Legge regionale 17 aprile 1991, n. 7


LEGGE REGIONALE n.7 del 17 aprile 1991

Date di vigenza

09/05/1991 entrata in vigore mostra documento vigente dal 09/05/1991
02/03/2013 abrogazione mostra documento vigente dal 02/03/2013

Documento vigente dal 09/05/1991

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 17 aprile 1991 ,n. 7
Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 24/04/1991

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al comma 5 dell'art. 39 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 , già modificata dalla legge regionale 22 marzo 1990, n. 6 , la lettera d) è sostituita dalla seguente: " d) dichiarazioni false o non veritiere, relativamente a quanto disposto dal comma 4, lettere f) e g), dell'articolo 31 della presente legge, così come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 6 , qualora di per sè non costituiscano violazioni di legge penale: - da L. 400.000 a L. 4.000.000; ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 17 aprile 1991

Mandarini

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