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Legge regionale 28 maggio 1991, n. 14


LEGGE REGIONALE n.14 del 28 Maggio 1991,

Date di vigenza

20/06/1991 entrata in vigore mostra documento vigente dal 20/06/1991
22/02/2018 abrogazione mostra documento vigente dal 22/02/2018

Documento vigente dal 20/06/1991

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 Maggio 1991, n. 14
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 "Norme sul sistema formativo regionale".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 28 del 05/06/1991

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. L'alinea del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è sostituito dal seguente: " Il sistema formativo regionale, volto al fine primario di assicurare la libera circolazione professionale e lavorativa nell'ambito della CEE: ".

2. La lettera a) del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 ottobre 1982, n. 69 , è sostituita dalla seguente: " a) favorisce la crescita civile, culturale e professionale dei cittadini italiani, nonchè stranieri,comunitari ed extra - comunitari, dimoranti nel territorio regionale per motivi di lavoro o di studio, promuove la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e realizza, anche attraverso forme di integrazione con il sistema scolastico, la diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche ad essa necessarie ".

Art. 2

1. Dopo la lettera a) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è aggiunta la seguente: " a bis) attività tese a rimuovere le discriminazioni dirette ed indirette che possono di fatto ostacolare la realizzazione di pari opportunità tra i sessi negli ambiti riferibili alla materia disciplinata dalla presente legge ".

2. Alla lettera b) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , dopo le parole " post universitaria " sono aggiunte le parole: " , nonchè interventi diretti all'aggiornamento imprenditoriale ".

3. Alla lettera c) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , tra le parole " lavoratori emigrati " e " anche quando " è aggiunto il seguente inciso: " o connessi alla presenza di lavoratori immigrati, comunitari ed extra - comunitari ".

Art. 3

1. La rubrica dell' art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 è sostituita dalla seguente: " Funzioni di programmazione della Regione ".

2. Al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , la locuzione " piani annuali " è sostituita da " piani attuativi annuali ". Analoga sostituzione è operata nelle rubriche e nelle norme degli articoli seguenti della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , in cui compaiono le locuzioni " piani annuali " o " piano annuale ".

3. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è sostituito dal seguente: " Le funzioni di programmazione sono esercitate nel quadro delle politiche comunitarie, degli obiettivi della programmazione nazionale e del piano regionale di sviluppo e tenuto conto dei dati relativi all'evoluzione territoriale del mercato del lavoro e dei bisogni formativi, rilevati permanentemente dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle professioni, di cui all' art. 1 della legge regionale 1 settembre 1988, n. 40 , secondo quanto previsto dall' art. 8, comma terzo, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , in collaborazione con le strutture del Ministero del lavoro ".

4. Il quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è sostituito dal seguente: " Nella programmazione e pianificazione degli interventi, si tiene conto degli specifici fabbisogni di formazione dei lavoratori autonomi in relazione alla natura familiare, associativa e cooperativistica dell'impresa, nonchè degli specifici bisogni di formazione di soci di cooperative ".

5. Al settimo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , tra le parole " maggiormente rappresentative ", e " con gli ordini professionali ", è inserita la seguente espressione: " con il Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna ".

Art. 4

1. L'alinea del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è sostituito dal seguente: " La Giunta regionale, con il concorso delle Province, sentita la commissione regionale per l'impiego di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675 , nonchè tenuto conto delle indicazioni dei soggetti individuati dall'ultimo comma dell'art. 3, predispone il programma pluriennale delle attività formative, nel quale sono contenuti: ".

2. la lettera b) del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , dopo la parola " regionale ", è modificata come segue: " , con le relative previsioni finanziarie; ".

3. Dopo la lettera e) del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , sono aggiunte le seguenti: " f) gli orientamenti ed i contenuti generali delle normative per la gestione dei corsi e delle altre iniziative; g) i requisiti, le modalità , i contenuti e le procedure di finanziamento delle convenzioni previste agli artt. 8 e 13; h) la tipologia e la durata dei corsi, i requisiti e le modalità per l'iscrizione e la frequenza; i) i criteri e le procedure per il finanziamento, la rendicontazione e la gestione amministrativa delle attività ; l) gli indirizzi per la riqualificazione e l'utilizzazione del personale del contingente della formazione professionale; m) le aree di intervento di interesse regionale all'interno delle quali collocare le attività formative, di orientamento professionale, di promozione educativa e di educazione permanente, di competenza della Regione ".

4. All' art. 4 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è aggiunto il seguente comma finale: " La Giunta regionale propone annualmente al Consiglio regionale gli eventuali aggiornamenti del programma pluriennale e gli indirizzi integrativi o modificativi di quelli di cui alla lettera d) ".

Art. 5

1. Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è sostituito dal seguente: " Le funzioni amministrative relative all'organizzazione, gestione e vigilanza degli interventi di formazione, orientamento professionale, promozione educativa ed educazione permanente, sono delegate alle Province ad eccezione di quelle di cui alla lettera m) dell'art. 4 ".

2. In tutte le norme della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , in cui compaiono le parole " Associazioni Intercomunali ", esse sono sostituite dalla parola " Province ".

3. Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è abrogato.

4. Il quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è sostituito dal seguente: " La Regione può sostituirsi alla Province in caso di persistente inerzia riferita ad atti connessi con le funzioni delegate, previa fissazione di un congruo termine per provvedere ".

Art. 6

1. L'alinea del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è sostituito dal seguente: " Sono di competenza della Regione tutti gli adempimenti ad essa riferiti dalla normativa comunitaria e statale, ed in particolare le funzioni concernenti: ".

2. La lettera c) del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , come sostituita dall' art. 1 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 , è sostituita come segue: " c) la vigilanza e il controllo a campione sulla realizzazione dei piani attuativi annuali. In questo ambito le Province collaborano con la Regione nell'espletamento dell'attività di vigilanza sui soggetti con esse convenzionati e su tutta l'attività formativa espletata nell'ambito del territorio di competenza ".

3. Al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , le parole " con le Province, l'Università , altri Enti od Istituti specializzati, imprese e loro consorzi " sono sostituite dalle seguenti: " con altri soggetti pubblici e privati ".

4. Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è sostituito dal seguente: " La Giunta regionale in stretto raccordo con gli enti delegati, promuove, nell'ambito del programma pluriennale, attività sperimentali tese alla migliore definizione organizzativa e didattica da realizzare attraverso la istituzione di nuove strutture formative o l'adeguamento di quelle esistenti, ed al perseguimento di forme di integrazione tra il sistema formativo, l'attività scolastica e le imprese, nel rispetto degli artt. 10 e 11 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ".

Art. 7

1. L' art. 7 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , integrato dall' art. 2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Ciascuna provincia, nel rispetto del programma pluriennale e degli indirizzi di cui al primo comma, lettere d) e m), e all'ultimo comma dell'art. 4, nonchè sulla base delle indicazioni dei soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 3, adotta il piano attuativo annuale provinciale delle attività di formazione professionale da svolgersi nell'ambito territoriale di competenza, sulla base del quale la Giunta regionale approva il piano attuativo annuale regionale.
 
2. Il piano attuativo annuale provinciale delle attività di formazione professionale è inoltrato alla Giunta regionale entro i termini stabiliti anno per anno, con deliberazione della Giunta stessa da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, sulla base delle esigenze connesse agli adempimenti nazionali e comunitari.
 
3. I piani attuativi provinciali devono indicare, in ordine di priorità , tutti gli interventi di formazione professionale da realizzarsi nel successivo anno formativo, ivi compresi quelli per i quali sia previsto il contributo o l'integrazione dei fondi comunitari; essi contemplano inoltre le iniziative di aggiornamento e riqualificazione riservate agli operatori del sistema formativo, con particolare riferimento ad eventuali processi di mobilità , da realizzarsi anche nel rispetto degli accordi nazionali di categoria recepiti dalla Regione.
 
4. La Giunta regionale può rinviare i piani attuativi provinciali alle rispettive Province, ai fini di un riesame relativo a singole osservazioni da essa formulate in merito alla mancata coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 4, primo comma, lettera d), e all'ultimo comma.
 
5. Il piano attuativo, con le necessarie modifiche, deve essere riadottato nel termine di trenta giorni dalla richiesta di riesame e, in mancanza di adeguamento, provvede la Giunta regionale d'ufficio.
 
