ARTICOLO 1
1.
Gli importi vigenti delle tasse sulle concessioni regionali, delle soprattasse e dei contributi stabiliti dalla tariffa allegata alla
legge regionale 28 maggio 1980, n. 57
- successivamente modificata ed integrata con
leggi regionali 23 luglio 1981, n. 44
;
14 maggio 1982, n. 22
;
18 marzo 1983, n. 7
;
20 ottobre 1983, n. 40
;
3 dicembre 1984, n. 47
;
26 aprile 1985, n. 24
;
2 aprile 1986, n. 11
;
23 giugno 1986, n. 23
;
3 novembre 1987, n. 47
;
21 dicembre 1987, n. 56
;
23 maggio 1988, n. 16
e da ultimo con la
legge regionale 24 ottobre 1989, n. 35
- sono aumentati del 20 per cento.
2.
Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle 500 lire superiori ad eccezione di quelli relativi a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.