TITOLO I
ATTIVITA' RICETTIVA EXTRALBERGHIERA
CAPO I
CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI EXTRALBERGHIERI
ARTICOLO 1
Definizione
1.
E' attività ricettiva di tipo extralberghiero quella diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui al presente titolo.
2.
Gli esercizi ricettivi extralberghieri sono classificati, per esigenze di pubblico interesse e ai fini di una corretta ospitalità turistica, in base ai requisiti indicati nelle tabelle allegate.
ARTICOLO 2
Finalità
1.
Il presente titolo disciplina l'attività di gestione di esercizi ricettivi extralberghieri e di annessi servizi turistici e determina i criteri per la loro classificazione, sulla base degli elementi strutturali e dei servizi assicurati.
ARTICOLO 3
Esercizi extralberghieri
1.
Sono esercizi extralberghieri:
a)
country - houses - residenze di campagna;
b)
case e appartamenti per vacanze;
c)
case per ferie;
d)
case religiose di ospitalità ;
e)
centri soggiorno studi;
f)
kinderheimer - centri vacanze per ragazzi;
g)
ostelli per la gioventù ;
h)
rifugi escursionistici;
i)
affittacamere.
ARTICOLO 4
Country - houses
1.
Le country - houses sono esercizi extralberghieri, dotati di camere con eventuale angolo di cottura a/ o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, situati in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivati dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville padronali o casali rurali, inseriti in contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico e dotati di servizi di ristorazione nonchè eventualmente di attrezzatura sportive e ricreative.
2.
L'esercizio dell'attività ricettiva di country - houses è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Azienda di promozione turistica, che acquisisce la seguente documentazione:
a)
domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;
b)
planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, in originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e accompagnata da copia conforme della concessione edilizia;
c)
relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto;
d)
certificato di iscrizione del titolare o gestore o del proposto, al REC - Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della domanda; in casi di società , certificato di iscrizione del legale rappresentante o di un institore dallo stesso preposto;
e)
certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati;
f)
certificato o nulla - osta provvisorio di prevenzione incendi, ai sensi della
legge 7 dicembre 1984, n. 818
e successive modificazioni;
[8]
g)
dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare.
3.
L'Azienda di promozione turistica accerta la regolarità e la completezza della documentazione e verifica, sentito l'Ufficio turismo - industria alberghiera, che nel territorio regionale la denominazione dell'esercizio sia tale da non ingenerare confusione anche con altri esercizi ricettivi o contraddistinti da marchi che prevedono per l'utilizzo di tale denominazione, particolari requisiti. Inoltre, accerta che la denominazione non sia stata attribuita ad altro esercizio ricettivo in attività o ad altro esercizio ricettivo cessato. In quest'ultimo caso, l'uso della denominazione deve essere autorizzato formalmente dal titolare dell'azienda cessata.
4.
L'Istruttoria per la classificazione, a seguito di sopralluogo effettuato da personale dipendente dell'Azienda, si conclude con la proposta tecnica di classificazione alla Giunta regionale, sottoscritta dal direttore dell'Azienda stessa.
5.
La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, la classifica sulla base della proposta trasmessa dall'Azienda di promozione turistica. L'Ufficio turismo - industria alberghiera cura la notifica del provvedimento al Comune e all'Azienda competenti per territorio.
6.
Le country - houses sono classificate in un unica categoria, tenuto conto dei requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella allegato A.
ARTICOLO 5
Case e appartamenti per vacanze
1.
Sono case e appartamenti per vacanze gli esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale e organizzata e continuativa, costituiti da almeno tre unità abitative. Ciascuna unità abitativa è composta da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, destinati all'alloggio di turisti per una permanenza
minima di sette giorni e[9]
massima di tre mesi.
2.
Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, compresi nel prezzo dell'alloggio:
- pulizia unità abitative;
- fornitura di biancheria;
- fornitura costante di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- manutenzione delle unità abitative e degli arredi.
3.
Le case e appartamenti per vacanze devono rispondere ai requisiti igienico - edilizi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.
4.
