Art. 1
1.
L'alinea del
secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, è sostituito dal seguente: "
Il sistema formativo regionale, volto al fine primario di assicurare la libera circolazione professionale e lavorativa nell'ambito della CEE:
".
2.
La
lettera a) del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 ottobre 1982, n. 69
, è sostituita dalla seguente: "
a) favorisce la crescita civile, culturale e professionale dei cittadini italiani, nonchè stranieri,comunitari ed extra - comunitari, dimoranti nel territorio regionale per motivi di lavoro o di studio, promuove la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e realizza, anche attraverso forme di integrazione con il sistema scolastico, la diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche ad essa necessarie
".
Art. 3
1.
La rubrica dell'
art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
è sostituita dalla seguente: "
Funzioni di programmazione della Regione
".
2.
Al
primo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, la locuzione "
piani annuali
" è sostituita da "
piani attuativi annuali
". Analoga sostituzione è operata nelle rubriche e nelle norme degli articoli seguenti della
legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, in cui compaiono le locuzioni "
piani annuali
" o "
piano annuale
".
3.
Il
secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, è sostituito dal seguente: "
Le funzioni di programmazione sono esercitate nel quadro delle politiche comunitarie, degli obiettivi della programmazione nazionale e del piano regionale di sviluppo e tenuto conto dei dati relativi all'evoluzione territoriale del mercato del lavoro e dei bisogni formativi, rilevati permanentemente dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle professioni, di cui all'
art. 1 della legge regionale 1 settembre 1988, n. 40
, secondo quanto previsto dall'
art. 8, comma terzo, della legge 28 febbraio 1987, n. 56
, in collaborazione con le strutture del Ministero del lavoro
".
4.
Il
quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, è sostituito dal seguente: "
Nella programmazione e pianificazione degli interventi, si tiene conto degli specifici fabbisogni di formazione dei lavoratori autonomi in relazione alla natura familiare, associativa e cooperativistica dell'impresa, nonchè degli specifici bisogni di formazione di soci di cooperative
".
5.
Al
settimo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, tra le parole "
maggiormente rappresentative
", e "
con gli ordini professionali
", è inserita la seguente espressione: "
con il Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna
".
Art. 4
1.
L'alinea del
primo comma dell'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, è sostituito dal seguente: "
La Giunta regionale, con il concorso delle Province, sentita la commissione regionale per l'impiego di cui alla
legge 12 agosto 1977, n. 675
, nonchè tenuto conto delle indicazioni dei soggetti individuati dall'ultimo comma dell'art. 3, predispone il programma pluriennale delle attività formative, nel quale sono contenuti:
".
2.
la
lettera b) del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, dopo la parola "
regionale
", è modificata come segue: "
, con le relative previsioni finanziarie;
".
3.
Dopo la
lettera e) del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, sono aggiunte le seguenti: "
f) gli orientamenti ed i contenuti generali delle normative per la gestione dei corsi e delle altre iniziative; g) i requisiti, le modalità , i contenuti e le procedure di finanziamento delle convenzioni previste agli artt. 8 e 13; h) la tipologia e la durata dei corsi, i requisiti e le modalità per l'iscrizione e la frequenza; i) i criteri e le procedure per il finanziamento, la rendicontazione e la gestione amministrativa delle attività ; l) gli indirizzi per la riqualificazione e l'utilizzazione del personale del contingente della formazione professionale; m) le aree di intervento di interesse regionale all'interno delle quali collocare le attività formative, di orientamento professionale, di promozione educativa e di educazione permanente, di competenza della Regione
".
4.
All'
art. 4 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, è aggiunto il seguente comma finale: "
La Giunta regionale propone annualmente al Consiglio regionale gli eventuali aggiornamenti del programma pluriennale e gli indirizzi integrativi o modificativi di quelli di cui alla lettera d)
".
Art. 5
1.