6. Per ciascun intervento devono essere specificati:
 
a) gli obiettivi, il comparto produttivo, le fasce di qualificazione cui è finalizzato;
 
b) la tipologia e la durata dei corsi;
 
c) il soggetto titolare dell'attività formativa, specificando se trattasi di attività direttamente gestita o da realizzare in convenzione ai sensi dell'art. 8;
 
d) la quantità e le caratteristiche dell'utenza e la previsione di spesa complessiva.
 
7. Il piano attuativo annuale regionale, approvato dalla Giunta, contiene i piani attuativi annuali provinciali, nonchè le iniziative di cui all'art. 4, primo comma, lettera m).
 
8. Il piano attuativo annuale regionale indica altresì le iniziative di aggiornamento e riqualificazione riservate agli operatori del sistema formativo, con particolare riferimento ad eventuali processi di mobilità.
 
9. Il piano attuativo annuale regionale:
 
a) indica le iniziative da attuare direttamente ai sensi dell'art. 6, secondo comma;
 
b) contiene i piani attuativi provinciali, di cui costituisce approvazione;
 
c) determina i finanziamenti per la costruzione, l'adeguamento o la trasformazione di strutture pubbliche e l'acquisizione di attrezzature per la formazione professionale;
 
d) individua la quota della somma complessiva da riservare per la realizzazione di eventuali interventi urgenti, non prevedibili al momento dell'approvazione del piano attuativo;
 
e) definisce l'ammontare dei contributi da erogarsi alle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative, sulla base di specifici progetti di attività di promozione inerenti la formazione professionale, correlati alle esigenze di programmazione e coordinamento della Regione;
 
f) definisce l'ammontare dei contributi da erogarsi alle associazioni regionali ed agli altri enti e organismi che concorrono alla realizzazione degli obiettivi indicati nel piano attuativo annuale.
 
10. Il piano attuativo annuale regionale contiene l'elencazione degli interventi di formazione professionale approvati, con l'indicazione, per ciascuno di essi, degli elementi di cui al comma sesto ed il relativo finanziamento.
 
12. Il piano attuativo annuale regionale, approvato dalla Giunta, è trasmesso al Consiglio regionale, unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale.
 
13. La Giunta regionale, al fine di verificare, alla luce della normativa comunitaria e statale, il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'attività formativa, opera, ogni tre mesi, un accertamento sull'effettivo avvio degli interventi programmati.
 
14. In caso di un accertato mancato avvio di un intervento programmato, la Giunta regionale, a seguito delle verifiche di cui al comma precedente, assegna un termine per provvedere a tal fine, trascorso il quale procede in via surrogatoria ad attivare l'intervento stesso od altro sostitutivo
".

Art. 8

1. Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è sostituito dal seguente: " L'attuazione delle attività di formazione professionale comprese nel piano attuativo annuale, spetta alla Regione o alle Province, secondo le rispettive competenze ".

2. Al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , le parole: " A tal fine le Associazioni intercomunali e gli altri Enti di cui al precedente comma. ", sono sostituite con: " Ai fini di cui al primo comma la Regione e le Province ".

3. Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è sostituito dal seguente: " Per la realizzazione delle attività formative, i soggetti di cui al primo comma, utilizzano le strutture pubbliche esistenti ed operano, ove necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale. Per le esigenze non soddisfatte, si avvalgono mediante convenzione, delle strutture di enti, associazioni e centri privati, con particolare riguardo a quelli che siano emanazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei lavoratori dipendenti o autonomi, degli imprenditori ovvero dei movimenti associativi di carattere cooperativo o con finalità formative e sociali, ed i quali concorrono alla realizzazione delle finalità della programmazione regionale in materia di formazione professionale ".

4. Il n. 5) del quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è sostituito dal seguente: " 5) Applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria, avvalendosi ove possibile, di quello ricompreso nelle graduatorie di cui all'art. 19 quinquies ".

5. Dopo il quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è aggiunto il seguente: " I soggetti di cui al primo comma, possono stipulare convenzioni con imprese e loro consorzi, ai sensi dell' art. 5, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ".

Art. 9

1. La rubrica dell' art. 9 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è sostituita dalla seguente: " Corsi di enti pubblici riconosciuti e non finanziati ".

2. Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , e così sostituito: " Possono ottenere l'inserimento nel piano attuativo annuale provinciale, che comporta di diritto il riconoscimento da parte della Regione, corsi di formazione professionale, finanziati, organizzati e gestiti da enti pubblici, in possesso dei requisiti e alle condizioni di cui all'art. 8, quarto comma punti 2 e 4 della presente legge, purchè conformi agli indirizzi della programmazione regionale ".

3. Al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , le parole da " ....devono avanzare a richiesta... " a " ...competente per territorio,... ", sono sostituite dalle seguenti: " entro il termine stabilito annualmente dalla Provincia competente, per il successivo anno formativo, devono avanzare richiesta. ".

4. Al quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , le parole " la Giunta regionale... ", sono sostituite con " la Provincia.... "

Art. 10

1. All' art. 10 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , le parole " dalla Giunta regionale " sono sostituite dalle seguenti: " dalla Provincia competente ".

Art. 11

1. L' art. 11 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è sostituito dal seguente: " Art. 11. - Corsi privati riconosciuti e non finanziati.
 
1. Possono ottenere l'inserimento nel piano attuativo annuale provinciale, che comporta di diritto il riconoscimento da parte della Regione, corsi di formazione professionale, finanziati, organizzati e gestiti da soggetti privati, in possesso dei requisiti e alle condizioni di cui all'art. 8, quarto comma, punti 2 e 4 della presente legge, purchè conformi agli indirizzi della programmazione regionale.
 
2. Le proposte per il riconoscimento debbono essere trasmesse alle Amministrazioni provinciali competenti, secondo le modalità e nei termini delle stesse disciplinati.
 
3. L'inserimento è accordato, sulla base della valutazione delle proposte formative, concernente in particolare:
 
a) le finalità e le motivazioni dell'iniziativa;
 
b) le modalità per l'ammissione degli allievi;
 
c) i programmi e contenuti didattici, i profili professionali, la durata e gli orari dei corsi;
 
d) gli elementi inerenti il personale docente e amministrativo preposto ai corsi, con particolare riguardo al possesso dei requisiti professionali relativi agli incarichi, riferiti ai singoli corsi, nonchè al rispetto delle norme contrattuali vigenti;
 
e) le assicurazioni stipulate a favore degli allievi;
 
f) le strutture e le attrezzature impiegate con planimetria dei locali e dichiarazione attestante la rispondenza degli stessi alle norme di igiene e sicurezza;
 
g) il numero degli iscritti, nonchè i limiti minimi e massimi d'iscrizione per ciascun corso;
 
h) le previsioni di spesa, le quote d'iscrizione e ogni altro onere a carico dei partecipanti, nonchè i mezzi finanziari previsti per la copertura dei costi.
 
4. I corsi privati riconosciuti si concludono secondo le modalità di cui all'art. 14.
 
5. I soggetti proponenti debbono impegnarsi a sottostare al controllo da parte delle amministrazioni competenti, che può effettuarsi anche mediante ispezioni.
 
6. Le Amministrazioni provinciali possono disporre, con provvedimento motivato, la revoca del riconoscimento, qualora rilevino il venir meno dei requisiti richiesti o la mancata attuazione, anche parziale, della proposta formativa oggetto del riconoscimento stesso
".

Art. 12

1. Il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è sostituito dal seguente: " I criteri e le direttive in ordine alle tipologie ed alla organizzazione tecnico - didattica dei corsi di formazione professionale sono stabiliti dal programma pluriennale di cui all'art. 4 ".

2. Il quarto e quinto comma dell'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , sono abrogati.

Art. 13

1. Al secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , le parole: " regolamento di attuazione della presente legge " sono sostituite dalle seguenti: " programma pluriennale ".

2. Al terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , le parole " le Associazioni intercomunali e gli altri enti. ", sono sostituite con " i soggetti. ".

3. Al quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , tra le parole " nell'ambito dei piani annuali " e " , l'erogazione ", sono inserite le seguenti: " e per il tramite delle Province ".

Art. 14

1. Al primo comma dell'art. 14 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , tra le parole " partecipato regolarmente ai corsi " e " viene rilasciato ", sono inserite le seguenti: " inseriti nel piano attuativo annuale ".

2. Alla fine del secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è aggiunto il seguente periodo: " e di ogni altra analoga normativa statale di settore ".

