ARTICOLO 1
1.
I termini di scadenza delle concessioni di aziende faunistico - venatorie in atto, limitatamente agli anni 1991 e 1992, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 19921, in deroga a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 25, della lr 3 giugno 1986, n. 21 e dal
regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2
, in ordine alla durata e ai requisiti delle aziende faunistico - venatorie.
2.
I titolari delle concessioni, che intendono fruire della proroga, devono presentare domanda all'Amministrazione provinciale competente per territorio almeno trenta giorni prima della scadenza.
3.
Le Amministrazioni provinciali limitatamente all'anno 1991 e 1992 possono derogare, per la emissione del provvedimento di rinnovo o di diniego, dal termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo previsto dal
terzo comma dell'art. 19 del regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2
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