Il
primo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, è sostituito dal seguente: "
Le funzioni amministrative relative all'organizzazione, gestione e vigilanza degli interventi di formazione, orientamento professionale, promozione educativa ed educazione permanente, sono delegate alle Province ad eccezione di quelle di cui alla lettera m) dell'art. 4
".
2.
In tutte le norme della
legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, in cui compaiono le parole "
Associazioni Intercomunali
", esse sono sostituite dalla parola "
Province
".
3.
Il
secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, è abrogato.
4.
Il
quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, è sostituito dal seguente: "
La Regione può sostituirsi alla Province in caso di persistente inerzia riferita ad atti connessi con le funzioni delegate, previa fissazione di un congruo termine per provvedere
".
Art. 6
1.
L'alinea del
primo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, è sostituito dal seguente: "
Sono di competenza della Regione tutti gli adempimenti ad essa riferiti dalla normativa comunitaria e statale, ed in particolare le funzioni concernenti:
".
2.
La
lettera c) del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, come sostituita dall'
art. 1 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 30
, è sostituita come segue: "
c) la vigilanza e il controllo a campione sulla realizzazione dei piani attuativi annuali. In questo ambito le Province collaborano con la Regione nell'espletamento dell'attività di vigilanza sui soggetti con esse convenzionati e su tutta l'attività formativa espletata nell'ambito del territorio di competenza
".
3.
Al
secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, le parole "
con le Province, l'Università , altri Enti od Istituti specializzati, imprese e loro consorzi
" sono sostituite dalle seguenti: "
con altri soggetti pubblici e privati
".
4.
Il
terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, è sostituito dal seguente: "
La Giunta regionale in stretto raccordo con gli enti delegati, promuove, nell'ambito del programma pluriennale, attività sperimentali tese alla migliore definizione organizzativa e didattica da realizzare attraverso la istituzione di nuove strutture formative o l'adeguamento di quelle esistenti, ed al perseguimento di forme di integrazione tra il sistema formativo, l'attività scolastica e le imprese, nel rispetto degli artt. 10 e 11 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845
".
Art. 7
1.
L'
art. 7 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, integrato dall'
art. 2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 30
, è sostituito dal seguente:
"
1. Ciascuna provincia, nel rispetto del programma pluriennale e degli indirizzi di cui al primo comma, lettere d) e m), e all'ultimo comma dell'art. 4, nonchè sulla base delle indicazioni dei soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 3, adotta il piano attuativo annuale provinciale delle attività di formazione professionale da svolgersi nell'ambito territoriale di competenza, sulla base del quale la Giunta regionale approva il piano attuativo annuale regionale.
2. Il piano attuativo annuale provinciale delle attività di formazione professionale è inoltrato alla Giunta regionale entro i termini stabiliti anno per anno, con deliberazione della Giunta stessa da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, sulla base delle esigenze connesse agli adempimenti nazionali e comunitari.
3. I piani attuativi provinciali devono indicare, in ordine di priorità , tutti gli interventi di formazione professionale da realizzarsi nel successivo anno formativo, ivi compresi quelli per i quali sia previsto il contributo o l'integrazione dei fondi comunitari; essi contemplano inoltre le iniziative di aggiornamento e riqualificazione riservate agli operatori del sistema formativo, con particolare riferimento ad eventuali processi di mobilità , da realizzarsi anche nel rispetto degli accordi nazionali di categoria recepiti dalla Regione.
4. La Giunta regionale può rinviare i piani attuativi provinciali alle rispettive Province, ai fini di un riesame relativo a singole osservazioni da essa formulate in merito alla mancata coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 4, primo comma, lettera d), e all'ultimo comma.
5. Il piano attuativo, con le necessarie modifiche, deve essere riadottato nel termine di trenta giorni dalla richiesta di riesame e, in mancanza di adeguamento, provvede la Giunta regionale d'ufficio.
6. Per ciascun intervento devono essere specificati:
a) gli obiettivi, il comparto produttivo, le fasce di qualificazione cui è finalizzato;
b) la tipologia e la durata dei corsi;
c) il soggetto titolare dell'attività formativa, specificando se trattasi di attività direttamente gestita o da realizzare in convenzione ai sensi dell'art. 8;
d) la quantità e le caratteristiche dell'utenza e la previsione di spesa complessiva.
