ARTICOLO 2
Sub - delega ai Comuni
1.
Sono sub - delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, delegate al Presidente della Giunta regionale della
legge 28 marzo 1991, n. 112
, nel rispetto della presente legge e degli indirizzi attuativi emanati dalla Giunta regionale.
2.
Il Sindaco è sub - delegato ad esercitare le seguenti funzioni amministrative:
a)
la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'abrogata
legge 19 maggio 1976, n. 398
così come disciplinato dall'art. 19 del DM del 4 giugno 1993, n. 248 e dall'
art. 3
della presente legge;
b)
il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all'
art. 2
commi 3 e 4 della
legge 28 marzo 1991, n. 112
;
c)
il sub - ingresso per il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda così come disciplinato dall'art. 16 del DM 4 giugno 1993, n. 248;
d)
l'estensione merceologica della autorizzazione alla vendita ai sensi della legislazione vigente;
e)
la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'
art. 5 della legge 28 marzo 1991, n. 112
;
f)
l'irrogazione delle sanzioni amministrative, di cui all'
art. 6 della legge 28 marzo 1991, n. 112
.
3.
In Sindaco, accertata la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti soggettivi previsti dalla
legge 28 marzo 1991, n. 112
, e dal relativo regolamento di esecuzione provvede al rilascio della autorizzazione nell'ambito dei parametri di cui all'
art. 5, comma 2
, fornendo trimestralmente alla Regione i dati sulle autorizzazioni e sui posteggi assentiti.
4.
I Comuni danno comunicazione alla Regione, alla Camera di commercio ed agli altri Comuni interessati, delle avvenute cessazioni di attività.
ARTICOLO 3
Conversione delle autorizzazioni
1.
Entro il periodo di un anno dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della
legge 28 marzo 1991, n. 112
, i Comuni effettuano la conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata
legge 19 maggio 1976, n. 398
, in autorizzazioni di cui all'
art. 2
, commi 3 e 4 viste dall'art. 19 del DM 4 giugno 1993, n. 248.
2.
La competenza alla conversione delle autorizzazioni di cui al
comma 1
, spetta al Comune di residenza del titolare della autorizzazione ovvero ad uno dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti a scelta dell'interessato, qualora il titolare dell'autorizzazione sia residente fuori regione.
3.
Il Comune che ha provveduto alla conversione del titolo autorizzativo deve darne immediata comunicazione alla Regione, alla Camera di commercio e, nei casi in cui il titolo autorizzativo convertito riguardi posteggi siti in altri comuni, a tutti i Comuni interessati.