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Legge regionale 2 settembre 1991, n. 26


LEGGE REGIONALE n.26 del

Date di vigenza

26/09/1991 entrata in vigore mostra documento vigente dal 26/09/1991
18/04/1996 modifica mostra documento vigente dal 18/04/1996

Documento vigente dal 26/09/1991

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 2 Settembre 1991 , n. 26
Concessione di una medaglia ricordo al personale cessato dal servizio.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 43 del 11/09/1991

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al personale cessato dal servizio, la Regione, sulla base delle disposizioni previste dalla presente legge, concede una medaglia ricordo a titolo di riconoscimento per la collaborazione prestata.

ARTICOLO 2

1. Ai dipendenti che cessano dal servizio per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età , ovvero per raggiunti limiti di servizio, nonchè a quelli che cessano per motivi di salute è attribuita una medaglia d'oro del peso di grammi quindici.

2. Ai dipendenti che cessano dal servizio a qualunque altro titolo rispetto a quelli indicati nel comma primo e che abbiano maturato con la Regione un'anzianità di servizio utili non inferiore ad anni venti è attribuita una medaglia d'oro del peso di grammi dieci.

3. la medaglia appositamente coniata porterà sul davanti lo stemma della Regione e sul retro il nome e il cognome del dipendente con l'indicazione dell'anno della cessazione del servizio.

[3]
ARTICOLO 3

1. La medaglia ricorso non viene attribuita al dipendente che nell'arco dell'attività regionale, sia incorso nelle sanzioni di cui agli artt. 30, 31 e 73 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 , e successive modificazioni e integrazioni.

[5]
ARTICOLO 4

1. All'onere per l'attuazione della presente legge per l'anno in corso, pari a lire 14.000.000, si provvede mediante stanziamenti in termini di competenza e di cassa dei capitoli 50, per L. 2.000.000, e 280, per lire 12.000.000, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991, che presentano la necessaria disponibilità.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con i relativi bilanci di previsione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 2 settembre 1991

MANDARINI

Note sulla vigenza

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 25 marzo 1996, n. 6.

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 25 marzo 1996, n. 6.

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 25 marzo 1996, n. 6.

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 25 marzo 1996, n. 6.