7. Il piano attuativo annuale regionale, approvato dalla Giunta, contiene i piani attuativi annuali provinciali, nonchè le iniziative di cui all'art. 4, primo comma, lettera m).
8. Il piano attuativo annuale regionale indica altresì le iniziative di aggiornamento e riqualificazione riservate agli operatori del sistema formativo, con particolare riferimento ad eventuali processi di mobilità.
9. Il piano attuativo annuale regionale:
a) indica le iniziative da attuare direttamente ai sensi dell'art. 6, secondo comma;
b) contiene i piani attuativi provinciali, di cui costituisce approvazione;
c) determina i finanziamenti per la costruzione, l'adeguamento o la trasformazione di strutture pubbliche e l'acquisizione di attrezzature per la formazione professionale;
d) individua la quota della somma complessiva da riservare per la realizzazione di eventuali interventi urgenti, non prevedibili al momento dell'approvazione del piano attuativo;
e) definisce l'ammontare dei contributi da erogarsi alle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative, sulla base di specifici progetti di attività di promozione inerenti la formazione professionale, correlati alle esigenze di programmazione e coordinamento della Regione;
f) definisce l'ammontare dei contributi da erogarsi alle associazioni regionali ed agli altri enti e organismi che concorrono alla realizzazione degli obiettivi indicati nel piano attuativo annuale.
10. Il piano attuativo annuale regionale contiene l'elencazione degli interventi di formazione professionale approvati, con l'indicazione, per ciascuno di essi, degli elementi di cui al comma sesto ed il relativo finanziamento.
12. Il piano attuativo annuale regionale, approvato dalla Giunta, è trasmesso al Consiglio regionale, unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale.
13. La Giunta regionale, al fine di verificare, alla luce della normativa comunitaria e statale, il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'attività formativa, opera, ogni tre mesi, un accertamento sull'effettivo avvio degli interventi programmati.
14. In caso di un accertato mancato avvio di un intervento programmato, la Giunta regionale, a seguito delle verifiche di cui al comma precedente, assegna un termine per provvedere a tal fine, trascorso il quale procede in via surrogatoria ad attivare l'intervento stesso od altro sostitutivo
".
Art. 8
1.
Il
primo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, è sostituito dal seguente: "
L'attuazione delle attività di formazione professionale comprese nel piano attuativo annuale, spetta alla Regione o alle Province, secondo le rispettive competenze
".
2.
Al
secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, le parole: "
A tal fine le Associazioni intercomunali e gli altri Enti di cui al precedente comma.
", sono sostituite con: "
Ai fini di cui al primo comma la Regione e le Province
".
3.
Il
terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, è sostituito dal seguente: "
Per la realizzazione delle attività formative, i soggetti di cui al primo comma, utilizzano le strutture pubbliche esistenti ed operano, ove necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale. Per le esigenze non soddisfatte, si avvalgono mediante convenzione, delle strutture di enti, associazioni e centri privati, con particolare riguardo a quelli che siano emanazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei lavoratori dipendenti o autonomi, degli imprenditori ovvero dei movimenti associativi di carattere cooperativo o con finalità formative e sociali, ed i quali concorrono alla realizzazione delle finalità della programmazione regionale in materia di formazione professionale
".
4.
Il n. 5) del
quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, è sostituito dal seguente: "
5) Applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria, avvalendosi ove possibile, di quello ricompreso nelle graduatorie di cui all'art. 19 quinquies
".
5.
Dopo il
quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, è aggiunto il seguente: "
I soggetti di cui al primo comma, possono stipulare convenzioni con imprese e loro consorzi, ai sensi dell'
art. 5, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845
".
Art. 9
1.
La rubrica dell'
art. 9 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, è sostituita dalla seguente: "
Corsi di enti pubblici riconosciuti e non finanziati
".
