Legge regionale 17 aprile 1991, n. 7
LEGGE REGIONALE n.7 del 17 aprile 1991
Documento vigente dal 09/05/1991
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
17 aprile 1991
,n.
7
Ulteriori modificazioni della
legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
- Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
20 del
24/04/1991
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.
Al
comma 5 dell'art. 39 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
, già modificata dalla
legge regionale 22 marzo 1990, n. 6
, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "
d) dichiarazioni false o non veritiere, relativamente a quanto disposto dal comma 4, lettere f) e g), dell'articolo 31 della presente legge, così come sostituito dall'
articolo 10 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 6
, qualora di per sè non costituiscano violazioni di legge penale: - da L. 400.000 a L. 4.000.000;
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 17 aprile 1991
Mandarini
[1]