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Legge regionale 1° settembre 1988, n. 40


LEGGE REGIONALE n.40 del 1 Settembre 1988

Documento vigente dal 20/06/1991

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 1 Settembre 1988 , 40
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 , recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 61 del 08/09/1988

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle professioni.

1. Nell'ambito delle strutture organizzative dell'area operativa A/ 7: Economia e lavoro, ferme restando le competenze dell'Ufficio del piano e del SIRP in ordine all'indirizzo e al coordinamento delle attività di rilevazione, classificazione, archiviazione ed elaborazione statistica dei dati e delle informazioni, è istituito l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle professioni.

[ 2. ] [8]

3. L'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e sulle professioni:

a) svolge attività di studio e approfondimento degli aspetti congiunturali, qualitativi e quantitativi, del mercato del lavoro nelle sue articolazioni settoriali e territoriali e delle tendenze evolutive, sia mediante specifiche indagini e ricerche effettuate con il supporto dell'IRRES, sia mediante correlazioni ed elaborazioni delle informazioni statistiche contenute negli archivi del sistema informativo regionale che la programmazione ( SIRP), al cui sviluppo e aggiornamento partecipa;

b) svolge attività di supporto alla individuazione e programmazione degli interventi di politica attiva del lavoro, nonchè di analisi di efficacia degli stessi, a partire dagli interventi in materia di formazione professionale;

c) concorre alla realizzazione del sistema di osservatori del mercato del lavoro a livello centrale e regionale, in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) si pone come momento di raccordo e coordinamento metodologico dell'attività di osservazione del mercato del lavoro a livello locale.

[7]
Art. 2

Scambi culturali internazionali

1. La promozione e l'attuazione degli scambi culturali internazionali, nel quadro dei protocolli e degli accordi tra lo Stato italiano e gli altri Stati, sono attribuite all'area operativa A/ 10: Istruzione e cultura, ferme restando le competenze dell'Ufficio coordinamento relazioni esterne e rapporti comunitari in ordine alla tenuta dei rapporti internazionali e al coordinamento generale delle iniziative e manifestazioni all'estero, nonchè quelle dell'area operativa A/ 7: Economia e lavoro, per quanto attiene alla promozione turistica all'estero.

Art. 3

Politiche regionali in materia di emigrazione.

1. In attuazione della legge regionale 15 maggio 1987, n. 26 , recante la nuova "disciplina degli interventi a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari", competono all'Ufficio coordinamento relazioni esterne e rapporti comunitari il coordinamento delle politiche regionali per l'emigrazione e la segreteria del Consiglio regionale dell'emigrazione, nonchè i rapporti, per la predetta materia, con gli enti locali e le associazioni degli emigrati umbri.

2. Gli interventi di cui all' art. 1 , secondo e terzo comma, della predetta legge regionale n. 26/ 1987 , sono attribuiti agli uffici competenti per materia.

Art. 4

Area del comitato regionale di controllo.

1. Il primo e secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 sono sostituiti dai seguenti:
 
" 1. Le strutture organizzative della Regione si articolano in:
 
a) aree funzionali del Consiglio regionale;
 
b) area funzionale della Presidenza della Giunta;
 
c) aree funzionali ed operative della Giunta;
 
d) area del Comitato regionale di controllo.
 
2. Le aree di cui al primo comma ricomprendono più uffici e posizioni di staff, tra di loro complementari e coordinati secondo i criteri di funzionalità e per le esigenze di ricomposizione unitaria, previste dall'art. 12
".

2. Il titolo dell'art. 36 " Uffici del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate " della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 , è così sostituito " Area del Comitato regionale di controllo ".

3. Il primo comma dell'art. 36 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 , e sostituito dal seguente:
 
" 1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'organo regionale di controllo è istituito, nell'ambito dell'area regionale di controllo è istituito, nell'ambito dell'area di cui alla lett. d) del precedente art. 17, presso il Comitato regionale di controllo e ciascuna delle sezioni decentrate, un ufficio per gli adempimenti istruttori ed esecutivi. "

4. Il secondo comma dell'art. 36 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 , è sostituito dal seguente:
 
" 2. Le competenze degli uffici di cui al comma precedente e la posizione di staff correlata alla predetta area sono specificate nell'allegato A/ 12 ".

5. Al secondo comma dell'art. 40 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 , dopo le parole " ... Consiglio regionale ", si aggiungono di seguito " e dell'area del Comitato regionale di controllo ".

6. Il terzo comma dell'art. 40 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 , è soppresso.

Art. 5

Area operativa: agricoltura e foreste.

1. 1. All' art. 29, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 , i numeri da 1) a 5) sono sostituiti dai seguenti: " 1) Ufficio affari giuridico - amministrativi, vigilanza e controllo, credito agrario; 2) Ufficio piani e programmi agricoli; 3) Ufficio bonifica e miglioramenti fondiari; 4) Ufficio produzioni vegetali; 5) Ufficio zootecnica; 6) Ufficio foreste ed economia montana ".