2.
Il
primo comma dell'art. 9 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, e così sostituito: "
Possono ottenere l'inserimento nel piano attuativo annuale provinciale, che comporta di diritto il riconoscimento da parte della Regione, corsi di formazione professionale, finanziati, organizzati e gestiti da enti pubblici, in possesso dei requisiti e alle condizioni di cui all'art. 8, quarto comma punti 2 e 4 della presente legge, purchè conformi agli indirizzi della programmazione regionale
".
3.
Al
secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, le parole da "
....devono avanzare a richiesta...
" a "
...competente per territorio,...
", sono sostituite dalle seguenti: "
entro il termine stabilito annualmente dalla Provincia competente, per il successivo anno formativo, devono avanzare richiesta.
".
4.
Al
quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, le parole "
la Giunta regionale...
", sono sostituite con "
la Provincia....
"
Art. 11
1.
L'
art. 11 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, è sostituito dal seguente: "
Art. 11. - Corsi privati riconosciuti e non finanziati.
1. Possono ottenere l'inserimento nel piano attuativo annuale provinciale, che comporta di diritto il riconoscimento da parte della Regione, corsi di formazione professionale, finanziati, organizzati e gestiti da soggetti privati, in possesso dei requisiti e alle condizioni di cui all'art. 8, quarto comma, punti 2 e 4 della presente legge, purchè conformi agli indirizzi della programmazione regionale.
2. Le proposte per il riconoscimento debbono essere trasmesse alle Amministrazioni provinciali competenti, secondo le modalità e nei termini delle stesse disciplinati.
3. L'inserimento è accordato, sulla base della valutazione delle proposte formative, concernente in particolare:
a) le finalità e le motivazioni dell'iniziativa;
b) le modalità per l'ammissione degli allievi;
c) i programmi e contenuti didattici, i profili professionali, la durata e gli orari dei corsi;
d) gli elementi inerenti il personale docente e amministrativo preposto ai corsi, con particolare riguardo al possesso dei requisiti professionali relativi agli incarichi, riferiti ai singoli corsi, nonchè al rispetto delle norme contrattuali vigenti;
e) le assicurazioni stipulate a favore degli allievi;
f) le strutture e le attrezzature impiegate con planimetria dei locali e dichiarazione attestante la rispondenza degli stessi alle norme di igiene e sicurezza;
g) il numero degli iscritti, nonchè i limiti minimi e massimi d'iscrizione per ciascun corso;
h) le previsioni di spesa, le quote d'iscrizione e ogni altro onere a carico dei partecipanti, nonchè i mezzi finanziari previsti per la copertura dei costi.
4. I corsi privati riconosciuti si concludono secondo le modalità di cui all'art. 14.
5. I soggetti proponenti debbono impegnarsi a sottostare al controllo da parte delle amministrazioni competenti, che può effettuarsi anche mediante ispezioni.
6. Le Amministrazioni provinciali possono disporre, con provvedimento motivato, la revoca del riconoscimento, qualora rilevino il venir meno dei requisiti richiesti o la mancata attuazione, anche parziale, della proposta formativa oggetto del riconoscimento stesso
".
Art. 14
1.
Al
primo comma dell'art. 14 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, tra le parole "
partecipato regolarmente ai corsi
" e "
viene rilasciato
", sono inserite le seguenti: "
inseriti nel piano attuativo annuale
".
2.
Alla fine del
secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, è aggiunto il seguente periodo: "
e di ogni altra analoga normativa statale di settore
".
3.
Il
terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, è sostituito dal seguente: "
Le prove finali si svolgono di fronte ad una commissione esaminatrice nominata dai soggetti di cui all'art. 8, primo comma, secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge, ai sensi dell'
art. 14, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845
, in modo che sia assicurata comunque la presenza di almeno un rappresentante della Regione
".
4.
