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Legge regionale 22 marzo 1994, n. 9


LEGGE REGIONALE n.9 del 22 Marzo 1994

Date di vigenza

31/03/1994 entrata in vigore mostra documento vigente dal 31/03/1994
31/03/2000 abrogazione mostra documento vigente dal 31/03/2000

Documento vigente dal 31/03/1994

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 22 Marzo 1994 ,n. 9
Ulteriori modificazioni della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 . Attuazione degli artt. 3 e 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 . Nuove norme per lo sviluppo della montagna. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 13 del 30/03/1994

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , è sostituito dal seguente: " Ciascun Comune è rappresentato dal Sindaco o suo delegato e da due rappresentanti, uno della maggioranza e uno della minoranza nominati dal consiglio comunale anche al di fuori del proprio seno, tra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ".

2. I commi terzo, quarto e quinto dell' art. 8 della legge regionale n. 23/1972 sono abrogati.

ARTICOLO 2

1. I componenti dei consigli delle comunità montane, già eletti ai sensi dell'abrogato terzo comma, n. 2, dell'art. 8 della legge regionale n. 23/1972 , e ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1 , così come modificata dalla legge regionale 14 aprile 1986, n. 16 , decadono dalla carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni già rappresentati dai componenti decaduti a norma del comma 1 , provvedono a nominare i nuovi rappresentanti, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della lgge regionale n. 23/1972, come modificato dall' art. 1 , entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I componenti del consiglio comunitario, decaduti ai sensi del comma 1 , restano in carica fino alla loro sostituzione.

4. I componenti i consigli comunitari, già eletti ai sensi degli abrogati commi secondo e terzo, n. 1, dell' art. 8 della legge regionale n. 23/1972 , restano in carica fino ad esaurimento del mandato.

ARTICOLO 3

1. L' art. 13 della legge n. 23/1972 è sostituito dal seguente: " In attesa del riordino delle comunità montane previsto dalla legge n. 142/1990 , la giunta è composta da:
 
- il presidente, che è eletto dal consiglio della comunità montana a maggioranza assoluta dei componenti;
 
- un numero di componenti non superiore ad un terzo dei consiglieri assegnati con la presente legge
".

ARTICOLO 4

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, che si applica immediatamente a partire dalla data della sua entrata in vigore.

2. Le comunità montane provvedono ad adeguare i propri statuti alle norme della presente legge, nel termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

ARTICOLO 5

1. Possono essere apportate modificazioni ed integrazioni agli statuti delle comunità montane anche in attesa del riordino di cui all' art. 6, comma 2, della legge n. 142/1990 .


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 22 marzo 1994

Carnieri

[1]

Note della redazione

(1) - 

L'abrogazione è stata confermata dall'art. 40, comma 1, lettera dd), L.R. 24 settembre 2003, n. 18