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Legge regionale 12 agosto 1994, n. 28


LEGGE REGIONALE n.28 del 12 Agosto 1994

Date di vigenza

09/09/1994 entrata in vigore mostra documento vigente dal 09/09/1994
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 09/09/1994

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 12 Agosto 1994 ,n. 28
Modificazioni ed integrazioni della LR 15 aprile 1992, n. 8 . Norme regionali per la limitazione dell'infezione da HIV (Human Immunodeficiency Virus) e del fenomeno dell'abbandono delle siringhe usate.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 38 del 25/08/1994

Il Consiglio regionale ha approvato. il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. All' art. 1 della LR 15 aprile 1992, n. 8 , dopo le parole " dall'art' " e prima delle parole " dello Statuto ", il numero 6 è così sostituito: " 7 ".

Art. 2

1. L' art. 2 della LR 15 aprile 1992, n. 8 , è così sostituito:
 
" Art. 2 (Acquisto ed installazione di distributori)
 
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, le Unità sanitarie locali d'intesa con i Comuni interessati, provvedono all'acquisto ed alla installazione nel proprio territorio di distributori scambiatori automatici di siringhe momouso e di distributori automatici di profilattici.
 
2. L'installazione dei distributori di cui al comma 1 è inoltre disposta, d'intesa con le autorità competenti, negli Istituti di prevenzione e pena, nelle Caserme, negli Istituti di scuola media superiore e nelle Università , salvaguardando le esigenze di riservatezza dei soggetti utilizzatori.
 
3. In particolare per gli interventi programmati nei confronti delle realtà scolastiche, l'intesa di cui al comma 2 dovrà prevedere metodologie, procedure anche finanziarie e di informazione capaci di determinare le più ampie convergenze tra le autorità scolastiche, le famiglie e gli studenti
"

Art. 3

1. Il comma 1 dell'art. 3 della LR 15 aprile 1992, n. 8 , è così sostituito: " 1. I Comuni interessati provvedono alla gestione dei distributori di cui all'art. 2 mediante le farmacie comunali, siano esse associate in aziende che direttamente gestite ".

Art. 4

1. Dopo l' art. 4 della LR 15 aprile 1992, n. 8 , è aggiunto il seguente:
 
" Art. 4 / bis (Conferenza regionale permanente)
 
1. E' istituita la "Conferenza regionale permanente per la tossicodipendenza da droga, sostanze stupefacenti o psicotrope"
, con compiti di informazione, consultazione, studio e raccordo delle attività di prevenzione, cura e recupero socio - sanitario, svolte in tutto il territorio della regione in materia di tossicodipendenza.
 
2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
 
3. La Conferenza si compone di un rappresentante per ogni Unità sanitaria locale; di un rappresentante per ogni Comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e di tre rappresentanti degli altri Comuni, designati dall'ANCI; di un rappresentante per Provincia; di cinque rappresentanti scelti della Giunta regionale, sulla base di oggettivi criteri di rappresentatività con particolare riguardo alla consistenza ed alla territorialità, fra quelli designati dalle Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale di cui all' art. 2 della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 ; di tre rappresentanti designati dalle Comunità terapeutiche; di dieci rappresentanti, degli studenti eletti negli organismi rappresentativi degli Istituti superiori e universitari, designati dai rispettivi organi collegiali e scelti dalla Giunta regionale sulla base di oggettivi criteri di rappresentatività con particolare riguardo alla loro consistenza ed alla territorialità.
 
4. La nomina dei componenti la Conferenza è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
 
5. Alla Conferenza sono invitati i responsabili dei competenti uffici delle amministrazioni statali interessate alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze. 6. La Conferenza dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio regionale. 7. La Conferenza adotta un regolamento interno con cui disciplina il proprio funzionamento.
"

Art. 5

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di L. 300.000.000 sia in termini di competenza che di cassa.

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con parte dello stanziamento appositamente previsto all'esistente cap. 7286 dello stato di previsione della spesa mediante utilizzo del Fondo sanitario nazionale annualmente assegnato alla Regione Umbria.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell' Umbria.

Perugia, 12 agosto 1994

Carnieri

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