Alla fine del
quarto comma dell'art. 14 della legge regionale 21 ottobre 1981
. n. 69, è aggiunto il seguente periodo: "
, nonchè per l'esercizio delle professioni previste dalla legislazione regionale di settore nel rispetto delle norme di legge dello Stato
".
Art. 17
1.
L'
art. 17 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, così come modificato dall'
art. 3 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 30
, è sostituito dal seguente:
"
Art. 17 - Modifica profili professionali del contingente del personale per la formazione professionale. - 1. Il mutamento del profilo professionale, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, è consentito, ai sensi del
secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46
, sulla base delle mansioni svolte ai sensi dell'
art. 5 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 33
o previa riqualificazione professionale e verifica della idoneità alle mansioni.
"
Art. 19
1.
L'
art. 19 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, come sostituito dall'
art. 4 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 30
, successivamente modificato dalle leggi regionali 12 marzo 1984, n. 16, 26 aprile 1985 n. 33 e 13 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dai seguenti: "
Art. 19. - Integrazione e sostituzione tabella allegata alla
legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1
1. La tabella C, allegata alla
legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1
, è integrata con i profili professionali contenuti nella allegata tabella A.
Art. 19 bis. - Personale docente
1. Per lo svolgimento delle attività formative, le Province, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, si avvalgono di personale docente del ruolo regionale assegnato funzionalmente dalla Giunta regionale sulla base del piano attuativo annuale delle attività di formazione professionale.
2. La Giunta regionale, anno per anno, delibera, anche sulla base delle richieste degli Enti delegati, la messa a disposizione del personale inserito nel contingente di cui al successivo art. 19 quater.
Art. 19 ter. - Diversa utilizzazione del personale docente.
1. La Regione e le Province utilizzano il personale docente della formazione professionale, prioritariamente per le attività didattiche connesse con l'attuazione degli interventi formativi.
2. Oltre che per le attività di cui al comma 1 il personale docente di cui all'art. 19 bis può essere utilizzato:
a) nella partecipazione a corsi di aggiornamento e riqualificazione o riconversione nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale;
b) nella realizzazione di attività di orientamento professionale e di educazione permanente;
c) per l'approntamento di studi, ricerche e documentazione inerenti le attività previste dalla presente legge, nonchè per il rafforzamento dell'Osservatorio del mercato del lavoro e delle professioni;
d) per la progettazione di nuovi curricola professionali e per la divulgazione e socializzazione delle esperienze;
e) per lo svolgimento di attività istituzionali o di funzioni delegate o subdelegate.
Art. 19 quater. - Contingente organico della formazione professionale.
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, determina, ai sensi dell'
art. 13 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27
, il contingente organico, distinto per qualifiche e profili professionali, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni delegate, disponendo altresì il riequilibrio tra i profili professionali di insegnante tecnico pratico e docente per le esigenze del nuovo sistema formativo.
2. A seguito del riequilibrio di cui al precedente comma, i posti di docente che risultano non coperti dal personale del ruolo regionale di corrispondente qualifica funzionale e profilo professionale, sono messi a concorso per titoli ed esami. Il concorso è riservato ai dipendenti di ruolo inquadrati nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con il profilo di insegnante tecnico pratico.
3. La Giunta regionale dispone, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate, il trasferimento del personale con specifico profilo professionale alle Province, che provvedono all'inquadramento nei propri ruoli del personale medesimo.
4. Per effetto di quanto previsto ai commi 2 e 3, la Regione provvede alla conseguente riduzione della propria pianta organica.
Art. 19 quinquies. - Graduatorie provinciali.
1. In relazione alle sole esigenze didattiche non soddisfatte attraverso l'utilizzazione delle professionalità del personale di cui all'art. 19 bis, le province istituiscono annualmente specifiche graduatorie provinciali degli aspiranti ad incarichi con rapporto di lavoro a tempo determinato, da utilizzare per incarichi frazionati in uno o più periodi, all'interno dell'anno formativo, nonchè per la sostituzione di personale in servizio.
