link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 27 gennaio 1993, n. 3


LEGGE REGIONALE n.3 del 27 Gennaio 1993

Date di vigenza

18/02/1993 entrata in vigore mostra documento vigente dal 18/02/1993
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 18/02/1993

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 Gennaio 1993 ,n. 3
Ulteriore proroga dei termini di scadenza delle concessioni di azienda faunistico - venatoria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 5 del 03/02/1993

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il termine di scadenza del 31 dicembre 1992 delle concessioni in atto delle aziende faunistico - venatorie stabilito dalla legge regionale 19 luglio 1991, n. 17 , è prorogato al 31 gennaio 1993.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 27 gennaio 1993

Ghirelli

[1]