ARTICOLO 1
1.
In attesa di una disciplina complessiva dei procedimenti amministrativi di competenza regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi stabiliti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241
, le disposizioni di questa si applicano secondo quanto stabilito negli articoli seguenti.
[3]
ARTICOLO 2
1.
La Giunta regionale e gli Enti dipendenti dalla Regione fissano il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di loro competenza, qualora non sia previsto da legge o regolamento, tra un minimo di giorni trenta ed un massimo di giorni centoventi avuto riguardo alla natura e alla complessità del procedimento stesso e alla sua eventuale articolazione in subprocedimento.
2.
La Giunta e gli Enti dipendenti dalla Regione, secondo le rispettive competenze, individuano l'unità organizzativa responsabile di ciascun tipo di procedimento.
3.
Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[4]
ARTICOLO 3
1.
Il termine per la conclusione del procedimento, conseguente ad istanza di parte, decorre dalla data di assunzione a protocollo della domanda. Qualora il procedimento abbia inizio d'ufficio, il termine decorre dalla data di assunzione dell'atto formale di iniziativa da parte degli organi competenti o del dirigente dell'ufficio competente.
2.
Il termine di cui al
comma 1
rimane sospeso:
a)
nei casi in cui debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo o debbano essere obbligatoriamente acquisite valutazioni tecniche di enti od organi appositi, per il tempo indicato rispettivamente nel comma 1 dell'art. 16 e nel
comma 1 dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241
, ovvero sino a che non pervengano i pareri o le valutazioni delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini;
b)
per il tempo necessario all'adozione di atti e all'acquisizione di documenti di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui alla
lett. a)
, che devono essere acquisiti in relazione al singolo procedimento.
3.
I termini fissati ai sensi del
comma 1 dell'art. 2
possono essere prorogati per non oltre centoventi giorni dagli organi competenti, con atto motivato, su richiesta del responsabile del procedimento, per gravi e sopravvenute esigenze istruttorie.
[5]
ARTICOLO 4
1.
Il dirigente dell'ufficio provvede immediatamente ad assegnare a sè o ad altro dirigente o funzionario dell'ufficio la responsabilità del procedimento, designando altresì , in caso di assenza o di procedimento, il sostituto.
2.
Il responsabile del procedimento dà immediata comunicazione personale dell'avvio dello stesso ai soggetti di cui al comma q dell'
art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241
, con le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 8 della predetta legge. Ove la comunicazione personale, per il numero dei destinatari, non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al
comma 2 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241
sono resi noti mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione o altra forma di pubblicità idonea.
3.
Il dirigente dell'ufficio, in caso di inadempienza o di ritardo da parte del responsabile del procedimento, provvede alla sua sostituzione, ove non intenda avocare a sè la responsabilità della relativa istruttoria e di ogni altro adempimento inerente.
4.
Il dirigente dell'ufficio risponde della tempestività dei procedimenti a norma dell'
art. 20 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46
e dell'
art. 37 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 23
.
5.
Dei provvedimenti di cui al
comma 3
del presente articolo, nonchè della delibera di proroga del termine di cui al
comma 3 dell'art. 3
, deve essere data immediata notizia, nelle forme di cui al
comma 2
del presente articolo, ai soggetti di cui al
comma 1 dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241
, ed a quelli eventualmente intervenuti nel procedimento, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge.
[6]
ARTICOLO 5
1.
I criteri e le modalità per la concessione da parte della Regione e degli Enti regionali di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, ove non già stabiliti della legge o dal regolamento che disciplinano la specifica materia, sono determinati con apposito regolamento.
ARTICOLO 6
1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta le misura organizzative dirette a garantire l'applicazione del diritto di accesso ci cui al
capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241
.
2.
Il regolamento regionale stabilisce per quali fatti, stati e qualità personali, oltre a quelli indicati nell'
art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15
, è ammessa la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 3 della stessa legge.
[7]
ARTICOLO 7
1.
Fermo restando quanto stabilito dall'
art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142
, recante l'ordinamento delle autonomie locali, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, partecipa alla conclusione degli accordi di cui all'
art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
, previa deliberazione della Giunta.
2.
Le conferenze di servizi, di cui all'
art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
, sono indette dall'organo competente all'adozione dell'atto conclusivo del singolo procedimento.
3.
Il Presidente della Giunta o un suo delegato partecipa alla conferenza dei servizi previa deliberazione della Giunta stessa.
[8]
ARTICOLO 8
1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di regolamento di cui all'
art. 5
e al
comma 2 dell'art. 6
.
2.
Fino all'emanazione del regolamento di cui al
comma 2 dell'art. 6
, restano salve le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 27 dicembre 1989, n. 1085.
[9]
ARTICOLO 9
1.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale e gli Enti dipendenti definiscono, per le diverse tipologie dei procedimenti di loro competenza, i termini di cui al
comma 1 dell'art. 2
.
[10]