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Legge regionale 26 agosto 1993, n. 9


LEGGE REGIONALE n.9 del 26 Agosto 1993

Date di vigenza

01/01/1994 entrata in vigore mostra documento vigente dal 01/01/1994
13/11/1997 abrogazione mostra documento vigente dal 13/11/1997

Documento vigente dal 01/01/1994

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 Agosto 1993 ,n. 9
Norme a tutela della toponomastica locale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 38 del 01/09/1993

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Ricerche sui toponomi

1. La Regione favorisce la conoscenza ed il recupero della toponomastica locale promuovendo, anche in collaborazione con l'Università , gli Archivi di Stato e la Deputazione umbra di storia patria, indagini sull'origine e la tradizione dei toponomi.

2. A tal fine la Giunta regionale stabilisce programmi di ricerca, da realizzarsi anche mediante l'istituzione di borse di studio.

ARTICOLO 2

Contributi ai Comuni

1. La Regione contribuisce alle iniziative promosse dai Comuni per la conoscenza della toponomastica locale.

2. I Comuni possono presentare, entro il 15 ottobre di ogni anno, domanda alla Giunta regionale corredata da:

a) programma di aggiornamento del piano topografico comunale con l'inserimento od il reintegro degli antichi toponomi, a norma degli artt. 38 e seguenti del DPR 30 maggio 1989, n. 223 , concernente l'anagrafe della popolazione residente;

b) preventivo di spesa per l'installazione di specifiche segnaletiche locali;

c) eventuale relazione sulle attività di indagine precedentemente svolte nella materia.

3. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, delibera l'ammontare dei contributi.

4. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data di assegnazione, una relazione documentata sull'attività svolta. In caso di mancato adempimento la Giunta regionale, dopo opportuna verifica, può disporre la revoca dei contributi assegnati.

ARTICOLO 3

Decorrenza.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1994.

ARTICOLO 4

Norma finanziaria.

1. Agli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge si provvederà mediante iscrizione nel bilancio 1994 e successivi, con la istituzione di apposito capitolo denominato " Spese per il recupero della toponomastica locale".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 agosto 1993

Carnieri

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