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Legge regionale 9 agosto 1991, n. 21


LEGGE REGIONALE n.21 del 9 agosto 1991

Date di vigenza

05/09/1991 entrata in vigore mostra documento vigente dal 05/09/1991
22/09/2011 modifica mostra documento vigente dal 22/09/2011

Documento vigente dal 05/09/1991

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 9 agosto 1991 ,n. 21
Prime norme sul procedimento amministrativo (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 40 del 21/08/1991

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. In attesa di una disciplina complessiva dei procedimenti amministrativi di competenza regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , le disposizioni di questa si applicano secondo quanto stabilito negli articoli seguenti.

[3]
ARTICOLO 2

1. La Giunta regionale e gli Enti dipendenti dalla Regione fissano il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di loro competenza, qualora non sia previsto da legge o regolamento, tra un minimo di giorni trenta ed un massimo di giorni centoventi avuto riguardo alla natura e alla complessità del procedimento stesso e alla sua eventuale articolazione in subprocedimento.

2. La Giunta e gli Enti dipendenti dalla Regione, secondo le rispettive competenze, individuano l'unità organizzativa responsabile di ciascun tipo di procedimento.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

[4]
ARTICOLO 3

1. Il termine per la conclusione del procedimento, conseguente ad istanza di parte, decorre dalla data di assunzione a protocollo della domanda. Qualora il procedimento abbia inizio d'ufficio, il termine decorre dalla data di assunzione dell'atto formale di iniziativa da parte degli organi competenti o del dirigente dell'ufficio competente.

2. Il termine di cui al comma 1 rimane sospeso:

a) nei casi in cui debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo o debbano essere obbligatoriamente acquisite valutazioni tecniche di enti od organi appositi, per il tempo indicato rispettivamente nel comma 1 dell'art. 16 e nel comma 1 dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , ovvero sino a che non pervengano i pareri o le valutazioni delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini;

b) per il tempo necessario all'adozione di atti e all'acquisizione di documenti di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lett. a) , che devono essere acquisiti in relazione al singolo procedimento.

3. I termini fissati ai sensi del comma 1 dell'art. 2 possono essere prorogati per non oltre centoventi giorni dagli organi competenti, con atto motivato, su richiesta del responsabile del procedimento, per gravi e sopravvenute esigenze istruttorie.

[5]
ARTICOLO 4

1. Il dirigente dell'ufficio provvede immediatamente ad assegnare a sè o ad altro dirigente o funzionario dell'ufficio la responsabilità del procedimento, designando altresì , in caso di assenza o di procedimento, il sostituto.

2. Il responsabile del procedimento dà immediata comunicazione personale dell'avvio dello stesso ai soggetti di cui al comma q dell' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , con le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 8 della predetta legge. Ove la comunicazione personale, per il numero dei destinatari, non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono resi noti mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione o altra forma di pubblicità idonea.

3. Il dirigente dell'ufficio, in caso di inadempienza o di ritardo da parte del responsabile del procedimento, provvede alla sua sostituzione, ove non intenda avocare a sè la responsabilità della relativa istruttoria e di ogni altro adempimento inerente.

4. Il dirigente dell'ufficio risponde della tempestività dei procedimenti a norma dell' art. 20 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 e dell' art. 37 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 23 .

5. Dei provvedimenti di cui al comma 3 del presente articolo, nonchè della delibera di proroga del termine di cui al comma 3 dell'art. 3 , deve essere data immediata notizia, nelle forme di cui al comma 2 del presente articolo, ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , ed a quelli eventualmente intervenuti nel procedimento, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge.

[6]
ARTICOLO 5

1. I criteri e le modalità per la concessione da parte della Regione e degli Enti regionali di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, ove non già stabiliti della legge o dal regolamento che disciplinano la specifica materia, sono determinati con apposito regolamento.

ARTICOLO 6

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta le misura organizzative dirette a garantire l'applicazione del diritto di accesso ci cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

2. Il regolamento regionale stabilisce per quali fatti, stati e qualità personali, oltre a quelli indicati nell' art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , è ammessa la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 3 della stessa legge.

[7]
ARTICOLO 7

1. Fermo restando quanto stabilito dall' art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , recante l'ordinamento delle autonomie locali, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, partecipa alla conclusione degli accordi di cui all' art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , previa deliberazione della Giunta.

2. Le conferenze di servizi, di cui all' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , sono indette dall'organo competente all'adozione dell'atto conclusivo del singolo procedimento.

3. Il Presidente della Giunta o un suo delegato partecipa alla conferenza dei servizi previa deliberazione della Giunta stessa.

[8]
ARTICOLO 8

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di regolamento di cui all' art. 5 e al comma 2 dell'art. 6 .

2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell'art. 6 , restano salve le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 27 dicembre 1989, n. 1085.

[9]
ARTICOLO 9

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale e gli Enti dipendenti definiscono, per le diverse tipologie dei procedimenti di loro competenza, i termini di cui al comma 1 dell'art. 2 .

[10]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 9 agosto 1991

Il Vice presidente Gubbini

Note della redazione

(1) - 

Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi sino all'entrata in vigore, del regolamento regionale di cui all'articolo 20, comma 3, della L.R. 8/2011, in quanto compatibili con la stessa legge. (Vedi art. 144, comma 3, L.R. 16 settembre 2011, n. 8)