L'esercizio dell'attività ricettiva di case e appartamenti per vacanze è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Azienda di promozione turistica che acquisisce la seguente documentazione:
a)
domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;
b)
planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, in originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e accompagnata da copia conforme della concessione edilizia;
c)
relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto;
d)
certificato di iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al REC - Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società, certificato di iscrizione del legale rappresentante o di un institore dallo stesso preposto;
e)
certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati;
f)
certificato o nulla - osta provvisorio di prevenzione incendi, ai sensi della
legge 7 dicembre 1984, n. 818
e successive modificazioni;
[10]
g)
dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare.
5.
L'Azienda di promozione turistica accerta la regolarità e la completezza della documentazione e verifica, sentito l'Ufficio turismo - industria alberghiera, che nel territorio regionale la denominazione dell'esercizio sia tale da non ingenerare confusione anche con altri esercizi ricettivi o contraddistinti da marchi che prevedano, per l'utilizzo di tale denominazione non sia stata attribuita ad altro esercizio ricettivo in attività o ad altro esercizio cessato. In quest'ultimo caso, l'uso della denominazione deve essere autorizzato formalmente dal titolare dell'azienda cessata.
6.
L'istruttoria per la classificazione, a seguito di sopralluogo effettuato da personale dipendente dell'Azienda, si conclude con la proposta tecnica di classificazione alla Giunta regionale, sottoscritta dal direttore dell'Azienda stessa.
7.
La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, la classifica sulla base della proposta trasmessa dall'Azienda di promozione turistica. L'Ufficio turismo - industria alberghiera cura la notifica del provvedimento al Comune e all'Azienda competenti per territorio.
8.
Le case e appartamenti per vacanze sono classificate in unica categoria tenuto conto dei requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella allegato B.
ARTICOLO 6
Case per ferie
1.
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi e gestire, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
2.
Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende e assistiti dagli enti di cui al
comma 1
con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
3.
Nelle case per ferie è garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al
comma 1
.
4.
I complessi possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.
ARTICOLO 7
Case religiose di ospitalità
1.
Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono classificate case religiose di ospitalità quelle caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore che offra, a pagamento, ospitalità per un periodo non inferiore a due giorni a chiunque la richieda nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio. A tal fine l'orario di chiusura dell'esercizio al pubblico è fissato alle ore 21.00 nella stagione autunno - invernale e alle ore 22.00 nella stagione primavera - estate.
2.
A questo fine, sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla
legge 20 maggio 198, n.
222.
3.
Non rientrano nella definizione di cui al
comma 1
le case di convivenza religiosa, ancorchè possano esservi ammessi, mediante determinazione discrezionale di chi ne ha la responsabilità , ospiti temporanei nella forma e nella partecipazione alla vita della rispettiva comunità.
4.
Resta fermo l'obbligo degli enti di cui al
comma 2
, ove ne ricorrano i presupposti, a richiedere la diversa classificazione delle strutture da loro dipendenti.
ARTICOLO 8
Requisiti tecnici e igienico - sanitari
1.
Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico - edilizi comunali.
2.
In particolare devono avere:
a)
una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 8 per le camere a un letto, mq 14 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più , per un massimo di 4 posti letto per camera; altezza dei locali secondo le previsioni dei regolamenti di ogni singolo Comune;
b)
1 wc ogni 6 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 10 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
c)
arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia e sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
d)
locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq 25 per i primi 10 posti letto e mq 0,50 per ogni posto letto in più ;
e)
idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni, rispettivamente, dell'ENPI - CEI e dei Vigili del Fuoco;
f)
cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria;
g)
servizio telefonico ad uso comune e servizio citofonico interno.
ARTICOLO 9
Obblighi amministrativi
1.
L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Azienda di promozione turistica, che acquisisce la seguente documentazione:
a)
domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;
b)
dichiarazione delle attrezzature e delle tariffe da praticare;
c)
dichiarazione concernente il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire l'uso delle strutture in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso;
d)
dichiarazione dei periodi di apertura.
2.
L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonchè a coloro che possano utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.
ARTICOLO 10
Centri soggiorno studi
1.
Sono classificati centri soggiorno studi, in unica categoria, gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.
2.
I centri di soggiorno studi sono gestiti da Enti pubblici, Associazioni, Organizzazioni sindacali, soggetti privati, operanti nel settore della formazione.
3.
I centri di cui ai commi 1 e 2 sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in camere dotate dei requisiti minimi previsti per le strutture alberghiere classificate a due stelle ai sensi della
lr 27 gennaio 1993, n. 4
.