3. Il terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è sostituito dal seguente: " Le prove finali si svolgono di fronte ad una commissione esaminatrice nominata dai soggetti di cui all'art. 8, primo comma, secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge, ai sensi dell' art. 14, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , in modo che sia assicurata comunque la presenza di almeno un rappresentante della Regione ".

4. Alla fine del quarto comma dell'art. 14 della legge regionale 21 ottobre 1981 . n. 69, è aggiunto il seguente periodo: " , nonchè per l'esercizio delle professioni previste dalla legislazione regionale di settore nel rispetto delle norme di legge dello Stato ".

Art. 15

1. Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è sostituito dal seguente: " Alle iniziative di formazione professionale sono ammessi tutti i cittadini italiani e comunitari nonchè extracomunitari di cui alla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e alla legislazione regionale di attuazione e gli stranieri ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti, in possesso dei requisiti specificati per ciascun tipo di intervento e nei limiti dei posti disponibili ".

2. AL terzo comma dell'art. 15 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , tra le parole " sono altresì erogati " e " i servizi previsti " è inserito il seguente inciso: " , compatibilmente con le risorse disponibili, ".

Art. 16

1. Prima dell' art. 17 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è inserito il Titolo III, con la seguente rubrica: " Personale della formazione professionale ".

2. Il titolo III della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e relativa rubrica sono sostituiti dai seguenti: " Titolo IV - Orientamento professionale ".

3. Il titolo IV della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e relativa rubrica, sono sostituiti dai seguenti: " Titolo V - Promozione educativa ed educazione permanente ".

4. Il titolo V della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e relativa rubrica sono sostituiti dai seguenti: " Titolo VI - Disposizioni finali e transitorie ".

Art. 17

1. L' art. 17 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , così come modificato dall' art. 3 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 17 - Modifica profili professionali del contingente del personale per la formazione professionale. - 1. Il mutamento del profilo professionale, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, è consentito, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , sulla base delle mansioni svolte ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 33 o previa riqualificazione professionale e verifica della idoneità alle mansioni. "

Art. 18

1. Al primo comma dell'art. 18 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , le parole " finanziati dalla Regione " sono sostituite dalle seguenti: " finanziati dal piano attuativo annuale ".

2. Il secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è abrogato.

Art. 19

1. L' art. 19 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , come sostituito dall' art. 4 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 , successivamente modificato dalle leggi regionali 12 marzo 1984, n. 16, 26 aprile 1985 n. 33 e 13 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dai seguenti: " Art. 19. - Integrazione e sostituzione tabella allegata alla legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1
 
1. La tabella C, allegata alla legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1 , è integrata con i profili professionali contenuti nella allegata tabella A.
 
Art. 19 bis. - Personale docente
 
1. Per lo svolgimento delle attività formative, le Province, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, si avvalgono di personale docente del ruolo regionale assegnato funzionalmente dalla Giunta regionale sulla base del piano attuativo annuale delle attività di formazione professionale.
 
2. La Giunta regionale, anno per anno, delibera, anche sulla base delle richieste degli Enti delegati, la messa a disposizione del personale inserito nel contingente di cui al successivo art. 19 quater.
 
Art. 19 ter. - Diversa utilizzazione del personale docente.
 
1. La Regione e le Province utilizzano il personale docente della formazione professionale, prioritariamente per le attività didattiche connesse con l'attuazione degli interventi formativi.
 
2. Oltre che per le attività di cui al comma 1 il personale docente di cui all'art. 19 bis può essere utilizzato:
 
a) nella partecipazione a corsi di aggiornamento e riqualificazione o riconversione nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale;
 
b) nella realizzazione di attività di orientamento professionale e di educazione permanente;
 
c) per l'approntamento di studi, ricerche e documentazione inerenti le attività previste dalla presente legge, nonchè per il rafforzamento dell'Osservatorio del mercato del lavoro e delle professioni;
 
d) per la progettazione di nuovi curricola professionali e per la divulgazione e socializzazione delle esperienze;
 
e) per lo svolgimento di attività istituzionali o di funzioni delegate o subdelegate.
 
Art. 19 quater. - Contingente organico della formazione professionale.
 
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, determina, ai sensi dell' art. 13 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27 , il contingente organico, distinto per qualifiche e profili professionali, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni delegate, disponendo altresì il riequilibrio tra i profili professionali di insegnante tecnico pratico e docente per le esigenze del nuovo sistema formativo.
 
2. A seguito del riequilibrio di cui al precedente comma, i posti di docente che risultano non coperti dal personale del ruolo regionale di corrispondente qualifica funzionale e profilo professionale, sono messi a concorso per titoli ed esami. Il concorso è riservato ai dipendenti di ruolo inquadrati nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con il profilo di insegnante tecnico pratico.
 
3. La Giunta regionale dispone, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate, il trasferimento del personale con specifico profilo professionale alle Province, che provvedono all'inquadramento nei propri ruoli del personale medesimo.
 
4. Per effetto di quanto previsto ai commi 2 e 3, la Regione provvede alla conseguente riduzione della propria pianta organica.
 
Art. 19 quinquies. - Graduatorie provinciali.
 
1. In relazione alle sole esigenze didattiche non soddisfatte attraverso l'utilizzazione delle professionalità del personale di cui all'art. 19 bis, le province istituiscono annualmente specifiche graduatorie provinciali degli aspiranti ad incarichi con rapporto di lavoro a tempo determinato, da utilizzare per incarichi frazionati in uno o più periodi, all'interno dell'anno formativo, nonchè per la sostituzione di personale in servizio.
 
2. A tutto il personale di cui al comma 1, si applica il trattamento economico e giuridico previsto per gli operatori della formazione professionale dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
 
Art. 19 sexies. - Aggiornamento ricorrente degli operatori della formazione professionale.
 
1. Tutti gli operatori della formazione professionale sono tenuti a partecipare alle iniziative di aggiornamento ricorrente organizzate nell'ambito delle attività previste dal programma pluriennale.
".

Art. 21

1. L' art. 21 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è sostituito dal seguente: " Art. 21. - Piano attuativo annuale degli interventi per l'orientamento professionale.
 
1. Il piano attuativo annuale regionale delle attività di orientamento professionale contiene le iniziative di cui all'art. 2, lettera i), nonchè gli indirizzi, concordati con i consigli scolastici distrettuali per programmi unitari di orientamento scolastico e professionale da realizzarsi congiuntamente nell'ambito delle rispettive competenze.
 
2. Ciascuna Provincia, nel rispetto del programma pluriennale e degli indirizzi di cui al primo comma, lettera d), ed ultimo comma dell'art. 4, nonchè sulla base delle indicazioni dei soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 3, adotta il piano attuativo annuale provinciale delle attività di orientamento professionale da svolgersi nell'ambito territoriale di competenza, sulla base del quale la Giunta regionale approva il piano attuativo annuale regionale.
 
3. I piani attuativi provinciali delle attività di orientamento professionale sono inoltrati alla Giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 7, secondo comma.
 
4. I piani attuativi provinciali devono indicare, in ordine di priorità , tutti gli interventi di orientamento professionale da realizzarsi nell'anno formativo, ivi compresi quelli per i quali sia previsto il contributo o l'integrazione di fondi comunitari.
 
5. La Giunta regionale può rinviare i piani attuativi provinciali alle rispettive Province, ai fini di un riesame relativo a singole osservazioni da essa formulate in merito alla mancata coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 4, primo comma, lettera d), e ultimo comma.
 
6. La Regione può realizzare direttamente, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, iniziative di interesse regionale, nel campo dell'orientamento professionale.
 
7. Il piano attuativo annuale, elaborato in stretto raccordo con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle professioni, di cui all' art. 1 della legge regionale 1 settembre 1988, n. 40 , è teso a:
 
a) organizzare servizi per la diffusione di informazioni circa le tendenze del mercato del lavoro e i bisogni di competenze professionali che provengono dal territorio, rivolti agli allievi della scuola secondaria e dell'università , agli insegnanti, agli organi collegiali della scuola, ai genitori, nonchè ai lavoratori, a operatori economici, alle organizzazioni sociali e alle associazioni con finalità formative e sociali;
 
b) promuovere iniziative di documentazione, aggiornamento e studio, nonchè la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici e divulgativi attinenti al perseguimento delle finalità dell'orientamento professionale, da attuarsi nel rispetto di quanto stabilito dall' art. 3, primo comma, lettera n) della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ;
 
c) determinare il finanziamento dei servizi e delle iniziative di cui al presente articolo, nonchè la quota della somma complessiva da riservare per l'attuazione di interventi non prevedibili al momento dell'approvazione del piano attuativo.
 
