Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
27 Gennaio 1993
,n.
3
Ulteriore proroga dei termini di scadenza delle concessioni di azienda faunistico - venatoria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
5 del
03/02/1993
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.
Il termine di scadenza del 31 dicembre 1992 delle concessioni in atto delle aziende faunistico - venatorie stabilito dalla
legge regionale 19 luglio 1991, n. 17
, è prorogato al 31 gennaio 1993.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 27 gennaio 1993
Ghirelli
[1]