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Legge regionale 23 novembre 1992, n. 18


LEGGE REGIONALE n.18 del 23 Novembre 1992

Date di vigenza

03/12/1992 entrata in vigore mostra documento vigente dal 03/12/1992
03/03/1994 abrogazione mostra documento vigente dal 03/03/1994

Documento vigente dal 03/12/1992

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 Novembre 1992 ,n. 18
Proroga del termine di validità della classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri e all' aria aperta, di cui alla LR 8 giugno 1981, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 50 del 02/12/1992

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il termine di validità della classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri e all' aria aperta di cui all' ottavo comma dell' art. 4 e dell' art. 12 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33 , concernente: " Disciplina della classificazione delle aziende ricettive alberghiere e all' aria aperta" è prorogato al 31 dicembre 1993.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 novembre 1992

Ghirelli

[1]