8. La Giunta regionale approva il piano attuativo regionale annuale per le attività di orientamento professionale che contiene i piani attuativi provinciali e le iniziative di cui al comma 6.
 
9. Il piano attuativo regionale annuale, non appena approvato dalla Giunta, è trasmesso al Consiglio regionale, insieme ad una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale
".

Art. 22

1. L' art. 22 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è sostituito dal seguente: " Art. 22. - Modalità di attuazione.
 
1. I servizi e gli interventi per l'orientamento professionale, sono organizzati e attuati dalle Province anche in collaborazione con i Comuni.
 
2. Per l'attuazione dei servizi per l'orientamento professionale, i soggetti di cui al comma 1 operano d'intesa con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle professioni, secondo le modalità concordate con i Consigli scolastici distrettuali.
 
3. I servizi per l'orientamento professionale a livello universitario, sono realizzati dall'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.
 
4. Le attività di orientamento professionale saranno realizzate avvalendosi delle strutture e dei servizi pubblici messi a disposizione dai singoli enti, nonchè del personale regionale individuato ai sensi dell'art. 19 ter
".

Art. 23

1. L' art. 23 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è sostituito dal seguente: " Art. 23. - Piano attuativo annuale degli interventi di promozione educativa ed educazione permanente.
 
1. Le iniziative di promozione educativa ed educazione permanente della popolazione, di cui all'art. 2, lettera l), sono programmate con particolare riferimento all'informazione sociale ed economica, ai consumi, all'educazione sanitaria, alla tutela dell'ambiente, alla conoscenza del patrimonio storico ed artistico, alla qualità della vita, alla partecipazione nei servizi e alle attività del tempo libero, favorendone l'integrazione e il coordinamento con le altre attività culturali, il sistema scolastico e le attività di formazione professionale.
 
2. Il piano attuativo regionale ed i piani attuativi provinciali per le attività di educazione permanente sono approvati secondo le procedure previste per quelli relativi alle attività di formazione professionale.
 
3. Ciascuna Provincia adotta il piano attuativo annuale delle iniziative e favorisce le intese necessarie alla loro realizzazione, assicurando una corretta ed equilibrata diffusione tra gli strati e le categorie sociali presenti sul territorio regionale.
 
4. Il piano attuativo annuale regionale promuove iniziative di documentazione, aggiornamento e studio, nonchè la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici e divulgativi attinenti il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, lettera l), della presente legge.
 
5. Il piano attuativo annuale regionale determina il finanziamento delle iniziative, nonchè la quota della somma complessiva da riservare per l'attuazione di interventi non prevedibili al momento della sua approvazione
".

Art. 24

1. L' art. 24 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , è sostituito dal seguente: " Art. 24. - Attuazione delle iniziative. 1. Per l'attuazione delle attività di promozione educativa ed educazione permanente, i soggetti di cui all'art. 8, primo comma, possono avvalersi di soggetti pubblici e privati, definendo i relativi rapporti con apposita convenzione.
 
2. Per la realizzazione, il finanziamento e la rendicontazione delle iniziative contenute nel piano attuativo annuale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'attività di formazione professionale, secondo le modalità , i criteri e le procedure disciplinati con atti delle Province
".

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

1. L' art. 11 trova applicazione a partire dal piano attuativo annuale relativo all'anno 1992. Fino a tale data continua ad applicarsi l' art. 11 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , secondo il disposto antecedente l'entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino ad esaurimento, dalle norme della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , come vigenti antecedentemente alle modifiche e integrazioni apportate con la presente legge.

Art. 26

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento per l'attuazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , così come modificata dalla presente.

2. In particolare, con il regolamento di cui al comma 1 , sono disciplinati:

a) le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento o l'assenso di cui agli artt. 9 e 10;

b) la composizione delle Commissioni d'esame, di cui al terzo comma dell'art. 14 , le modalità di designazione e i requisiti dei componenti;

c) le caratteristiche dei titoli da rilasciarsi al termine dei corsi;

d) le modalità e i criteri per la tenuta e l'aggiornamento delle graduatorie di cui all' art. 19 / quinquies e per l'utilizzazione del personale in esse compreso;

e) i requisiti per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ;

f) le modalità per l'effettuazione dei controlli a campione di cui all' art. 6, secondo comma , della presente legge.

3. Fino alla data di adozione del regolamento di cui al comma 1 continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il regolamento adottato ai sensi dell' art. 25 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 .

Art. 28

Norma finanziaria

1. Al presumibile onere annuo di lire 91 milioni, previsto per le disposizioni di cui all' art. 19 /quater, inserito nel testo dell' art. 19 della presente legge, si farà fronte, per gli anni 1991 e successivi, con la disponibilità degli stanziamenti dei capitoli 280 e 281 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 28 maggio 1991

MANDARINI


ALLEGATI:
ALLEGATO 1 - TABELLA A PROFILI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI

Seconda qualifica dirigenziale
 
II. 1 Dirigente giuridico - amministrativo
 
II. 2 Dirigente per l'economia e la finanza
 
II. 3 Dirigente per l'informazione
 
II. 4 Dirigente per il territorio
 
II. 5 Dirigente socio - sanitario
 
II. 6 Dirigente per la cultura e l'istruzione
 
Prima qualifica dirigenziale
 
I. 1 Dirigente giuridico - amministrativo
 
I. 2 Dirigente per l'economia e la finanza
 
I. 3 Dirigente per l'informazione
 
I. 4 Dirigente per il territorio
 
I. 5 Dirigente socio - sanitario
 
I. 6 Dirigente per la cultura e l'istruzione
 
8. Funzionario.
 
8.1 Funzionario giuridico - amministrativo
 
8.2 Funzionario per l'economia e la finanza
 
8.3 Funzionario per l'informazione
 
8.4 Funzionario per il territorio
 
8.5 Funzionario socio - sanitario
 
8.6 Funzionario per la cultura e l'istruzione
 
8.7 Funzionario per la formazione professionale
 
8.8 Analista per le attività formative
 
7. Istruttore direttivo.
 
7.1 Istruttore direttivo
 
7.2 Istruttore direttivo per l'informazione
 
7.3 Istruttore direttivo tecnico - professionale
 
7.4 Docente formazione professionale
 
7.5 Istruttore direttivo per la formazione professionale
 
6. Istruttore.
 
6.1 Istruttore
 
6.2 Istruttore per l'informazione
 
6.3 Istruttore tecnico
 
6.4 Istruttore centri tecnici
 
6.5 Insegnante tecnico - pratico formazione professionale
 
6.6 Istruttore per la formazione professionale
 
5. Collaboratore professionale.
 
5.1 Collaboratore tecnico - professionale
 
5.2 Collaboratore professionale EDP e addetto ai sistemi di scrittura complessi
 
5.3 Collaboratore professionale per la formazione professionale
 
4. Esecutore.
 
4.1 Esecutore amministrativo - contabile
 
4.2 Steno - dattilografo
 
4.3 Esecutore di CED
 
4.4 Esecutore tecnico
 
4.5 Esecutore centri di ristorazione e abitativi
 
4.6 Centralinista
 
4.7 Meccanico - autista
 
4.8 Esecutore per la formazione professionale
 
3. Operatore.
 
3.1 Operatore
 
3.2 Operatore tecnico
 
3.3 Autista
 
3.4 Operatore per la formazione professionale
 
2. Ausiliario.
 
2.1 Ausiliario
 
1. Addetto alle pulizie.
 
1.1 Addetto alle pulizie


ALLEGATO 2 - PROFILI PROFESSIONALI

Descrizione Seconda qualifica dirigenziale.
 

 
II. 1 Dirigente giuridico - amministrativo Svolge le attribuzioni e i compiti dei cui agli artt. 19 e 21, secondo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo delle discipline giuridiche, amministrative e delle scienze dell'organizzazione.
 
II. 2 Dirigente per l'economia e la finanza. Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, secondo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo delle discipline economiche e finanziarie (programmazione economica e/ o finanziaria, bilanci annuali e pluriennali, finanza pubblica, credito, programmazione delle attività produttive agricole, industriali, artigianali e terziarie, economia aziendale).
 
