Legge regionale 22 febbraio 1994, n. 3


LEGGE REGIONALE n.3 del 22 febbraio 1994

Date di vigenza

03/03/1994 entrata in vigore mostra documento vigente dal 03/03/1994
13/01/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente dal 03/03/1994

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1994 ,n. 3
Proroga del termine di cui all'art. 14 della LR 27 gennaio 1993, n. 4. Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 02/03/1994

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine per la classificazione quinquennale degli esercizi ricettivi alberghieri e all'aria aperta è fissato al 31 dicembre 1994.

2. La proposta tecnica di classificazione della competente Azienda di promozione turistica alla Giunta regionale di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4 , è presentata entro il 31 ottobre 1994.

3. La legge regionale 23 novembre 1992, n. 18 , è abrogata.

4. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4 , è abrogato.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 22 febbraio 1994

Carnieri

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. ccc) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13