2. A tutto il personale di cui al comma 1, si applica il trattamento economico e giuridico previsto per gli operatori della formazione professionale dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 19 sexies. - Aggiornamento ricorrente degli operatori della formazione professionale.
1. Tutti gli operatori della formazione professionale sono tenuti a partecipare alle iniziative di aggiornamento ricorrente organizzate nell'ambito delle attività previste dal programma pluriennale.
".
Art. 21
1.
L'
art. 21 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, è sostituito dal seguente: "
Art. 21. - Piano attuativo annuale degli interventi per l'orientamento professionale.
1. Il piano attuativo annuale regionale delle attività di orientamento professionale contiene le iniziative di cui all'art. 2, lettera i), nonchè gli indirizzi, concordati con i consigli scolastici distrettuali per programmi unitari di orientamento scolastico e professionale da realizzarsi congiuntamente nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Ciascuna Provincia, nel rispetto del programma pluriennale e degli indirizzi di cui al primo comma, lettera d), ed ultimo comma dell'art. 4, nonchè sulla base delle indicazioni dei soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 3, adotta il piano attuativo annuale provinciale delle attività di orientamento professionale da svolgersi nell'ambito territoriale di competenza, sulla base del quale la Giunta regionale approva il piano attuativo annuale regionale.
3. I piani attuativi provinciali delle attività di orientamento professionale sono inoltrati alla Giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 7, secondo comma.
4. I piani attuativi provinciali devono indicare, in ordine di priorità , tutti gli interventi di orientamento professionale da realizzarsi nell'anno formativo, ivi compresi quelli per i quali sia previsto il contributo o l'integrazione di fondi comunitari.
5. La Giunta regionale può rinviare i piani attuativi provinciali alle rispettive Province, ai fini di un riesame relativo a singole osservazioni da essa formulate in merito alla mancata coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 4, primo comma, lettera d), e ultimo comma.
6. La Regione può realizzare direttamente, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, iniziative di interesse regionale, nel campo dell'orientamento professionale.
7. Il piano attuativo annuale, elaborato in stretto raccordo con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle professioni, di cui all'
art. 1 della legge regionale 1 settembre 1988, n. 40
, è teso a:
a) organizzare servizi per la diffusione di informazioni circa le tendenze del mercato del lavoro e i bisogni di competenze professionali che provengono dal territorio, rivolti agli allievi della scuola secondaria e dell'università , agli insegnanti, agli organi collegiali della scuola, ai genitori, nonchè ai lavoratori, a operatori economici, alle organizzazioni sociali e alle associazioni con finalità formative e sociali;
b) promuovere iniziative di documentazione, aggiornamento e studio, nonchè la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici e divulgativi attinenti al perseguimento delle finalità dell'orientamento professionale, da attuarsi nel rispetto di quanto stabilito dall'
art. 3, primo comma, lettera n) della legge 21 dicembre 1978, n. 845
;
c) determinare il finanziamento dei servizi e delle iniziative di cui al presente articolo, nonchè la quota della somma complessiva da riservare per l'attuazione di interventi non prevedibili al momento dell'approvazione del piano attuativo.
8. La Giunta regionale approva il piano attuativo regionale annuale per le attività di orientamento professionale che contiene i piani attuativi provinciali e le iniziative di cui al comma 6.
9. Il piano attuativo regionale annuale, non appena approvato dalla Giunta, è trasmesso al Consiglio regionale, insieme ad una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale
".
Art. 22
1.
L'
art. 22 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, è sostituito dal seguente: "
Art. 22. - Modalità di attuazione.
1. I servizi e gli interventi per l'orientamento professionale, sono organizzati e attuati dalle Province anche in collaborazione con i Comuni.
2. Per l'attuazione dei servizi per l'orientamento professionale, i soggetti di cui al comma 1 operano d'intesa con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle professioni, secondo le modalità concordate con i Consigli scolastici distrettuali.
3. I servizi per l'orientamento professionale a livello universitario, sono realizzati dall'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.