ARTICOLO 11
Obblighi amministrativi
1.
L'esercizio dell'attività ricettiva dei centri soggiorno studi è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Azienda di promozione turistica che acquisisce la seguente documentazione;
a)
domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;
b)
planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, in originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e accompagnata da copia conforme della concessione edilizia;
c)
relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto;
d)
certificato di iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al REC - Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società , certificato di iscrizione del legale rappresentante o di un institore dallo stesso preposto;
e)
certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati;
f)
certificato o nulla - osta provvisorio di prevenzione incendi, ai sensi della
legge 7 dicembre 1984, n. 818
e successive modificazioni;
g)
dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare.
2.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate nonchè a coloro che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità cui la stessa è finalizzata.
ARTICOLO 12
Ostelli per la gioventù
1.
Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il pernottamento e un soggiorno non superiore a tre giorni dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani.
[11]
ARTICOLO 13
Kinderheimer - centri di vacanze per ragazzi
1.
Sono classificati centri di vacanza per ragazzi - kinderheimer - quelli caratterizzati dal tipo della clientela - individuata di norma in ragazzi al di sotto dei 14 anni - aperti solitamente nei periodi di vacanze estive e/ o invernali, finalizzati oltre che al soggiorno, allo sviluppo sociale e pedagogico.
2.
Nei centri di vacanza per ragazzi deve essere assicurata inoltre la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico nonchè di personale medico o, tramite specifica convenzione, assistenza sanitaria con medico e/ o struttura sanitaria per le necessità di un pronto intervento.
ARTICOLO 14
Norme comuni per ostelli per la gioventù e per i kinderheimer
1.
Negli ostelli per la gioventù e nei kinderheimer deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture in spazi interni e/ o aperti e servizi che consentano di perseguire le finalità proprie dell'esercizio.
2.
I complessi possono essere, altresì dotati di particolari strutture e servizi che consentano il soggiorno di gruppi, quali servizio di tavola calda, self - service in apposito locale dimensionato in rapporto al numero globale dei posti letto.
3.
Gli ostelli per la gioventù e i kinderheimer devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico - edilizi comunali. In particolare devono avere:
a)
camere a più posti letto con possibilità di posti letto anche sovrapposti del tipo a castello con un minimo di 7 metri cubi a posto letto; altezza dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio di ogni singolo Comune;
b)
1 wc ogni 6 posti letto, 1 doccia ogni 6 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto, nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
c)
arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per ogni camera;
d)
locali polifunzionali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo;
e)
idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni, rispettivamente, all'ENPI - CEI e dei Vigili del Fuoco;
f)
cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria;
g)
servizio telefonico ad uso comune.
4.
L'esercizio dell'attività ricettiva è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Azienda di promozione turistica che acquisisce la seguente documentazione:
a)
domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;
b)
dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare;
c)
dichiarazione concernente il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire l'uso delle strutture in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso;
d)
dichiarazione dei periodi di apertura.
5.
L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate nonchè a coloro che possano utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.
ARTICOLO 15
Rifugi escursionistici
1.
Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate.
2.
I rifugi possono essere gestiti da enti pubblici e da enti e associazioni operanti nel settore dell'escursionismo, nonchè da privati.
3.
I rifugi devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.
4.
In particolare dispongono di:
a)
servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
b)
spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande;
c)
spazio attrezzato per il pernottamento;
d)
alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito;
e)
cassetta di pronto soccorso;
f)
telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, apparecchiatura di radio - telefono o similare.
5.
Qualora vi sia la possibilità , i servizi di cui al
comma 4
, dovranno essere posti in locali separati e il rifugio dovrà disporre di locale di fortuna sempre aperto, nonchè di servizi igienico - sanitari.
6.
I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico - sanitari previsti per gli ostelli della gioventù con la sola eccezione del locale di soggiorni, dovendo essere dotata la struttura semplicemente di un locale comune utilizzabile anche per il consumo di alimenti e bevande.
7.
L'esercizio dell'attività dei rifugi escursionistici è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Azienda di promozione turistica.
8.
Alla domanda di autorizzazione è allegato un prospetto esterno, una planimetria dei locali e una relazione tecnico - descrittiva del fabbricato che indica: altitudine della località , tipo di costruzione, vie d'accesso, dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare, dichiarazione dei periodi di apertura.
