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Legge regionale 15 aprile 1992, n. 8


LEGGE REGIONALE n.8 del 15 Aprile 1992

Date di vigenza

07/05/1992 entrata in vigore mostra documento vigente dal 07/05/1992
09/09/1994 modifica mostra documento vigente dal 09/09/1994
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 07/05/1992

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 15 Aprile 1992 ,n. 8
Norme regionali per la limitazione dell' infezione da HIV (Human Immunodeficiency Virus) e del fenomeno dell' abbandono delle siringhe usate.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 17 del 22/04/1992

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione Umbria, al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini e di creazione di un moderno ed integrale sistema di sicurezza sociale previsto dall' art.  6[5]     dello Statuto, con la presente legge stabilisce norme volte a limitare l' infezione da Human Immunodeficiency Virus e altre infezioni virali sangue correlate e il fenomeno dell' abbandono delle siringhe usate.

ARTICOLO 2

Acquisto e installazione di distributori di siringhe monouso

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all' art. 1 , le Unità sanitarie locali sentiti i Comuni interessati, provvedono all' acquisto ed alla installazione nel proprio territorio di distributori scambiatori automatici di siringhe monouso.

[7]
ARTICOLO 3

Localizzazione dei siti e gestione dei distributori

1. I Comuni interessati provvedono alla localizzazione dei siti ed alla gestione dei distributori - scambiatori automatici mediante le farmacie comunali, siano esse associate in aziende che direttamente gestite. [9]

2. I Comuni interessati che non dispongono di farmacie comunali operanti sul territorio, possono convenzionarsi con le altre farmacie aperte al pubblico per garantire il servizio.

3. Nell' espletamento dei compiti di cui al primo comma i Comuni si avvalgono della collaborazione dei servizi di assistenza per la tossicodipendenza presso le Unità sanitarie locali di cui all' art. 27 della legge 26 giugno 1990, n. 162 .

ARTICOLO 4

Raccolta e distribuzione delle siringhe usate

1. I Comuni e le Unità sanitarie locali usufruiscono delle strutture abilitate allo smaltimento dei rifiuti speciali e/ o tossici per la raccolta e la distribuzione delle siringhe usate.

ARTICOLO 5

Relazione annuale

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione circa lo stato di applicazione della presente legge.

ARTICOLO 6

Norma finanziaria

1. All'onere relativo per l' anno 1992, derivante dall' attuazione della presente legge previsto in lire 300.000.000 sia in termini di competenza che di cassa si farà fronte con le entrate di cui al programma 5.02.05 del bilancio pluriennale 1991/1993.

2. A tale scopo la Giunta regionale è autorizzata ad istituire il seguente capitolo di spesa così titolato: "Quota del Fondo sanitario per l' installazione di macchine distributrici - raccoglitrici di siringhe monouso".

3. All' onere per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia,15 aprile 1992

Ghirelli

[1]