II. 3 Dirigente per l'informazione Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, secondo comma. della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo delle discipline informatiche, statistiche, documentarie e pubblicistiche attinenti la programmazione, la gestione e il trattamento delle informazioni.
 
II. 4 Dirigente per il territorio. Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, secondo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo delle discipline tecniche e tecnico professionali, urbanistiche (pianificazione e gestione del territorio, ambientale) e naturali e delle riserve naturali) e delle scienze tecniche delle costruzioni e di servizi.
 
II. 5 Dirigente socio - sanitario Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, seconco domma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo delle discipline tecniche e tecnico professionali sanitarie e sociali.
 
II. 6 Dirigente per la cultura e l'istruzione.
 
Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, secondo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo dell'educazione, delle scienze umane delle discipline storico letterarie e artistiche, attinenti la cultura, l'istruzione, la formazione professionale e permanente, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, lo sport.
 
Prima qualifica dirigenziale.
 
I.1 Dirigente giuridico - amministrativo.
 
Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, terzo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo delle discipline giuridiche, amministrative e delle scienze dell'organizzazione.
 
I.2 Dirigente per l'economia e la finanza.
 
Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, terzo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo delle discipline economiche e finanziarie (programmazione economica e/ o finanziaria, bilanci annuali e pluriennali, finanza pubblica, credito, programmazione delle attività produttive agricole, industriali, artigianali e terziarie, economia aziendale).
 
I. 3. Dirigente per l'informazione.
 
Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, terzo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo delle discipline informatiche, statistiche, documentarie e pubblicistiche attinenti la programmazione, la gestione e il trattamento delle informazioni.
 
I. 4. Dirigente per il territorio.
 
Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, terzo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo delle discipline tecniche e tecnico - professionali, urbanistiche (pianificazione e gestione del territorio, ambientale) e naturalistiche (utilizzazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e delle riserve naturali) e delle scienze e tecniche delle costruzioni e di servizi).
 
I. 5. Dirigente socio - sanitario.
 
Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, terzo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo delle discipline tecniche e tecnico professionali sanitarie e sociali.
 
I. 6. Dirigente per la cultura e l'istruzione.
 
Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, terzo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo dell'educazione, delle scienze umane e delle discipline storico letterarie e artistiche attinenti la cultura, l'istruzione, la formazione professionale e permanente, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, lo sport.
 
8. Funzionario.
 
8.1. Funzionario giuridico amministrativo.
 
Svolge le attività di cui all' art. 23, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo delle discipline giuridiche, amministrative e delle scienze dell'organizzazione.
 
8.2. Funzionario per l'economia e la finanza.
 
Svolge le attività di cui all' art. 23 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo delle discipline economiche e finanziarie (programmazione economica e/ o finanziaria, bilanci annuali e pluriennali, finanza pubblica, credito, programmazione delle attività produttive agricole, industriali, artigianali e terziarie, economia aziendale).
 
8.3. Funzionario per l'informazione.
 
Svolge le attività di cui all' art. 23, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel capo delle discipline informatiche, statistiche, documentarie e pubblicistiche attinenti la programmazione, la gestione e il trattamento delle informazioni.
 
8.4. Funzionario per il territorio.
 
Svolge le attività di cui all' art. 23, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel capo delle discipline tecniche e tecnico - professionali, urbanistiche (pianificazione e gestione del territorio, ambientale) e naturalistiche (utilizzazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e delle riserve naturali) e delle scienze e tecniche delle costruzioni e di servizi.
 
8.5. Funzionario socio - sanitario.
 
Svolge le attività di cui all' art. 23, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo delle discipline tecniche e tecnico - professionali sanitarie e sociali.
 
8.6. Funzionario per la cultura e l'istruzione.
 
Svolge le attività di cui all' art. 23, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo dell'educazione, delle scienze umane e delle discipline storico - letterarie e artistiche, attinenti la cultura, l'istruzione, la formazione professionale e permanente, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, lo sport.
 
8.7. Funzionario per la formazione professionale.
 
Svolge nell'ambito della declaratoria delle funzioni della qualifica di funzionario, l'attività di gestione, amministrativa e di coordinamento relativamente alle unità di lavoro e/ o dei centri cui sono preposti.
 
8.8. Analista per le attività formative.
 
Svolge attività di studio, ricerca e progettazione nel campo dell'analisi del mercato del lavoro e delle professioni, dell'orientamento professionale, della progettazione formativa, del monitoraggio e valutazione di efficacia ed efficienza del processo formativo.
 
7. Istruttore direttivo.
 
7.1. Istruttore direttivo.
 
Svolge le attività di cui all' art. 24, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo delle discipline amministrative, finanziarie e contabili.
 
7.2. Istruttore direttivo per l'informazione.
 
Svolge le attività di cui all' art. 24, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel capo delle discipline informatiche, statistiche e documentali.
 
7.3. Istruttore direttivo tecnico - professionale.
 
Svolge le attività di cui all' art. 24, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel capo delle discipline attinenti la pianificazione territoriale, la tutela ambientale, i lavori pubblici, l'agricoltura e le foreste, l'edilizia, la viabilità , i trasporti, l'idraulica e le infrastrutture, le fonti di energia, i servizi socio - sanitari, i servizi culturali, l'istruzione e altri servizi tecnici.
 
7.4. Docente formazione professionale.
 
Svolge, nell'ambito della declaratoria delle funzioni della qualifica di istruttore direttivo, l'attività di docenza, di progettazione e programmazione didattica e formativa secondo quanto specificato al quarto comma dell'art. 24, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel settore della formazione professionale, in una o più discipline omogenee.
 
7.5. Istruttore direttivo per la formazione professionale.
 
Cura la raccolta e le elaborazioni dei dati e delle informazioni per l'analisi del mercato del lavoro e per la valutazione, nonchè cura la diffusione di materiali e strumenti per l'orientamento.
 
6. Istruttore.
 
6.1. Istruttore.
 
Svolge le attività di cui al primo comma, lett. a) dell'art. 25 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo amministrativo e contabile.
 
6.2. Istruttore per l'informazione.
 
Svolge le attività di cui al primo comma, lett. a) dell'art. 25 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo delle discipline informatiche, statistiche e documentali.
 
6.3. Istruttore tecnico.
 
Svolge le attività di cui al primo comma, lett. b), dell'art. 25 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo tecnico.
 
6.4. Istruttore centri tecnici.
 
Svolge le attività di cui al secondo comma dell'art. 25, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo tecnico - operativo dei servizi regionali e nei centri di ristorazione e abitativi.
 
6.5. Insegnante tecnico pratico formazione professionale.
 
Svolge, nell'ambito della declaratoria delle funzioni della qualifica di istruttore, l'attività di docente di cui al terzo comma dell'art. 25 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel settore della formazione professionale.
 
6.6. Istruttore per la formazione professionale.
 
Svolge le attività di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 25 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel settore della formazione professionale.
 
5. Collaboratore professionale.
 
5.1. Collaboratore professionale.
 
Svolge le attività di cui all' art. 26 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo tecnico operativo dei servizi regionali e nei centri di ristorazione e abitativi.
 
5.2. Collaboratore professionale EDP e addetto ai sistemi di scrittura complessi.
 
Svolge le attività di cui all' art. 26 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo dell'informatica e del trattamento dell'informazione non strutturata.
 
5.3. Collaboratore professionale per la formazione professionale.
 
Svolge le attività di cui al secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel campo della formazione professionale.
 
4. Esecutore.
 
4.1. Esecutore amministrativo - contabile.
 
Svolge le attività di cui al primo comma, lett. a, b) e c), dell' art. 27 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , (attività amministrativa, contabile e tecnica, archivio e protocollo integrata da attività di dattilografia) in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.
 
4.2. Steno - dattilografo.
 
Svolge le attività di cui al primo comma lett. a), c) e d), dell' art. 27 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.
 
4.3 Esecutore di CED.
 
Svolge le attività di cui al primo comma, lett. a) c) ed e), dell' art. 27 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel settore informatico, archivio automatizzato e documentazione.
 
4.4. Esecutore tecnico.
 
Svolge le attivita di cui al terzo comma, lett. a), b), d), f), g) ed h), della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 .
 
4.5. Esecutore centri di ristorazione e abitativi.
 
Svolge le attività di cui al terzo comma, lett. c), dell'art. 27 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nei centri di ristorazione collettiva e complessi ricettivo alberghieri.
 