Art. 6

Area operativa: economia e lavoro

1. All' art. 30, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 , i numeri da 1) a 4) sono sostituiti dai seguenti: " 1) Ufficio industria, energia, acque minerali e termali; 2) Ufficio artigianato e cooperazione; 3) Ufficio formazione professionale e mercato del lavoro; 4) Ufficio turismo e industria alberghiera; 5) Ufficio promozione turistica; 6) Ufficio commercio "

Art. 7

Area operativa: istruzione e cultura.

1. All' art. 33, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 , i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: " 2) Ufficio per l'istruzione, il diritto allo studio e le attività dello sport e del tempo libero; 3) Ufficio per i beni e i servizi bibliotecari e archivistici e per le attività dello spettacolo "

2. Il secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 , è sostituito dal seguente: " 2. Le materie di competenza degli uffici di cui al comma precedente sono specificate nell'allegato A/ 10 alla presente legge ".

Art. 8

Posizioni di staff

1. Al secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 , sono soppresse le parole " e la posizione di staff correlata alla predetta area funzionale ".

2. All' articolo 38, terzo comma, della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 , la lettera b) è sostituita da: " b) Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (IRRES): si struttura in un unico ufficio il cui ambito di competenza è specificato nell'allegato A/ 13 ".

Art. 9

Modifiche e integrazioni alle competenze degli Uffici regionali

1. All'allegato "A" alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 , già modificato con leggi regionali 26 aprile 1985, n. 31 e 21 gennaio 1987, n. 3 , sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui all'allegato n. 1 alla presente legge.

2. Per effetto delle modifiche agli allegati A/ 2- n. 1 e A/ 3- n. 1, disposte dal precedente primo comma , sono attribuiti all'Ufficio Segreteria della Giunta le competenze e gli adempimenti ascritti all'Ufficio Affari generali, informazione e stampa negli articoli 3, 6, 7 e 8 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 54 , recante "Disposizioni sulla raccolta ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del Presidente della Giunta regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pubblicità degli atti regionali".

Art. 10

Dotazione organica del ruolo regionale.

1. La dotazione organica del ruolo del personale regionale di cui alla Tab. B allegata alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 , come modificata dalle leggi regionali 26 aprile 1985, n. 31 e 22 agosto 1986, n. 40 , riferita al secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo livello funzionale, e modificata come segue: (Accanto alle Qualifiche funzionali è indicata la dotazione) - funzionario 282 - istruttore direttivo 235 - esecutore 309 - operatore 107 - ausiliario 1

2. Per effetto di quanto previsto nel primo comma , l'allegato A) - Tabelle B e B/ 1 - alla legge regionale 22 agosto 1986, n. 40 , è sostituito dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge con l'allegato n. 2.

3. L'allegato C alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 , relativo ai profili professionali nell'ambito della quinta qualifica e alla loro descrizione, è sostituito come risulta nell'allegato n. 3.

4. L'allegato D della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 , recante la tabella dei requisiti per l'accesso dall'esterno per la mobilità verticale e orizzontale, relativa alla qualifica funzionale di collaboratore professionale, è sostituito come risulta nell'allegato n. 4.

5. Ai profili professionali I. 3 e II. 3, di cui al predetto allegato D, tabelle relative alla "mobilità verticale" si accede, con i requisiti e le mobilità previsti dalla vigente normativa, rispettivamente dai profili professionali 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 e dai profili professionali I. 1, I. 2, I. 3, I. 4.

Art. 11

Norme transitorie.

[ 1. ] [9]

1. Alla copertura dei nuovi posti di collaboratore professionale, istituiti con la presente legge, si provvede mediante l?espletamento di concorsi, per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo in servizio, nella qualifica di esecutore, alla data del 31 dicembre 1985. [10]

[ 2. ] [11]

2. Alla copertura dei posti vacanti di operatore si provvede mediante l?espletamento di un concorso, per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo in servizio nella qualifica di ausiliario, alla data di cui al comma 1. [12]

3. In via transitoria fino all'espletamento delle procedure del concorso speciale di cui   [ ... ] [13]   di cui ai commi 1 e 2[14]  per la copertura dei posti vacanti delle qualifiche di operatore e di collaboratore professionale, i contingenti delle qualifiche di ausiliario e di esecutore sono, rispettivamente, pari a 77 e 350 unità.

Art. 12

Norma finanziaria.

1. Al presumibile onere annuo di L. 220.000.000 previsto per l'attuazione della presente legge a decorrere dal 1989, si farà fronte con le disposizioni degli stanziamenti dei capitoli 50. 51, 281 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale regionale compresi nei programmi 1.03.1.01 e 1.06.1.01 del bilancio pluriennale 1988- 1990.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 1 settembre 1988

Mandarini


ALLEGATI:
-

ALLEGATI OMISSIS

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