link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 3 novembre 1992, n. 16


LEGGE REGIONALE n.16 del 3 novembre 1992

Date di vigenza

26/11/1992 entrata in vigore mostra documento vigente dal 26/11/1992
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 26/11/1992

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 3 novembre 1992 ,n. 16
Integrazione della legge regionale 3 agosto 1984, n. 33 Incentivi a favore dei proprietari o conduttori singoli o associati dei fondi ricadenti in zone collinari o montane, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell' ambiente ai fini dell' incremento del patrimonio faunistico.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 47 del 11/11/1992

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. All' articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1984, n. 33 , dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
 
" Le Amministrazioni provinciali possono predisporre e attuare direttamente o attraverso le Comunità montane interventi di miglioramento ambientale e di coltivazione di terreni per le finalità previste dalla presente legge, all' interno degli ambiti protetti previsti dal Piano faunistico regionale o su terreni si proprietà pubblica; per tali interventi non si applicano i limiti e le prescrizioni di cui agli artt. 2 e 4 della presente legge ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 3 novembre 1992

Ghirelli

[1]