4.6. Centralinista.
 
Svolge l'attività di cui al primo comma, lett. f) dell'art. 27 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , per l'esercizio di impianti telefonici complessi.
 
4.7. Meccanico - autista.
 
Svolge l'attività di cui al terzo comma, lett. e) e f), dell' art. 27 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 .
 
4.8. Esecutore per la formazione professionale.
 
Svolge nell'ambito della declaratoria delle funzioni della qualifica di esecutore, le attività di cui al primo comma, lett. a), b), c), dell' art. 27 della legge regionale 16 dicembre 1983 n. 46 (attività amministrativa, contabile e tecnica, archivio e protocollo integrata da attività di dattilografia) nel settore della formazione professionale.
 
3. Operatore.
 
3.1. Operatore.
 
Svolge, in forma integrata, l'attività di cui al primo comma lett. a), b), e) ed f), e secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.
 
3.2. Operatore tecnico.
 
Svolge, in forma integrata, l'attività di cui al primo comma, lett. b) ed e) e secondo comma, dell'art. 28 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.
 
3.3. Autista.
 
Svolge l'attività di cui al primo comma, lett. c) ed e), della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 .
 
3.4. Operatore per la formazione professionale.
 
Svolge in forma integrata, l'attività di cui al primo comma, lett. a), b) e) ed f) e secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , nel settore della formazione professionale.
 
2. Ausiliario.
 
2.1. Ausiliario
 
Svolge l'attività di cui al' art. 29 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 .
 
1. Addetto alle pulizie.
 
1.1. Addetto alle pulizie.
 
Svolge l'attività di cui all' art. 30 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 .
 


ALLEGATO 3 - TABELLA RELATIVA AI REQUISITI PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO.

Mobilità verticale e mobilità orizzontale.
 
Qualifica funzionale: Addetto alle pulizie
 
Accesso dall'esterno.
 
Al profilo professionale della qualifica funzionale di addetto alle pulizie (I livello retributivo) si accede solo dall'esterno.
 
Profilo professionale 1.1;
 
Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/ o formazione professionale richiesti: Assolvimento dell'obbligo scolastico.
 
Qualifica funzionale: Ausiliario
 
Accesso dall'esterno.
 
Al profilo professionale della qualifica funzionale di ausiliario (II livello retributivo) si accede dall'esterno con riserva di posti pari al 50 per cento a favore del profilo professionale della qualifica funzionale di addetto alle pulizie.
 
Profilo professionale 2.1;
 
Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/ o formazione professionale richiesti: Assolvimento dell'obbligo scolastico.
 
Qualifica funzionale: Operatore
 
Accesso dall'esterno.
 
Profilo professionale 3.1. 3.2. 3.4.
 
Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/ o formazione professionale richiesti: Licenza della scuola dell'obbligo.
 
Profilo professionale 3.3.
 
Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/ o formazione professionale richiesti: Licenza della scuola dell'obbligo, più patente di guida C
 
Mobilità verticale.
 
Al profilo professionale 3.1. 3.2. 3.4. dal profilo professionale 2.1.
 
Requisiti e modalità : Riserva del 50 per cento dei posti vacanti in favore del personale della qualifica di ausiliario con una anzianità di servizio di cinque anni e il possesso del titolo di studio di assolvimento dell'obbligo scolastico ovvero, indipendentemente dall'anzianità , con il possesso del titolo di studio di licenza della scuola dell'obbligo.
 
Al profilo professionale 3.3. dal profilo professionale 2.1. Idem, più il possesso della patente di guida C.
 
Mobilità orizzontale (tra profili professionali della medesima qualifica funzionale).
 
Al profilo professionale 3.1. 3.2. dal profilo professionale 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
 
Requisiti e modalità : La mobilità tra i profili professionali può avvenire dopo un anno di permanenza nel profilo di provenienza, previo accertamento dei necessari requisiti professionali, ai sensi dell' art. 8 della LR 46/ 83.
 
Al profilo professionale 3.3. dal profilo professionale 3.1. 3.2.
 
Requisiti e modalità Idem, più il possesso della patente di guida C.
 
Qualifica funzionale: Esecutore
 
Accesso dall'esterno.
 
Profilo professionale 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.8.
 
Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/ o formazione professionale richiesti Licenza della scuola media dell'obbligo.
 
Può essere richiesta una particolare specializzazione professionale o il possesso di abilitazioni.
 
Profilo professionale 4.7.
 
Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/ o formazione professionale richiesti Idem, può essere richiesta la patente di guida C.
 
Mobilità verticale.
 
Al profilo professionale 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. dal profilo professionale 3.1. 3.2. 3.3.
 
Requisiti e modalità : Riserva del 50 per cento dei posti vacanti in favore del personale dei profili della qualifica funzionale di operatore con una anzianità di servizio di cinque anni e il possesso della licenza della scuola dell'obbligo ovvero, indipendentemente dall'anzianità , con il possesso di licenza della scuola media dell'obbligo e delle eventuali specializzazioni o abilitazioni richieste.
 
Al profilo professionale 4.7. 4.8. dal profilo professionale 3.3. 3.1. 3.2. 3.4.
 
Requisiti e modalità : Idem, più il possesso della patente di guida C se richiesta.
 
Mobilità orizzontale (tra profili professionali della medesima qualifica funzionale).
 
Al profilo professionale 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.8. dal profilo professionale 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.8.
 
Requisiti e modalità : La mobilità tra i profili professionali può avvenire dopo due anni di permanenza nel profilo di provenienza, previo accertamento dei necessari requisiti professionali, ai sensi dell' art. 8 della LR 46/ 83, fatto salvo il possesso delle specializzazioni, abilitazioni o patenti richiesti dal nuovo profilo.
 
Qualifica funzionale: Collaboratore professionale
 
Accesso dall'esterno.
 
Profilo professionale 5.1. 5.2.
 
Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/ o formazione professionale richiesti: Diploma di scuola secondaria superiore.
 
Per mansioni specifiche definite, nell'ambito dei predetti profili professionali, in relazione al campo o settore di attività , possono essere richiesti anche particolari requisiti e una specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.
 
Profilo professionale 5.3.
 
Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/ o formazione professionale richiesti: Idem, cs.
 
Mobilità verticale.
 
Al profilo professionale 5.1. dal profilo professionale 4.1. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.
 
Requisiti e modalità : Riserva di legge sui posti disponibili in favore del personale dei profili professionali indicati con un'anzianità di servizio di due anni e il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero con un'anzianità di tre anni e il possesso della licenza della scuola media dell'obbligo.
 
Al profilo professionale 5.2. dal profilo professionale 4.2. 4.3. 4.1.
 
Requisiti e modalità : Idem, cs.
 
Al profilo professionale 5.3. dal profilo professionale 4.8.
 
Requisiti e modalità : Idem, cs.
 
Mobilità orizzontale (tra le mansioni specifiche della medesima qualifica funzionale).
 
Al profilo professionale 5.1. 5.2. 5.3. dal profilo professionale 5.1. 5.2. 5.3.
 
Requisiti e modalità : La mobilità tra i profili professionali può avvenire dopo due anni di permanenza nel profilo di provenienza, previo accertamento dei necessari requisiti professionali, ai sensi dell' art. 8 della LR 46/ 83, fatto salvo il possesso delle specializzazioni, abilitazioni e patenti richieste dal nuovo profilo.
 
Qualifica funzionale: Istruttore
 
Accesso all'esterno.
 
Profilo professionale: 6.1.
 
Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/ o formazione professionale richiesti: Diploma di scuola secondaria superiore in uno dei seguenti indirizzi:
 
- tutti, fatta eccezione per le mansioni specifiche nel campo contabile, per le quali è richiesto il diploma di ragioniere o titolo equipollente.
 
Al profilo professionalel 6.2. - tutti
 
Al profilo professionale 6.3. - geometra - perito edile - perito agronomo - altri ad indirizzo tecnico e titoli equipollenti, in relazione alle specifiche mansioni previste nel settore di destinazione.
 
Al profilo professionale 6.4. - tutti
 
Al profilo professionale 6.5. - gli indirizzi richiesti per l'insegnamento delle singole discipline.
 
Al profilo professionale 6.6. - tutti.
 
Mobilità verticale.
 
Al profilo professionale 6.1. 6.2. 6.5. dal profilo professionale 4.1. 4.2. 4.3. 4.6.
 