4. Le attività di orientamento professionale saranno realizzate avvalendosi delle strutture e dei servizi pubblici messi a disposizione dai singoli enti, nonchè del personale regionale individuato ai sensi dell'art. 19 ter
".
Art. 23
1.
L'
art. 23 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, è sostituito dal seguente: "
Art. 23. - Piano attuativo annuale degli interventi di promozione educativa ed educazione permanente.
1. Le iniziative di promozione educativa ed educazione permanente della popolazione, di cui all'art. 2, lettera l), sono programmate con particolare riferimento all'informazione sociale ed economica, ai consumi, all'educazione sanitaria, alla tutela dell'ambiente, alla conoscenza del patrimonio storico ed artistico, alla qualità della vita, alla partecipazione nei servizi e alle attività del tempo libero, favorendone l'integrazione e il coordinamento con le altre attività culturali, il sistema scolastico e le attività di formazione professionale.
2. Il piano attuativo regionale ed i piani attuativi provinciali per le attività di educazione permanente sono approvati secondo le procedure previste per quelli relativi alle attività di formazione professionale.
3. Ciascuna Provincia adotta il piano attuativo annuale delle iniziative e favorisce le intese necessarie alla loro realizzazione, assicurando una corretta ed equilibrata diffusione tra gli strati e le categorie sociali presenti sul territorio regionale.
4. Il piano attuativo annuale regionale promuove iniziative di documentazione, aggiornamento e studio, nonchè la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici e divulgativi attinenti il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, lettera l), della presente legge.
5. Il piano attuativo annuale regionale determina il finanziamento delle iniziative, nonchè la quota della somma complessiva da riservare per l'attuazione di interventi non prevedibili al momento della sua approvazione
".
Art. 24
1.
L'
art. 24 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, è sostituito dal seguente: "
Art. 24. - Attuazione delle iniziative. 1. Per l'attuazione delle attività di promozione educativa ed educazione permanente, i soggetti di cui all'art. 8, primo comma, possono avvalersi di soggetti pubblici e privati, definendo i relativi rapporti con apposita convenzione.
2. Per la realizzazione, il finanziamento e la rendicontazione delle iniziative contenute nel piano attuativo annuale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'attività di formazione professionale, secondo le modalità , i criteri e le procedure disciplinati con atti delle Province
".
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 25
1.
L'
art. 11
trova applicazione a partire dal piano attuativo annuale relativo all'anno 1992. Fino a tale data continua ad applicarsi l'
art. 11 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, secondo il disposto antecedente l'entrata in vigore della presente legge.
2.
I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino ad esaurimento, dalle norme della
legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, come vigenti antecedentemente alle modifiche e integrazioni apportate con la presente legge.
Art. 26
1.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento per l'attuazione della
legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, così come modificata dalla presente.
2.
In particolare, con il regolamento di cui al
comma 1
, sono disciplinati:
a)
le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento o l'assenso di cui agli artt. 9 e 10;
b)
la composizione delle Commissioni d'esame, di cui al
terzo comma dell'art. 14
, le modalità di designazione e i requisiti dei componenti;
c)
le caratteristiche dei titoli da rilasciarsi al termine dei corsi;
d)
le modalità e i criteri per la tenuta e l'aggiornamento delle graduatorie di cui all'
art. 19
/ quinquies e per l'utilizzazione del personale in esse compreso;
e)
i requisiti per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di cui al
comma 1 dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845
;
f)
le modalità per l'effettuazione dei controlli a campione di cui all'
art. 6, secondo comma
, della presente legge.
3.
Fino alla data di adozione del regolamento di cui al
comma 1
continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il regolamento adottato ai sensi dell'
art. 25 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
.
Art. 28
Norma finanziaria
1.
Al presumibile onere annuo di lire 91 milioni, previsto per le disposizioni di cui all'
art. 19
/quater, inserito nel testo dell'
art. 19
della presente legge, si farà fronte, per gli anni 1991 e successivi, con la disponibilità degli stanziamenti dei capitoli 280 e 281 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale regionale.