ARTICOLO 1
1.
L'
art. 1 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2
, è così sostituito:
"
1. Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio il candidato deve superare un esame sulle seguenti materie:
a) legislazione venatoria e di tutela e valorizzazione ambientale;
b) elementi di zoologia applicata alla fauna selvatica;
c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agrarie;
d) armi per la caccia e loro uso;
e) principi elementari di protezione civile, pronto soccorso, intervento anti - incendio;
f) tecniche di produzione della selvaggina.
2. Il programma delle materie di cui al comma 1 e l'articolazione delle conseguenti prove è approvato dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle Associazioni venatorie ed ambientalistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale, individuate dalla Giunta medesima, contributi fino al 25 per cento della spesa sostenuta nello svolgimento dell'attività formativa finalizzata al conseguimento dell'abilitazione e ritenuta ammissibile.
4. Le Associazioni presentano al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno le domande di contributo corredate dalla documentazione attestante lo svolgimento delle attività con l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e del personale utilizzato, i criteri formativi e le spese sostenute con riferimento all'anno precedente
".
ARTICOLO 3
1.
L'
art. 3 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2
, come modificato - al secondo comma - della
legge regionale 4 marzo 1988, n. 7
, è così sostituito:
"
1. La Giunta regionale nomina presso ciascuna provincia una commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio.
2. La commissione è composta da:
a) il presidente, designato dalla Giunta regionale; nel caso che questi sia dipendente pubblico, deve appartenere a qualifica funzionale non inferiore all'ottavo livello del ruolo regionale o equivalente;
b) sei membri, quattro effettivi e due supplenti, esperti nelle materie di cui all'art. 1, designati dall'Amministrazione provinciale.
3. La commissione è validamente insediata quando risultino presenti almeno cinque componenti; in caso di assenza del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro effettivo più anziano di età.
4. Il membro della commissione che cumuli più di tre assenze non giustificate è dichiarato decaduto da componente della stessa commissione, con deliberazione della Giunta regionale.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione provinciale.
6. Ai componenti delle commissioni viene corrisposto per ogni giornata di seduta una indennità forfetaria pari a lire 50.000, nonchè il rimborso delle spese di viaggio previste dalle vigenti disposizioni regionali per il proprio personale di più elevato livello funzionale.
7. Le commissioni sono rinnovate allo scadere di ogni triennio dalla nomina
".
ARTICOLO 4
1.
L'
art. 4 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2
è così sostituito:
"
1. Il candidato, per essere ammesso agli esami, deve presentare domanda in carta legale all'Amministrazione provinciale. I documenti che devono esse presentati alla commissione, il giorno stesso degli esami, sono il certificato di residenza e il certificato medico di idoneità , rilasciati in data non anteriore a due mesi. 2. L'esame è sostenuto davanti alla commissione insediata presso la Provincia di residenza del candidato, entro quattro mesi dalla data della domanda. 3. Il candidato assente ingiustificato per poter sostenere l'esame, deve ripresentare una nuova domanda
".
ARTICOLO 7
1.
L'onere relativo alle funzioni delegate alle province derivanti dall'applicazione della presente legge è ricompresso fra le spese finanziate con il cap. 4190, voce 6260 del bilancio regionale.
ARTICOLO 8
1.
Per l'attuazione del comma 3 dell'art. 1 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 30.000.000. da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al cap. 4192 di nuova istituzione, denominato. " Contributi alle associazioni venatorie e ambientalistiche per lo svolgimento di attività formativa finalizzata al conseguimento dell'abilitazione venatoria".
2.
All'onere di cui al comma si fa fronte con pari riduzione, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 4190/ Voce 6260 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1991.
3.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
4.
A norma dell'
art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, l'onere di cui al
comma 1
sarà annualmente determinato, a decorrere dall'esercizio 1992, con la legge di bilancio.
ARTICOLO 10
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone il materiale didattico di supporto per la preparazione dei candidati all'esame secondo il programma delle materie di cui al comma 2 dell'art. 1.
2.
Fino all'approvazione del programma della materie di esame e del materiale di supporto didattico di cui al
comma 1
, nonchè del questionario per la prova scritta di cui al comma 2 dell'art. 1, valgono le norme vigenti alla data di approvazione della presente legge.
3.
Le commissioni di esami, costituite, ai sensi dell'
art. 3 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2
, come sostituito dal precedente
art. 3
, sono nominate entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
4.
Le procedure di ammissione agli esami, previste nell'
art. 4 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2
come modificato dal precedente
art. 4
, si applicano ai candidati che presentino domanda posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.