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Legge regionale 8 giugno 1981,, n.33


LEGGE REGIONALE n.33 del 8 Giugno 1981,

Documento vigente dal 07/04/1994

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 8 Giugno 1981, 33
Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive, alberghiere e all' aria aperta.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 32 del 15/06/1981

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

[ ARTICOLO 1 ] [7]
[ ARTICOLO 2 ] [8]
[ ARTICOLO 3 ] [11]
[ ARTICOLO 4 ] [12]
[ ARTICOLO 5 ] [17]
[ ARTICOLO 6 ] [18]
[ ARTICOLO 7 ] [19]
[ ARTICOLO 8 ] [20]
[ ARTICOLO 9 ] [21]
ARTICOLO 10

Vigilanza. (9)

[ 1. ] [23]

1. L' accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge spetta, per gli esercizi ricettivi alberghieri, alla Giunta regionale che può avvalersi delle Aziende di promozione turistica. [24]

2. L' accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge spetta, per gli esercizi ricettivi all' aria aperta, ai Comuni.

[ 3. ] [25]

3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale va presentato, per le aziende ricettive alberghiere alla Regione dell' Umbria - Ufficio turismo e industria alberghiera - e per le aziende ricettive all' aria aperta, ai Comuni, competenti per territorio. [26]

[22]
ARTICOLO 11

Sanzioni amministrative. (10)

[ 1. ] [28]

1. La licenza di esercizio all' attività di azienda ricettiva alberghiera e all' aria aperta senza la preventiva classificazione da parte della Giunta regionale, ai sensi degli artt. 6 e 7 della LR n. 33/ 1981, è nulla. In tal caso, l' Ufficio turismo - Industria alberghiera della Giunta regionale invita l' Amministrazione comunale a regolarizzare il procedimento amministrativo. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3 milioni:

  • il titolare di azienda ricettiva il quale attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura, non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;  
  • il titolare di azienda ricettiva, il quale ometta di inoltrare denuncia ai sensi del precedente articolo 6;  
  • il titolare di azienda ricettiva, il quale si rifiuti di fornire all' Azienda di promozione turistica, competente per territorio, e al Comune le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi al medesimo fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero;  
  • il titolare di azienda ricettiva il quale non provveda ad evidenziare, nelle insegne poste all' esterno del proprio esercizio, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita;  
  • il titolare di azienda ricettiva che chiuda temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva autorizzazione di cui all' art. 8 della presente legge 
  •  
[29]

2. E' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000 il titolare di azienda ricettiva il quale non provveda, nei termini previsti dalla presente legge, ad effettuare la denuncia del proprio esercizio, corredata degli elementi prescritti.

3. In tutti i casi di recidiva è disposta la chiusura dell' esercizio per un periodo superiore a 30 giorni.

4. E' altresì disposta la chiusura qualora il titolare non sia in possesso della prescritta licenza di esercizio.

5. Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva, in violazione delle norme della presente legge, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000.

[27]
[ ARTICOLO 12 ] [30]
[ ARTICOLO 12 bis ] [31]
[ ARTICOLO 13 ] [32]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 8 giugno 1981

Marri


ALLEGATI:

ALLEGATI OMISSIS

Note sulla vigenza

[7] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[8] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[11] - Abrogazione da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 14 marzo 1994, n. 8.

[12] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[13] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[16] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[17] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[18] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[19] - Abrogazione da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 14 marzo 1994, n. 8.

[20] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[21] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[22] - Abrogazione da: Articolo 109 Comma 1 Lettera s legge Regione Umbria 27 dicembre 2006, n. 18.

[23] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[27] - Abrogazione da: Articolo 109 Comma 1 Lettera s legge Regione Umbria 27 dicembre 2006, n. 18.

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[30] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[31] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 7 marzo 1983, n. 5. - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[32] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

Note della redazione

(1) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(2) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(3) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(4) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(5) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(9) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lettera dd), L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

(10) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lettera dd), L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

(6) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(7) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(8) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).