9.
L'ente o il privato proprietario del rifugio, all'atto della richiesta dell'apertura, deve indicare il nominativo del custode o del gestore che deve sottoscrivere la domanda per accettazione.
10.
L'Azienda di promozione turistica accerta che il custode sia a conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini e che sia in possesso delle cognizioni necessarie per effettuare un primo intervento di pronto soccorso.
ARTICOLO 16
Esercizi di affittacamere
1.
Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano ospitalità ,
per un periodo non inferiore a sette giorni,[13]
in non più di sei camere per dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile.
2.
Sono altresì qualificati affittacamere coloro i quali affittano abitualmente non più di due appartamenti mobiliati per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per dodici posti letto.
3.
Eventuale deroga all'obbligo di permanenza di almeno sette giorni può essere concessa, per periodi determinati ed in occasione di particolari situazioni, richiedenti ulteriore disponibilità ricettiva, dalla Giunta regionale a seguito di motivata richiesta della competente Azienda di promozione turistica.
[14]
4.
La deroga di cui al
comma 3
può essere altresì concessa per tutto l'arco dell'anno solo agli affittacamere che esercitano attività ricettiva in località ricompresse in territori comunali privi di ricettività alberghiera.
[15]
5.
Gli affittacamere sono classificati in unica categoria, tenendo conto dei requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella allegato C.
6.
I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico - edilizie previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico - edilizio comunale.
7.
L'esercizio dell'attività ricettiva è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria per la classificazione espletata dall'Azienda di promozione turistica che acquisisce la seguente documentazione:
a)
domanda contenente le generalità del richiedente e l'ubicazione dell'immobile in cui si intende svolgere l'attività :
b)
planimetria dell'immobile;
c)
certificato di abitabilità rilasciato dal sindaco;
d)
dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare.
8.
L'istruttoria per la classificazione, a seguito di sopralluogo effettuato da personale dipendente dell'Azienda di promozione turistica, si conclude con la proposta tecnica di classificazione dell'Azienda stessa.
9.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività , rilasciata dal Comune, deve indicare:
a)
generalità del dichiarante;
b)
numero ed ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
c)
numero dei posti letto;
d)
servizi igienici a disposizione degli ospiti.
10.
Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività è trasmesso da parte del Comune competente all'Azienda di promozione turistica.
Capo II
NORMATIVA COMUNE SUGLI ESERCIZI RICETTIVI EXTRALBERGHIERI
ARTICOLO 17
Accertamento dei requisiti
1.
Il Comune provvede al rilascio della autorizzazione per le attività ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che:
a)
sussistano i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del TULPS approvato con
rdl 18 giugno 1931, n. 773
;
b)
sussistano i requisiti igienico - sanitari previsti dalle norme vigenti.
2.
E' fatto obbligo ai gestori delle attività ricettive extralberghiere, per quanto di rispettiva competenza, di esporre:
a)
nei locali adibiti all'esercizio delle attività , l'autorizzazione all'esercizio dell'attività stessa e la tabella indicante il prezzo del servizio;
b)
in ciascuna camera o appartamento, i cartellini dei prezzi.
ARTICOLO 18
Comunicazione dei provvedimenti
1.
Il Comune dà immediata comunicazione agli Uffici turismo - industria alberghiera e bilancio - servizio tributi della Regione, nonchè all'Azienda di promozione turistica competente per territorio, del rilascio delle autorizzazioni per le attività ricettive di cui al Titolo I della presente legge, nonchè delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni di cui all'
art. 20
.
2.
L'Azienda di promozione turistica trasmette alla Regione, Ufficio turismo - industria alberghiera, riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.
ARTICOLO 19
Variazioni di capacità ricettiva e della titolarità dell'esercizio
1.
Le istanze per le variazioni della capacità ricettiva dell'esercizio sono presentate all'Azienda di promozione turistica che ne cura l'istruttoria, con la procedura di classificazione prevista per ciascuna tipologia.
2.
Il Comune competente autorizza la variazione di titolarità dell'esercizio e ne dà comunicazione all'Azienda di promozione turistica.
ARTICOLO 20
Diffida, sospensione, revoca e cessazione
1.
