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Legge regionale 10 maggio 1994, n. 13


LEGGE REGIONALE n.13 del 10 maggio 1994

Date di vigenza

02/06/1994 entrata in vigore mostra documento vigente dal 02/06/1994
15/08/1996 abrogazione mostra documento vigente dal 15/08/1996

Documento vigente dal 02/06/1994

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 10 maggio 1994 ,n. 13
Regolamentazione delle attività delle Associazioni turistiche Pro - loco della regione.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 21 del 18/05/1994

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Attività delle Associazioni turistiche Pro - loco

1. La Regione riconosce le Associazioni " Pro - loco" quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica volta in particolare a realizzare:

a) iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione turistica delle località e delle risorse culturali ed ambientali locali;

b) iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;

c) assistenza ed informazione ai turisti;

d) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del turismo.

ARTICOLO 2

Albo regionale

1. Presso la Giunta regionale dell'Umbria - Ufficio turismo industria alberghiera - è istituito l'Albo regionale delle Associazioni turistiche" Pro - loco".

2. L'iscrizione all'Albo è condizione per:

a) partecipare alla designazione del rappresentante delle Pro - loco in seno al Consiglio di amministrazione dell'Azienda competente per territorio;

b) partecipare al finanziamento regionale per la realizzazione del programma di attività.

3. Per l'iscrizione all'Albo devono concorrere le seguenti condizioni:

a) che la località dove viene istituita la Pro - loco sia in possesso di caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, climatiche o paesaggistiche e/ o di tradizioni nel settore dell'artigianato e della produzione tipica locale atte a promuoverne la valorizzazione turistica;

b) che la costituzione della Pro - loco sia avvenuta con atto pubblico da almeno due anni e con le procedure previste dal codice civile ;

c) che lo statuto della Pro - loco sia informato a criteri di democraticità e trasparenza;

d) che nella stessa località non esista già altra Proloco riconosciuta ai sensi della presente legge.

ARTICOLO 3

Modalità di iscrizione all'Albo regionale

1. La Pro - loco interessata alla iscrizione all'Albo regionale presenta apposita domanda all'Azienda di promozione turistica competente per territorio, corredata della copia dell'atto costitutivo, dello statuto e di una relazione dalla quale risulti che l'attività svolta sia rispondente a quanto espressamente previsto all' art. 1 e ricorrano i requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 2 .

2. L'Azienda di promozione turistica richiede al Comune competente per territorio il parere sulla domanda di iscrizione all'Albo, assegnando un termine non superiore a 40 giorni, decorso inutilmente il quale il parere si intende favorevole.

3. L'Azienda di promozione turistica entro 30 giorni dall'acquisizione del parere comunale trasmette la proposta di iscrizione, corredata dal parere comunale nonchè dalle proprie valutazioni in merito, alla Giunta regionale - Ufficio turismo - industria alberghiera. La Giunta regionale adotta le determinazioni di competenza in ordine all'iscrizione all'Albo entro 30 giorni da ricevimento della proposta dell'Azienda di promozione turistica.

4. Al Consiglio di amministrazione delle Aziende di promozione turistica compete deliberare:

a) sulle iscrizioni e cancellazioni dall'Albo regionale di cui all' art. 2 ;

b) sulla erogazione di eventuali contributi alle Proloco e sulle determinazioni in ordine alle relative rendicontazioni.

5. Qualora il Consiglio non riesca a deliberare entro 40 giorni dalla convocazione, in ordine alla materia di cui al comma precedente delibera l'organo esecutivo dell'Azienda di promozione turistica.

ARTICOLO 4

Cancellazione dall'Albo

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Azienda di promozione turistica competente, dispone la cancellazione della Pro - loco dall'Albo regionale per:

a) il venir meno del requisito previsto dall' art. 2, comma 3, lett. c) ;

b) attività non conforme alle finalità di cui all' art. 1 ;

c) non aver svolto alcuna attività nell'anno precedente.

ARTICOLO 5

Disciplina attuativa

1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà ad emanare un regolamento diretto a disciplinare la tenuta dell'Albo.

ARTICOLO 6

Programmi di attività e finanziamenti

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Associazioni turistiche Pro - loco iscritte all'Albo regionale fanno pervenire all'Azienda di promozione turistica competente per territorio, il programma di attività , il relativo bilancio preventivo ed il rendiconto dell'attività svolta nel precedente esercizio.

2. Le Aziende di promozione turistica, valutata l'attività di ciascuna Pro - loco iscritta all'Albo, e sulla base delle disponibilità del proprio bilancio, contribuiscono alla realizzazione dei programmi di attività di ciascuna Pro - loco anche con interventi finanziari.

ARTICOLO 7

Contributi regionali alle Aziende di promozione turistica per l'attività delle Pro - loco

1. La Giunta regionale, annualmente, nell'ambito del finanziamento dei programmi di attività e dei bilanci previsione, tenuto conto delle motivate proposte espresse dalle Aziende di promozione turistica, assegna alle aziende stesse contributi finalizzati alle attività delle Pro - loco.

2. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all' art. 9 la Giunta regionale può erogare contributi sulla base della presentazione di appositi programmi di attività , anche relativamente a proposizioni di Pro - loco tra loro convenzionate ovvero di organizzazione regionale o provinciale delle medesime.

3. Le istanze volte al conseguimento dei benefici di cui al comma precedente sono inoltrate, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla Giunta regionale.

4. La rendicontazione delle spese effettuate ai sensi del presente articolo è trasmessa, a cura dei soggetti beneficiari, entro il 28 febbraio di ciascun anno, all'Azienda di promozione turistica competente per territorio per i casi di cui al comma 1 , alla Giunta regionale per i casi di cui ai commi successivi del presente articolo

ARTICOLO 8

Abrogazione

1. E' abrogata la legge regionale 25 gennaio 1989, n. 9 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento delle Associazioni turistiche Pro - loco della Regione".

ARTICOLO 9

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 150.000.000 con iscrizione al cap. 5302, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato " Contributo alle Aziende di promozione turistica per la realizzazione dei programmi di attività delle Associazioni turistiche Proloco iscritte all'Albo regionale".

2. Per gli anni dal 1995 in poi l'entità della spesa sarà determinata con leggi di bilancio a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

ARTICOLO 10

Norma transitoria

1. Le Associazioni turistiche Pro - loco che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già iscritte all'Albo regionale di cui alla legge regionale 25 gennaio 1989, n. 9 , conservano l'iscrizione.

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della stessa.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 10 maggio 1994

Carnieri

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