Requisiti e modalità : Riserva del 50 per cento dei posti vacanti in favore del personale dei profili amministrativi della qualifica funzionale di esecutore con un'anzianità di cinque anni e il possesso della licenza della scuola media dell'obbligo; ovvero, indipendentemente dall'anzianità , con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
 
Al profilo professionale 6.6. dal profilo professionale 4.8.
 
Requisiti e modalità : idem.
 
Al profilo professionale 6.3. dal profilo professionale 4.1.
 
Requisiti e modalità : Idem, ma unicamente con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore richiesto dalla mansione specifica (geometra, perito edile, perito agronomo, perito industriale, altri ad indirizzo tecnico e titoli equipollenti).
 
Al profilo professionale 6.5. dal profilo professionale 4.8.
 
Requisiti e modalità : Idem, ma unicamente per il possesso del diploma di scuola secondaria superiore richiesto per l'insegnamento delle singole discipline.
 
Al profilo professionale 6.4. dal profilo professionale 5.1.
 
Requisiti e modalità : Riserva del 50 per cento dei posti vacanti in favore del personale del profilo di collaboratore professionale con un'anzianità di cinque anni e il possesso della licenza della scuola media dell'obbligo e particolari requisiti previsti per il profilo di provenienza e specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro ovvero, indipendentemente dall'anzianità , con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
 
Al profilo professionale 6.1. 6.2. dal profilo professionale 5.2.
 
Requisiti e modalità : Idem.
 
Al profilo professionale 6.6. dal profilo professionale 5.3.
 
Requisiti e modalità : Idem.
 
Mobilità orizzontale (tra profili professionali della medesima qualifica funzionale)
 
Al profilo professionale 6.1. 6.2. 6.4. dal profilo professionale 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
 
Requisiti e modalità : La mobilità tra i profili professionali può avvenire previo accertamento dei necessari requisiti professionali, ai sensi dell' art. 8 della LR 46/ 83.
 
Al profilo professionale 6.1. 6.2. dal profilo professionale 6.6.
 
Requisiti e modalità : Idem.
 
Al profilo professionale 6.3. dal profilo professionale 6.1. 6.2. 6.4.
 
Requisiti e modalità : Idem, con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore specifico richiesto dalla mansione specifica definita nell'ambito del profilo professionale di istruttore tecnico. In relazione alla disciplina o settore di attività.
 
Al profilo professionale 6.5. dal profilo professionale 6.5.
 
Qualifica funzionale: Istruttore Direttivo
 
Accesso dall'esterno.
 
Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/ o formazione professionale richiesti: Diploma di laurea in uno dei seguenti indirizzi, in relazione alle mansioni specifiche definite, nell'ambito del profilo professionale, in relazione al campo o settore di attività :
 
Profilo professionale 7.1. - giuridico - economico - socio politico - statistico - letterario
 
Profilo professionale 7.2. - informatico - ingegneria - giuridico - fisico - statistico - letterario
 
Profilo professionale 7.3. - ingegneria - architettura - agrario - forestale - naturalistico - biologico - chimico - fisico - geologico - medicina - veterinaria
 
Profilo professionale 7.4. - Indirizzo compatibile con le discipline oggetto dell'insegnamento
 
Profilo professionale 7.5. - informatico - ingegneria - fisico - matematico - statistico - letterario - sociologico
 
Mobilità verticale.
 
Al profilo professionale 7.1. 7.2. 7.3. dal profilo professionale 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
 
Requisiti e modalità : Riserva del 50 per cento dei posti vacanti in favore del personale dei profili professionali della qualifica funzionale di istruttore con una anzianità di servizio di cinque anni e il possesso del diploma di scuola media superiore; ovvero, indipendentemente dall'anzianità di servizio, con il possesso del diploma di laurea richiesto.
 
Al profilo professionale 7.4. dal profilo professionale 6.5.
 
Requisiti e modalità : Idem.
 
Al profilo professionale 7.5. dal profilo professionale 6.5. 6.6.
 
Requisiti e modalità : Idem.
 
Mobilità orizzontale.
 
(tra i profili professionali della medesima qualifica funzionale).
 
Al profilo professionale 7.1. 7.2. 7.3. dal profilo professionale 7.1. 7.2. 7.3.
 
Requisiti e modalità : La mobilità tra i profili professionali della medesima qualifica funzionale può avvenire previo accertamento dei necessari requisiti professionali, ai sensi dell' art. 8 della LR 46/ 83, fatto salvo il possesso delle eventuali specializzazioni o abilitazioni richieste.
 
Al profilo professionale 7.4. 7.5. dal profilo professionale 7.4. 7.4.
 
Requisiti e modalità : Idem.
 
Qualifica funzionale: Funzionario
 
Accesso dall'esterno.
 
Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/ o formazione professionale richiesti: Diploma di laurea in uno dei seguenti indirizzi, in relazione alle mansioni specifiche definite, nell'ambito del profilo professionale, con riguardo al campo o settore di attività :
 
Profilo professionale 8.1.
 
- giuridico (più l'abilitazione all'esercizio dell'attività di procuratore legale per l'eventuale mansione specifica di funzionario addetto agli uffici legislativi e affari giuridici)
 
- economico
 
- ingegneria
 
- socio - politico
 
- psico - pedagogico
 
- sociologico
 
Profilo professionale 8.2.
 
- economico
 
- statistico
 
- ingegneria
 
- architettura
 
- matematico
 
- socio - economico
 
- agrario
 
- forestale
 
- alimentare
 
Profilo professionale 8.3.
 
- informatico
 
- ingegneria
 
- giuridico
 
- matematico
 
- fisico
 
- statistico
 
- economico
 
- letterario
 
- psicologico
 
- sociologico
 
Profilo professionale 8.4.
 
- ingegneria
 
- architettura
 
- geologico
 
- naturalistico
 
- agrario
 
- forestale
 
- biologico
 
- fisico
 
- chimico
 
più eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.
 
Profilo professionale 8.5.
 
- medicina
 
- veterinaria
 
- biologico
 
- farmacia
 
- chimico
 
- fisico
 
- sociologico
 
- socio - politico
 
- più l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.
 
Profilo professionale 8.6.
 
- socio - politico
 
- psico - pedagogico
 
- sociologico
 
- storico
 
- artistico (arti figurative) e dello spettacolo
 
- architettura
 
- naturalistico
 
più eventuali specializzazioni richieste dalle mansioni specifiche.
 
Profilo professionale 8.7.
 
- giuridico
 
- economico
 
- socio - politico
 
- psico - pedagogico
 
- sociologico
 
Profilo professionale 8.8.
 
- informatico
 
- ingegneria
 
- giuridico
 
- matematico
 
- fisico - biologico
 
- statistico
 
- economico
 
- letterario
 
- psicologico
 
- sociologico
 
- agrario
 
- socio - politico.
 
Mobilità verticale.
 
Al profilo professionale 8.1. dal profilo professionale 7.1. 7.2.
 
Requisiti e modalità : Riserva del 50 per cento dei posti vacanti in favore del personale dei profili professionali della qualifica funzionale di istruttore direttivo con il possesso del diploma di laurea richiesto per il profilo di destinazione (e l'abilitazione all'esercizio dell'attività di procuratore legale per la specifica mansione di funzionario addetto agli uffici legislativi e affari giuridici), fatta salva l'applicazione dell' art. 16 della LR n. 26/ 79 (cinque anni di anzianità nella qualifica di istruttore direttivo).
 
Al profilo professionale 8.2. dal profilo professionale 7.1. 7.2. 7.3.
 
Requisiti e modalità : Idem, più l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.
 
Al profilo professionale 8.3. dal profilo professionale 7.1. 7.2. 7.3.
 
Requisiti e modalità : Idem.
 
Al profilo professionale 8.7. dal profilo professionale 7.4. 7.5.
 
Requisiti e modalità : Idem.
 
Al profilo professionale 8.4. dal profilo professionale 7.2. 7.3.
 
Requisiti e modalità : Idem, più l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.
 
Al profilo professionale 8.5. dal profilo professionale 7.1. 7.3.
 
Requisiti e modalità : Idem, più l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.
 
Al profilo professionale 8.8. dal profilo professionale 7.4. 7.5. 7.2.
 
Requisiti e modalità : Idem.
 
Mobilità orizzontale. (Tra i profili professionali della medesima qualifica funzionale).
 

 
Al profilo professionale 8.1. dal profilo professionale 8.2. 8.3. 8.6.
 
