ARTICOLO 1
1.
Il
secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23
, è sostituito dal seguente: "
Ciascun Comune è rappresentato dal Sindaco o suo delegato e da due rappresentanti, uno della maggioranza e uno della minoranza nominati dal consiglio comunale anche al di fuori del proprio seno, tra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale
".
2.
I commi terzo, quarto e quinto dell' art. 8 della legge regionale n. 23/1972 sono abrogati.
ARTICOLO 2
1.
I componenti dei consigli delle comunità montane, già eletti ai sensi dell'abrogato
terzo comma, n. 2, dell'art. 8 della legge regionale n. 23/1972
, e ai sensi dell'
art. 5 della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1
, così come modificata dalla
legge regionale 14 aprile 1986, n. 16
, decadono dalla carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
2.
I comuni già rappresentati dai componenti decaduti a norma del
comma 1
, provvedono a nominare i nuovi rappresentanti, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della lgge regionale n. 23/1972, come modificato dall'
art. 1
, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3.
I componenti del consiglio comunitario, decaduti ai sensi del
comma 1
, restano in carica fino alla loro sostituzione.
4.
I componenti i consigli comunitari, già eletti ai sensi degli abrogati commi secondo e terzo, n. 1, dell'
art. 8 della legge regionale n. 23/1972
, restano in carica fino ad esaurimento del mandato.
ARTICOLO 3
1.
L'
art. 13 della legge n. 23/1972
è sostituito dal seguente: "
In attesa del riordino delle comunità montane previsto dalla
legge n. 142/1990
, la giunta è composta da:
- il presidente, che è eletto dal consiglio della comunità montana a maggioranza assoluta dei componenti;
- un numero di componenti non superiore ad un terzo dei consiglieri assegnati con la presente legge
".
ARTICOLO 4
1.
Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, che si applica immediatamente a partire dalla data della sua entrata in vigore.
2.
Le comunità montane provvedono ad adeguare i propri statuti alle norme della presente legge, nel termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore.