ARTICOLO 1
1.
Al personale cessato dal servizio, la Regione, sulla base delle disposizioni previste dalla presente legge, concede una medaglia ricordo a titolo di riconoscimento per la collaborazione prestata.
ARTICOLO 2
1.
Ai dipendenti che cessano dal servizio per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età , ovvero per raggiunti limiti di servizio, nonchè a quelli che cessano per motivi di salute è attribuita una medaglia d'oro del peso di grammi quindici.
2.
Ai dipendenti che cessano dal servizio a qualunque altro titolo rispetto a quelli indicati nel
comma primo
e che abbiano maturato con la Regione un'anzianità di servizio utili non inferiore ad anni venti è attribuita una medaglia d'oro del peso di grammi dieci.
3.
la medaglia appositamente coniata porterà sul davanti lo stemma della Regione e sul retro il nome e il cognome del dipendente con l'indicazione dell'anno della cessazione del servizio.
[3]
ARTICOLO 3
1.
La medaglia ricorso non viene attribuita al dipendente che nell'arco dell'attività regionale, sia incorso nelle sanzioni di cui agli artt. 30, 31 e 73 della
legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, e successive modificazioni e integrazioni.
[5]
ARTICOLO 4
1.
All'onere per l'attuazione della presente legge per l'anno in corso, pari a lire 14.000.000, si provvede mediante stanziamenti in termini di competenza e di cassa dei capitoli 50, per L. 2.000.000, e 280, per lire 12.000.000, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991, che presentano la necessaria disponibilità.
2.
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con i relativi bilanci di previsione.