Legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2


LEGGE REGIONALE n.,n. 2 del 14 gennaio 1991

Date di vigenza

01/02/1991 entrata in vigore mostra documento vigente dal 01/02/1991
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 01/02/1991

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1991 ,n. 2
Norma transitoria per l'attuazione della LR 27 aprile 1990, n. 31 - Disciplina transitoria per il riordino delle funzioni amministrative regionali esercitate dalle Associazioni dei Comuni e dalle Comunità montane.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 4 del 17/01/1991

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Agli adempimenti necessari al completamento delle attività formative iniziate alla data del 31 dicembre 1990, ai sensi della legge regionale 27 aprile 1990, n. 31 ,provvede la Giunta regionale tramite la nomina di un proprio Commissario ad acta, per ciascuna associazione intercomunale o Comunità montana interessata.

2. L'attività del predetto Commissario cessa con l'esaurimento degli adempimenti di cui al precedente comma.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 14 gennaio 1991

Mandarini

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