Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
3 novembre 1992
,n.
16
Integrazione della
legge regionale 3 agosto 1984, n. 33
Incentivi a favore dei proprietari o conduttori singoli o associati dei fondi ricadenti in zone collinari o montane, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell' ambiente ai fini dell' incremento del patrimonio faunistico.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
47 del
11/11/1992
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.
All'
articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1984, n. 33
, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"
Le Amministrazioni provinciali possono predisporre e attuare direttamente o attraverso le Comunità montane interventi di miglioramento ambientale e di coltivazione di terreni per le finalità previste dalla presente legge, all' interno degli ambiti protetti previsti dal Piano faunistico regionale o su terreni si proprietà pubblica; per tali interventi non si applicano i limiti e le prescrizioni di cui agli artt. 2 e 4 della presente legge
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 3 novembre 1992
Ghirelli
[1]