L'autorizzazione ad esercitare le attività ricettive extralberghiere, da rinnovarsi annualmente su domanda, previo adempimento degli obblighi tributari previsti dalla normativa vigente, può essere revocata dal Comune venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio, o quando l'attività sia ritenuta contraria agli scopi per cui viene autorizzata oppure per motivi di pubblica sicurezza.
2.
Nei casi di irregolarità minori il Comune può procedere alla diffida o alla sospensione temporanea dell'autorizzazione.
3.
Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne tempestiva comunicazione al Comune.
4.
Il periodo di sospensione temporanea della attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune, per fondati motivi, per altri sei mesi; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.
ARTICOLO 21
Rilevazioni statistiche
1.
E' fatto obbligo al titolare o gestore dell'attività ricettiva di denunciare, mediante trasmissione di apposito mod. ISTAT, l'arrivo e la presenza di ciascun ospite alla Azienda di promozione turistica competente per territorio. La denuncia va effettuata con cadenza mensile secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 22
Vigilanza
1.
L'accertamento delle violazioni connesse all'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera è espletato dall'Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale, tramite le Aziende di promozione turistica.
2.
Le fattispecie amministrativamente sanzionabili sono determinate con legge regionale.
ARTICOLO 23
Disposizioni finali
1.
E' fatta salva l'osservanza delle norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, ed in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi e infortuni, la tutela igienico - sanitaria e l'uso e la tutela del suolo.
Titolo II
ATTIVITA' RICETTIVA ALL'ARIA APERTA
Capo I
CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA
ARTICOLO 24
Definizione
1.
E'attività ricettiva all'aria aperta quella diretta alla produzione dei servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui al presente titolo.
2.
Gli esercizi ricettivi all'aria aperta sono classificati, per esigenze di pubblico interesse e ai fini di una corretta ospitalità turistica, in base ai requisiti indicati nelle Tabella allegate D ed E.
ARTICOLO 25
Finalità
1.
Il presente titolo disciplina le imprese turistiche che svolgono un'attività professionale organizzata di gestione di aziende ricettive all'aria aperta e di annessi servizi turistici e determina i criteri per la loro classificazione, sulla base degli elementi strutturali e dei servizi assicurati.
ARTICOLO 26
Esercizi all'aria aperta
1.
Sono esercizi ricettivi all'aria aperta:
a)
villaggi turistici;
b)
campeggi.
2.
I villaggi turistici sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio all'interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in unità abitative quali tukul, bungalows, gusci, anche vincolate saldamente al suolo.
3.
I campeggi sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, roulottes, campers, autocaravans, motorhomes, purchè tali mezzi autonomi di pernottamento siano trasportabili senza ricorrere al regime normativo previsto per i trasporti eccezionali.
4.
Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purchè in misura non superiore al venti per cento delle unità abitative autorizzate. I requisiti obbligatori delle piazzole sono quelli di cui alla Tabella allegato E per il rispettivo livello di classificazione.
5.
Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulottes, tukuls, bungalows, gusci, anche vincolati saldamente al suolo, o unità abitative proprie dei villaggi turistici installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali, purchè in misura non superiore al venti per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.
[17]
ARTICOLO 27
Classificazione
1.
I campeggi sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con una, due, tre e quattro stelle.
2.
I villaggi turistici sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con due, tre e quattro stelle.
3.
Il numero delle stelle viene attribuito sulla base del possesso di tutti i requisiti di cui alle Tabelle allegate D e E.
4.
Gli esercizi all'aria aperta hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno, accanto alla propria denominazione, il numero di stelle corrispondenti alla classifica attribuita.
ARTICOLO 28
Procedura di classificazione
1.
Chi intende aprire un servizio ricettivo all'aria aperta deve presentare apposita istanza all'Azienda di promozione turistica, corredata dalla seguente documentazione:
a)
domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;
b)
planimetria dell'immobile in originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e firmata dal responsabile del progetto, con il riferimento ai dati relativi alla concessione edilizia e con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i locali e gli impianti;
c)
relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto;
d)
certificato di iscrizione del titolare o del gestore al REC - Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società , certificato di iscrizione del legale rappresentante o di un institore dallo stesso preposto;
e)
certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi;
f)
certificato di prevenzione incendi o nulla - osta provvisorio ai sensi della
legge 7 dicembre 1984, n. 818
e successive modificazioni;
[19]
g)
dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare.
2.
