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Legge regionale 19 luglio 1991, n. 17


LEGGE REGIONALE n.17 del 19 Luglio 1991

Date di vigenza

15/08/1991 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/08/1991
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 15/08/1991

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 19 Luglio 1991 ,n. 17
Proroga dei termini di scadenza delle concessioni di azienda faunistico - venatoria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 37 del 31/07/1991

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. I termini di scadenza delle concessioni di aziende faunistico - venatorie in atto, limitatamente agli anni 1991 e 1992, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 19921, in deroga a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 25, della lr 3 giugno 1986, n. 21 e dal regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2 , in ordine alla durata e ai requisiti delle aziende faunistico - venatorie.

2. I titolari delle concessioni, che intendono fruire della proroga, devono presentare domanda all'Amministrazione provinciale competente per territorio almeno trenta giorni prima della scadenza.

3. Le Amministrazioni provinciali limitatamente all'anno 1991 e 1992 possono derogare, per la emissione del provvedimento di rinnovo o di diniego, dal termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo previsto dal terzo comma dell'art. 19 del regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 19 luglio 1991

Mandarini

[1]