Al profilo professionale 8.2. dal profilo professionale 8.1. 8.3. 8.4.
 
Al profilo professionale 8.3. dal profilo professionale 8.1. 8.2. 8.4.
 
Al profilo professionale 8.4. dal profilo professionale 8.2. 8.3. 8.6.
 
Al profilo professionale 8.5. dal profilo professionale 8.1.
 
Al profilo professionale 8.6. dal profilo professionale 8.1. 8.4.
 
Al profilo professionale 8.1. 8.6. dal profilo professionale 8.7.
 
Al profilo professionale 8.7. dal profilo professionale 8.7.
 
Al profilo professionale 8.8. dal profilo professionale 8.3. 8.7. 8.6.
 
Requisiti e modalità : La mobilità tra i profili professionali della medesima qualifica funzionale è possibile fatto salvo il possesso del diploma di laurea specifico e dell'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale eventualmente richiesti dal profilo di destinazione previo accertamento dei necessari requisiti professionali.
 
Qualifica funzionale:
 
Prima qualifica dirigenziale
 
Accesso dall'esterno.
 
Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/ o formazione professionale richiesti: Diploma di laurea in uno dei seguenti indirizzi, in relazione alle mansioni specifiche definite, nell'ambito del profilo professionale, con riguardo al campo o settore di attività e il possesso di un'anzianità di anni 3 di specifica esperienza di lavoro in posti corrispondenti o equiparabili alla qualifica di funzionario:
 
Profilo professionale I. 1.
 
- giuridico, più l'abilitazione all'esercizio dell'attività di procuratore legale per l'eventuale mansione specifica di dirigente addetto agli uffici legislativi e affari giuridici.
 
- economico
 
- ingegneria
 
- socio - politico
 
- psico - pedagogico - sociologico
 
Profilo professionale I. 2.
 
- economico
 
- statistico
 
- ingegneria
 
- architettura
 
- matematico
 
- socio - economico
 
- agrario
 
- forestale
 
- alimentare
 
Profilo professionale I. 3.
 
- informatico
 
- ingegneria
 
- giuridico
 
- matematico
 
- fisico
 
- statistico
 
- economico
 
- letterario
 
- psicologico
 
- sociologico
 
più le eventuali specializzazioni richieste dalle mansioni specifiche.
 
Profilo professionale I. 4.
 
- ingegneria
 
- architettura
 
- geologico
 
- naturalistico
 
- agrario
 
- forestale
 
- biologico
 
- fisico
 
- chimico
 
più l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.
 
Profilo professionale I. 5.
 
- medicina
 
- veterinaria
 
- biologico
 
- chimico
 
- fisico
 
- sociologico
 
- socio - politico
 
più l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.
 
Profilo professionale I. 6.
 
- socio - politico
 
- psico - pedagogico
 
- sociologico
 
- letterario
 
- storico
 
- artistico (arti figurative) e dello spettacolo
 
- architettura
 
- naturalistico
 
più eventuali specializzazioni richieste dalle mansioni specifiche.
 
Mobilità verticale.
 
Al profilo professionale I. 1. dal profilo professionale 8.1. 8.2. 8.3. 8.5. 8.6.
 
Al profilo professionale I. 2. dal profilo professionale 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.
 
Al profilo professionale I. 3. dal profilo professionale 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.
 
Al profilo professionale I. 4. dal profilo professionale 8.4. 8.2. 8.3.
 
Al profilo professionale I. 5. dal profilo professionale 8.5. 8.1.
 
Al profilo professionale I. 6. dal profilo professionale 8.6. 8.1. 8.4.
 
Requisiti e modalità : Riserva del 25 per cento dei posti vacanti in favore del personale dei profili professionali della qualifica di funzionario con tre anni di anzianità ( art. 16, primo comma , LR 46/ 83).
 
Mobilità orizzontale. (tra i profili professionali della medesima qualifica funzionale).
 
Al profilo professionale I. 1. dal profilo professionale I. 2. I. 3. I. 6.
 
Al profilo professionale I. 2. dal profilo professionale I. 1. I. 3. I. 4.
 
Al profilo professionale I. 3. dal profilo professionale I. 1. I. 2. I. 4.
 
Al profilo professionale I. 4. dal profilo professionale I. 2. I. 3. I. 6.
 
Al profilo professionale I. 5. dal profilo professionale I. 1.
 
Al profilo professionale I. 6. dal profilo professionale I. 1. I. 4.
 
Requisiti e modalità : La mobilità tra i profili professionali della medesima qualifica funzionale è applicata in maniera ampia, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari da accertare ai sensi dell' art. 8 della LR n. 46/ 83.
 
Qualifica funzionale: Seconda qualifica dirigenziale
 
Accesso dall'esterno.
 
Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/ o formazione professionale richiesti: Diploma di laurea in uno dei seguenti indirizzi, in relazione alle mansioni specifiche definite, nell'ambito del profilo professionale, con riguardo al campo o settore di attività e il possesso di un'anzianità di anni 3 di specifica esperienza di lavoro in posti corrispondenti o equiparabili alla I qualifica dirigenziale:
 
Profilo professionale II. 1.
 
- giuridico, più l'abilitazione all'esercizio dell'attività di procuratore legale per l'eventuale mansione specifica di dirigente addetto agli uffici legislativi e affari giuridici
 
- economico
 
- ingegneria
 
- socio - politico
 
- psico - pedagogico
 
- sociologico
 
- matematico
 
Profilo professionale II. 2.
 
- economico
 
- statistico
 
- ingegneria
 
- architettura
 
- matematico
 
- socio - economico
 
- agrario
 
- forestale
 
- alimentare
 
Profilo professionale II. 3.
 
- informatico
 
- ingegneria
 
- giuridico
 
- matematico
 
- fisico
 
- statistico
 
- economico
 
- letterario
 
- psicologico
 
- sociologico
 
più le eventuali specializzazioni richieste dalle mansioni specifiche.
 
Profilo professionale II. 4.
 
- ingegneria
 
- architettura
 
- geologico
 
- naturalistico
 
- agrario
 
- forestale
 
- biologico
 
- fisico
 
- chimico
 
più l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.
 
Profilo professionale II. 5.
 
- medicina
 
- veterinaria
 
- biologico
 
- chimico
 
- fisico
 
- sociologico
 
- socio - politico
 
più l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.
 
Profilo professionale II. 6.
 
- socio - politico
 
- psico - pedagogico
 
- sociologico
 
- letterario
 
- storico
 
- artistico (arti figurative) e dello spettacolo
 
- architettura
 
- naturalistico
 
più eventuali specializzazioni richieste dalle mansioni specifiche.
 
Mobilità verticale.
 
Al profilo professionale II. 1. dal profilo professionale I. 1. I. 2. I. 3. I. 5. I. 6.
 
Al profilo professionale II. 2. dal profilo professionale I. 1. I. 2. I. 3. I. 4.
 
Al profilo professionale II. 3. dal profilo professionale I. 1. I. 2. I. 3. I. 4.
 
Al profilo professionale II. 4. dal profilo professionale I. 4. I. 2. I. 3.
 
Al profilo professionale II. 5. dal profilo professionale I. 5. I. 1.
 
Al profilo professionale II. 6. dal profilo professionale I. 6. I. 1. I. 4.
 
Mobilità orizzontale. (tra i profili professionali della medesima qualifica funzionale).
 
Requisiti e modalità : La mobilità tra i profili professionali della medesima qualifica funzionale è applicata in maniera ampia, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari da accertare ai sensi dell' art. 8 della LR n. 46/ 83.
 
Al profilo professionale II. 1. dal profilo professionale II. 2. II. 3. II. 6.
 
Al profilo professionale II. 2. dal profilo professionale II. 1. II. 3. II. 4.
 
Al profilo professionale II. 3. dal profilo professionale II. 1. II. 2. II. 4.
 
Al profilo professionale II. 4. dal profilo professionale II. 2. II. 3. II. 6.
 
Al profilo professionale II. 5. dal profilo professionale II. 1.
 
Al profilo professionale II. 6. dal profilo professionale II. 1. II. 4.
 
Requisiti e modalità : Per concorso interno per non meno del 70 per cento dei posti disponibili riservati al personale dei profili professionali della prima qualifica dirigenziale con tre anni di anzianità nella qualifica ( art. 16, secondo comma , LR 46/ 83).

[1]