L'Azienda di promozione turistica accerta la regolarità e la completezza della documentazione e verifica, sentito l'Ufficio turismo - industria alberghiera, che nel territorio regionale la stessa denominazione o denominazione simile tale da ingenerare confusione non sia stata attribuita ad altro esercizio ricettivo in attività o ad altro esercizio cessato. In quest'ultimo caso, l'uso della denominazione deve essere formalmente autorizzato dal titolare dell'esercizio cessato.
3.
L'istruttoria per la classificazione, previo sopralluogo effettuato da personale dell'Azienda di promozione turistica, si conclude con la proposta tecnica di classificazione alla Giunta regionale, sottoscritta dal direttore dell'Azienda.
4.
La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, la classifica sulla base della proposta trasmessa dall'Azienda di promozione turistica. L'Ufficio turismo - industria alberghiera cura la notifica del provvedimento al Comune e all'Azienda.
5.
La licenza di esercizio è rilasciata dal Comune nel cui territorio ha sede l'esercizio ricettivo, su istanza del titolare o del gestore e previa acquisizione del provvedimento di attribuzione della classifica. La licenza deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classifica attribuita, alla capacità ricettiva autorizzata, al periodo di apertura annuale o stagionale. Il provvedimento, in copia conforme all'originale, è trasmesso all'Azienda di promozione turistica e all'Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale.
6.
Qualora entro sessanta giorni dalla data del provvedimento di attribuzione da parte della Giunta regionale della classifica, il Comune non abbia rilasciato la licenza di esercizio e ne abbia dato comunicazione all'Ufficio turismo - industria alberghiera, la classifica è revocata.
ARTICOLO 29
Variazione di capacità ricettiva e della titolarità dell'esercizio
1.
Le istanze per variazioni della capacità ricettiva dell'esercizio devono essere presentate all'Azienda di promozione turistica che ne cura l'istruttoria, con la procedura di cui all'
art. 28
e con la documentazione di cui alle lett. a), b), c), e), f), g) del
comma 1
dello stesso articolo.
2.
Il Comune competente autorizza la variazione della titolarità dell'esercizio e ne dà comunicazione all'Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale e all'Azienda di promozione turistica.
3.
Per le variazioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, su proposta dell'Azienda, delibera il provvedimento di presa d'atto.
ARTICOLO 30
Revisione di classifica
1.
Qualora si verifichino variazioni strutturali, di servizi o di requisiti tali da comportare l'attribuzione di una diversa classificazione, la Giunta regionale adotta un nuovo provvedimento di classificazione, su proposta dell'Azienda di promozione turistica con le procedure di cui al
comma 3 dell'art. 28
.
ARTICOLO 31
Chiusura temporanea degli esercizi all'aria aperta
1.
I villaggi turistici e i campeggi assumono la denominazione aggiuntiva " A" (annuale) quando sono aperti sia per la stagione estiva che per quella invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno.
2.
Il titolare o il gestore che intenda chiudere il proprio esercizio o parte di esso per un periodo limitato di tempo, deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Comune che decide, tenuto conto delle esigenze turistico - ricettive della località , sentita l'Azienda di promozione turistica.
3.
Il Comune trasmette copia dell'autorizzazione alla chiusura temporanea alla Giunta regionale - Ufficio turismo - industria alberghiera.
ARTICOLO 32
Periodo di validità della classificazione
1.
La classificazione ha durata quinquennale a partire dal 1 gennaio.
2.
Per gli esercizi all'aria aperta che hanno iniziato l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.
3.
La Giunta regionale non procede a revisioni di classifica negli ultimi sei mesi del quinquennio.
4.
Le operazioni di riclassificazione sono espletate nel semestre precedente alla scadenza del quinquennio.
ARTICOLO 33
Rilevazioni statistiche
1.
Al solo fine della rilevazione statistica del movimento turistico, i titolari o i gestori degli esercizi ricettivi all'aria aperta trasmettono con cadenza mensile, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, all'Azienda di promozione turistica competente per territorio, l'apposito modello ISTAT riferito esclusivamente alle sole persone alloggiate.
ARTICOLO 34
Mini aree di sosta
1.
Sono mini aree di sosta le aree che, realizzate da enti locali e destinate al campeggio itinerante, rurale ed escursionistico, abbiano un massimo di trenta piazzole e svolgano la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche.
2.
