianato per il finanziamento di iniziative dirette al potenziamento del settore";
l)
lire 350.000.000 per le finalità di cui all'
art. 14, comma 1
, con iscrizione al capitolo 5554, di nuova istituzione, denominato: " Contributi della regione per l'accesso delle imprese artigiane singole, associate o consorziate al sistema dei servizi reali";
m)
lire 700.000.000 per gli interventi previsti all'
art. 17, comma 1
, con iscrizione all'esistente capitolo 9501, la cui denominazione è così sostituita: "
Fondo per il finanziamento di interventi diretti a favorire gli insediamenti dell'artigianato produttivo all'interno di aree attrezzate e il reinserimento di attività dell'artigianato artistico e di servizio nei centri storici
";
n)
lire 115.876.903 per le finalità di cui all'
art 27
, con iscrizione al capitolo 5553, di nuova istituzione, denominato: " Spese e contributi per la promozione di manifestazioni ed altre iniziative culturali e di commercializzazione in Italia e all'estero nel settore dell'artigianato artistico, nonchè per la tutela dell'immagine e la peculiarità dei prodotti d'arte regionali";
o)
lire 70.000.000 per gli interventi previsti dall'
art. 28
, con iscrizione all'esistente cap. 9540, la cui descrizione è così sostituita: "
Contributi della Regione per l'istituzione e il funzionamento di strutture integrate per l'artigianato artistico
";
p)
lire 100.000.000 per le iniziative di cui all'
art. 29, comma 1
, con iscrizione all'esistente cap. 2960, voce 6010;
q)
lire 350.000.000 per le iniziative di cui all'
art. 33, comma 3
, realizzate dalla regione, con iscrizione all'esistente cap. 5505, la cui denominazione è così sostituita: "
Interventi promozionali nel settore dell'artigianato realizzati direttamente, dalla Regione sul territorio regionale, nazionale e all'estero
";
r)
lire 500.000.000 per gli interventi di cui all'
art. 34
, con iscrizione all'esistente cap. 5571, la cui denominazione è così sostituita: "
Interventi promozionali all'esportazione realizzati tramite i consorzi artigiani di cui alla
legge n. 443/ 1985
e alla
legge 21 febbraio 1989, n. 83
, le aziende artigiane singole o associate o le società di servizio alle imprese di emanazione delle Associazioni di categoria
";
s)
lire 100.000.000 per gli interventi di cui all'
art. 38, comma 2
, con iscrizione al cap. 5574, di nuova istituzione, denominato: " Contributi regionali ad aziende artigiane singole, associate o consorziate, a consorzi per il marchio di qualità e ad altre strutture consortili per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni nel territorio nazionale";
t)
lire 150.000.000 per gli interventi previsti dall'
art. 39, comma 1
, con iscrizione al cap. 5568, di nuova istituzione, denominato: " Contributi a soggetti organizzatori nel territorio regionale, di iniziative promozionali finalizzate alla presentazione della produzione artigiana ed in particolare di quella artistica";
u)
lire 30.000.000 per le finalità di cui all'
art. 44, comma 1
, con iscrizione al cap. 5510, di nuova istituzione, denominati: " Spese per il funzionamento del sistema informativo regionale sull'artigianato";
v)
lire 80.000.000 per il rimborso delle spese amministrative inerenti l'esercizio delle funzioni delegate alle Province a norma dell'
art. 54, comma 1
, con iscrizione all'esistente cap. 5628;
z)
lire 12.000.000 per i compensi previsti dall'
art. 58
a favore dei membri del Comitato tecnico della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con iscrizione al - l'esistente cap. 5520.
3.
L'onere per la corresponsione di gettoni di presenza e del rimborso spese a favore dei membri estranei all'amministrazione regionale, facenti parte degli organismi previsti dalla presente legge, grava sul cap. 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. Per l'anno 1991 il relativo stanziamento è integrato di lire 31.123.097 in termini di competenza e di cassa.
4.
Limitatamente all'anno 1991 è finanziata la spesa di lire 350.000.000 per le finalità di cui all'
art. 7 della legge regionale 23 agosto 1983, n. 38
, con iscrizione in termini di competenza e di cassa, all'esistente cap. 9511, voce 3030.
5.
Le somme introitate dalla Regione ai sensi dell'
art. 18, comma 6
, sono imputate al cap. 2836, di nuova istituzione, nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, denominato: " Rientri del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti diretti all'insediamento di imprese artigiane in aree attrezzate o nei centri storici, nonchè di interessi moratori su somme rimborsate dai beneficiari". Le somme predette vengono correlativamente iscritte sul cap. 9501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con legge di variazione dello stesso.
6.
Il cap. 5570 dello stato di previsione della spesa è trasferito, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rubrica 46 (categoria 5) assumendo il numero 5311. Nella descrizione sono eliminate le parole: " dell'artigianato". Lo stanziamento di lire 250.000.000 previsto per il 1991 nel bilancio pluriennale 1990/ 1992 al programma 3.03.2.04.1, è ridotto di lire 81.000.000.
7.
All'onere complessivo di lire 5.520.000.000 previsto ai precedenti commi 2. 3 e 4 si fa fronte come segue:
a)
quanto a lire 4.041.000.000 con gli stanziamenti previsti per il 1991 nel bilancio pluriennale 1990/ 1991 per l'attuazione degli interventi d icui alle leggi regionali abrogate con l'
art. 60
della presente legge;
b)
quanto a lire 1.398.000.000 con la quota del Fondo nazionale per l'artigianato 1989 spettante alla Regione dell'Umbria in attuazione della
legge 3 ottobre 1987, n. 399
, come modificata dalla
legge 11 marzo 1988, n. 67
;
c)
quanto a lire 81.000.000 con la riduzione di cui al precedente
comma 6
.
8.
Con la legge di approvazione del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1991 saranno rideterminati gli stanziamenti previsti dalla presente legge in conseguenza di un'eventuale diversa assegnazione sui fondi di cui alla
lett. b) del comma 7
.
9.
Per gli anni 1992 in poi la entità della spesa per l'attuazione della presente legge è determinata con legge di bilancio.