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Legge regionale 8 giugno 1981,, n.33


LEGGE REGIONALE n.33 del 8 Giugno 1981,

Documento vigente dal 18/02/1993

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 8 Giugno 1981, 33
Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive, alberghiere e all' aria aperta.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 32 del 15/06/1981

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

[ ARTICOLO 1 ] [7]
[ ARTICOLO 2 ] [8]
ARTICOLO 3

Aziende ricettive all' aria aperta.

1. Le Aziende ricettive all' aria aperta sono esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio al pubblico, sia in propri allestimenti, sia in spazi atti ad ospitare turisti forniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili; le aziende ricettive all' aria aperta possono disporre di ristorante, spaccio, bar ed altri servizi accessori.

2. Sono considerate aziende ricettive all' aria aperta e vengono assoggettate alla relativa disciplina i villaggi turistici e di campeggi.

3. Sono villaggi turistici le aziende ricettive all' aria aperta organizzate per il soggiorno e la sosta di turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, in tende, roulottes ed altri manufatti realizzati in materiali leggeri non vincolati permanentemente al suolo (semplicemente appoggiati o ancorati al suolo).

4. Sono campeggi le aziende ricettive all' aria aperta attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento purchè trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale.

5. I villaggi turistici ed i campeggi devono possedere i requisiti indicati nell' allegato (tabelle C e D).

6. Nei campeggi è consentita la presenza di tende o roulottes installate a cura della gestione, quali mezzi sussidiari di pernottamento, purchè in misura non superiore al 15 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

7. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purchè in misura non superiore al 15 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

[11]
[ ARTICOLO 4 ] [12]
[ ARTICOLO 5 ] [17]
[ ARTICOLO 6 ] [18]
ARTICOLO 7

Esercizio delle funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive all' aria aperta.

1. Ai Comuni, ai sensi dell' art. 60 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , spetta l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di esercizi ricettivi all' aria aperta (villaggi turistici e campeggi), salvo quelle di classificazione, introdotte con la presente legge, che sono così esercitate dalla Giunta regionale:

a) i Comuni espletano tutte le pratiche istruttorie di classificazione e propongono alla Giunta regionale la classifica da assegnare;

b) la Giunta regionale attribuisce con propria deliberazione la classifica sulla base della proposta trasmessa dai Comuni.

2. Chiunque richieda il rilascio di una licenza per l' apertura di un esercizio ricettivo all' aria aperta deve preventivamente dichiarare al Comune, competente per territorio, gli elementi necessari per la classificazione.

3. I titolari della licenza di esercizio sono tenuti ad effettuare identica dichiarazione entro il mese di giugno dell' anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.

[19]
[ ARTICOLO 8 ] [20]
[ ARTICOLO 9 ] [21]
ARTICOLO 10

Vigilanza. (9)

[ 1. ] [23]

1. L' accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge spetta, per gli esercizi ricettivi alberghieri, alla Giunta regionale che può avvalersi delle Aziende di promozione turistica. [24]

2. L' accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge spetta, per gli esercizi ricettivi all' aria aperta, ai Comuni.

[ 3. ] [25]

3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale va presentato, per le aziende ricettive alberghiere alla Regione dell' Umbria - Ufficio turismo e industria alberghiera - e per le aziende ricettive all' aria aperta, ai Comuni, competenti per territorio. [26]

[22]
ARTICOLO 11

Sanzioni amministrative. (10)

[ 1. ] [28]

1. La licenza di esercizio all' attività di azienda ricettiva alberghiera e all' aria aperta senza la preventiva classificazione da parte della Giunta regionale, ai sensi degli artt. 6 e 7 della LR n. 33/ 1981, è nulla. In tal caso, l' Ufficio turismo - Industria alberghiera della Giunta regionale invita l' Amministrazione comunale a regolarizzare il procedimento amministrativo. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3 milioni:

  • il titolare di azienda ricettiva il quale attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura, non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;  
  • il titolare di azienda ricettiva, il quale ometta di inoltrare denuncia ai sensi del precedente articolo 6;  
  • il titolare di azienda ricettiva, il quale si rifiuti di fornire all' Azienda di promozione turistica, competente per territorio, e al Comune le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi al medesimo fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero;  
  • il titolare di azienda ricettiva il quale non provveda ad evidenziare, nelle insegne poste all' esterno del proprio esercizio, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita;  
  • il titolare di azienda ricettiva che chiuda temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva autorizzazione di cui all' art. 8 della presente legge 
  •  
[29]

2. E' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000 il titolare di azienda ricettiva il quale non provveda, nei termini previsti dalla presente legge, ad effettuare la denuncia del proprio esercizio, corredata degli elementi prescritti.

3. In tutti i casi di recidiva è disposta la chiusura dell' esercizio per un periodo superiore a 30 giorni.

4. E' altresì disposta la chiusura qualora il titolare non sia in possesso della prescritta licenza di esercizio.

5. Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva, in violazione delle norme della presente legge, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000.

[27]
[ ARTICOLO 12 ] [30]
[ ARTICOLO 12 bis ] [31]
[ ARTICOLO 13 ] [32]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 8 giugno 1981

Marri


ALLEGATI:

ALLEGATI OMISSIS

Note sulla vigenza

[7] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[8] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[11] - Abrogazione da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 14 marzo 1994, n. 8.

[12] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[13] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[16] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[17] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[18] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[19] - Abrogazione da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 14 marzo 1994, n. 8.

[20] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[21] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[22] - Abrogazione da: Articolo 109 Comma 1 Lettera s legge Regione Umbria 27 dicembre 2006, n. 18.

[23] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[27] - Abrogazione da: Articolo 109 Comma 1 Lettera s legge Regione Umbria 27 dicembre 2006, n. 18.

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[30] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[31] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 7 marzo 1983, n. 5. - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[32] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

Note della redazione

(1) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(2) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(3) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(4) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(5) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(9) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lettera dd), L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

(10) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lettera dd), L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

(6) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(7) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(8) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).