Le mini aree di sosta sono classificate ad "una stella" ed hanno i requisiti obbligatori di cui alla Tabella allegato E.
ARTICOLO 35
Vigilanza
1.
L'accertamento delle violazioni connesse all'esercizio dell'attività ricettiva all'aria aperta è espletato dall'Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale che può avvalersi delle Aziende di promozione turistica.
2.
Le fattispecie amministrativamente sanzionabili sono determinate con legge regionale.
ARTICOLO 36
Compatibilità urbanistica
1.
Gli interventi agli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta, disciplinati dalla presente legge, devono essere autorizzati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali e delle previsioni degli strumenti urbanistici regionali, comprensoriali e comunali.
2.
Gli interventi di cui al comma precedente, qualora riguardino il recupero e la riqualificazione di edifici o complessi edilizi esistenti nelle zone omogenee A, D, E, F di cui al DM 2 aprile 1968, così come definite negli strumenti urbanistici comunali, sono attuati esclusivamente previa approvazione di piano particolareggiato esecutivo di cui alla
legge 17 agosto 1942, n. 1150
o piano di recupero di cui alla
legge 5 agosto 1978, n. 457
.
3.
Le attività ricettive extralberghiere e all'aria aperta che siano oggetto di nuova previsione di zone negli strumenti urbanistici generali dei Comuni, devono essere disciplinate in zone omogenee del tipo D, destinate ad impianti produttivi turistici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'
art. 3 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53
e dell'
art. 22
delle norme attuative del Piano Urbanistico Territoriale approvato con
legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52
o in zone F, destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 2 aprile 1968. La Giunta regionale, con proprio atto, emana, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, direttive e criteri operativi ai Comuni per la compatibilità urbanistica delle attività disciplinate con la presente legge.
[21]
ARTICOLO 37
Disciplina tributaria
1.
L'autorizzazione per l'esercizio di attività ricettive extralberghiere e all'aria aperta è soggetta alle tasse sulle concessioni regionali di cui alla
lr 28 maggio 1980, n. 57
, e successive modifiche ed integrazioni.
2.
Per gli adempimenti di cui all'
art. 2
della
lr 28 maggio 1980, n. 57
, i seguenti esercizi, ai soli fini tributari, sono equiparati:
a)
le country - houses alle strutture ricettive alberghiere classificate a due stelle;
b)
i centri soggiorno studi alle strutture alberghiere classificate a due stelle;
c)
le "case e appartamenti per vacanze" e i "rifugi escursionistici" alla tipologia "altri allestimenti in genere";
d)
le "case religiose di ospitalità" alle "case per ferie";
e)
i "kinderheimer" agli "ostelli per la gioventù";
f)
le "mini aree di sosta" ai campeggi classificati ad una stella.
ARTICOLO 38
Disposizioni transitorie
1.
Il periodo di validità della classificazione degli esercizi ricettivi all'aria aperta scade il 31 dicembre 1994.
2.
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la competente Azienda di promozione turistica provvede a richiedere ed acquisire dai titolari o gestori delle aziende ricettive extralberghiere e all'aria aperta, già autorizzate ai sensi della precedente normativa, la documentazione integrativa ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.
3.
Per gli esercizi extralberghieri e all'aria aperta, fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al
comma 2 dell'art. 22
e
comma 2 dell'art. 35
si applicano le disposizioni di cui agli artt. 15 della
legge regionale 14 aprile 1987, n. 23
e 27 e 28 della
legge regionale 13 agosto 1987, n. 39
.
ARTICOLO 39
Abrogazione della precedente normativa
1.
Gli artt. 3 e 7 della
legge regionale 8 giugno 1981, n. 33
"Disciplina della classificazione delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta"e gli artt. 9, 10, 11 e 12 della
legge regionale 14 aprile 1987, n. 23
"Integrazioni e modificazioni alla
lr 8 giugno 1981, n. 33
. Disciplina della classificazione delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta" sono abrogat
i.
2.
Gli artt. 1, 4, 5, 8, 9, 12, 12/ bis e 13 della
legge regionale 8 giugno 1981, n. 33
e gli artt. 1, 5, 6, 7, 8, 13, della
legge regionale 14 aprile 1987, n. 23
sono abrogati per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta
.
3.
La
legge regionale 13 agosto 1987, n. 39
"Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" e la tabella allegato A sono abrogate.