Art. 1
1.
L'
art. 6 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24
, è così sostituito:
"
Art. 6. (Facilitazioni tariffarie, concessioni gratuite, tessere speciali gratuite e tessere speciali).
1. Sono riconosciute facilitazioni tariffarie riguardanti gli abbonamenti nei casi e con le modalità e le misure previste negli allegati A/1, A/2, A/3 e B, a favore delle seguenti categorie:
a) lavoratori dipendenti;
b) studenti;
c) militari di leva.
2. Gli importi previsti per abbonamenti mensili e trimestrali di cui agli allegati A/1, A/2, A/3 e B, sono scontati del 20 per cento a favore delle seguenti categorie:
a) invalidi del lavoro ed inabili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento entro il limite del 66 per cento;
b) invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento entro il limite del 66 per cento;
c) soggetti provvisti di pensione minima od integrata al minimo, corrisposta dall'INPS o dalle Casse di previdenza dei lavoratori autonomi, purchè non percettori di altri redditi;
d) cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età , nonchè soggetti ultrasessantenni muniti di carta di cittadino europeo, ai sensi della raccomandazione della Commissione CEE 10 maggio 1989.
3. Sono riconosciute concessioni gratuite sui servizi di trasporto pubblico locale, con validità sull'intera rete regionale, a favore di:
a) titolari di tessere serie DGMT rilasciate dal Ministero dei trasporti;
b) appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo di Guardia di Finanza, agli Agenti di custodia e al Corpo Forestale dello Stato purchè in servizio di pubblica sicurezza.
4. Sono rilasciate tessere speciali gratuite, con validità sull'intera rete regionale, a favore di:
a) soggetti privi di vista, con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuali accompagnatori;
b) invalidi ed inabili ai quali le norme vigenti riconoscano il diritto all'accompagnatore.
5. Sono altresì rilasciate tessere speciali a favore di:
a) invalidi di guerra e per servizio fino alla quinta categoria ad esse equiparate;
b) sordomuti;
c) invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66 per cento.
6. Le tessere di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate dall'ASP di Perugia, dall'ATAM di Perugia, dalla Società Spoletina IITT di Spoleto e dall'ATC di Terni.
7. le tessere rilasciate ai sensi del precedente comma 5 dall'ATAM, dall'ASP, dalla Società Spoletina IITT e dall'ATC sono valide limitatamente ai servizi urbani ovvero a quelli extraurbani, rispettivamente gestiti dalle suddette Aziende. Gli interessati al rilascio delle suddette tessere sono tenuti ad indicare se la tessera richiesta viene utilizzata per il servizio urbano, con la contestuale individuazione del Comune, ovvero per il servizio extraurbano, nonchè a versare all'Azienda abilitata al rilascio:
a) lire 60.000 annue in caso di reddito familiare annuo fino a lire 18.000.000;
b) lire 120.000 annue in caso di reddito familiare annuo superiore a lire 18.000.000 e fino a lire 36.000.000;
c) 240.000 annue in caso di reddito familiare annuo superiore a lire 36.000.000.
Ove gli interessati presentino richiesta per il rilascio di più tessere speciali, sono tenuti a versare, per ciascuna di esse, l'importo annuo corrispondente alla fascia di reddito familiare.
8. Per la richiesta di qualsiasi titolo di viaggio a tariffa agevolata, di tessere speciali anche gratuite, gli interessati, purchè residenti in uno dei comuni dell'Umbria, sono tenuti a produrre idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
9. La validità delle tessere di cui ai commi 4 e 5 è riferita all'anno solare.
10. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire con proprio atto la documentazione da prodursi da parte di ogni singola categoria sotto forma di autocertificazione.
11. La Regione riconosce a favore delle Aziende che rilasciano le tessere speciali gratuite di cui al comma 4, l'importo di lire 120.000 per ciascuna tessera.
12. Non sono valide le tessere di libera circolazione ed i biglietti gratuiti o semigratuiti diversi da quelli espressamente previsti dalla presente legge."
Art. 2
1.
L'
art. 11 della legge regionale 2 settembre 1991 n. 24
, è sostituito dal seguente:
"
1. Per le finalità di cui ai commi 4 e 11 dell'art. 6, entro il 1° marzo di ogni anno, le Aziende interessate sono tenute a comunicare alla Giunta regionale il numero delle tessere speciali gratuite rilasciate ai sensi del comma 4 dell'art. 6 a partire dall'anno 1993.
2. per le finalità di cui al comma 11 dell'art. 6 della presente legge è autorizzata per l'anno 1993, la spesa di lire 120.000.000 da iscriversi, sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 3133 di nuova istituzione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 così denominato: "Rimborso alle Aziende di trasporto pubblico locale del mancato introito derivante dal rilascio di tessere speciali gratuite di cui alla
legge regionale 2 settembre 1991, n. 24
e successive modificazioni ed integrazioni".
3. Al finanziamento dell'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità che sarà opportunamente prevista sul fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993.
4. La Giunta regionale, a norma del
comma 2, dell'art. 8, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23
, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.
5. Per gli anni 1994 e successivi l'onere sarà annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi del comma 2 dell'art. 5, della stessa legge regionale di contabilità".