ARTICOLO 1
Finalità
1.
La presente legge, nel quadro della normativa statale e comunitaria, fissa i criteri e le modalità per limitare i fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori addetti ai cantieri edili ed in particolare disciplina gli adempimenti necessari per il rispetto delle norme statali di tutela della sicurezza dei lavoratori.
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione
1.
La presente legge si applica per l'esecuzione di lavori pubblici di qualsiasi importo, nonchè di lavori edili intrapresi su commissione di privati nei casi individuati all'
art. 5
.
ARTICOLO 3
Adempimenti e garanzia della sicurezza
1.
La prevenzione e la sicurezza nella esecuzione di un'opera pubblica o privata sono garantite sin dalla fase progettuale.
2.
Le imprese, ai fini dell'esecuzione dei lavori di cui all'
art. 2
, predispongono il piano di sicurezza di cui al
comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55
, sulla base delle caratteristiche del cantiere considerato nella sua interezza, nonchè in relazione al tipo ed alle fasi di lavorazione, conformemente alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
[6]
3.
Nell'ipotesi di subappalto, associazione temporanea di imprese o di consorzi, si applicano le disposizioni di cui al
comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55
e delle relative disposizioni di attuazione.
ARTICOLO 4
Adempimento contrattuale
1.
La redazione e le prescrizioni del piano di sicurezza fanno parte degli obblighi assunti dall'impresa con la sottoscrizione del contratto di esecuzione di lavoro
pubblico[8]
.
ARTICOLO 5
Edilizia privata
1.
Nelle costruzioni da eseguirsi su commissione di privati il piano di sicurezza è redatto per le lavorazioni di cui all'
art. 33, DPR 19 marzo 1956, n. 303
, nonchè qualora i lavori presentino rischi per:
a)
instabilità dei versanti accertata in preventive indagini geologiche;
b)
sprofondamento o caduta libera da altezza superiore a cinque metri;
c)
prossimità di linee elettriche di media o alta tensione;
d)
lavorazioni in sotterraneo o in pozzi, ovvero che comportino rischi di annegamento;
e)
scavi in trincea di profondità superiore a due metri;
f)
sbancamenti con fronte di scavo di altezza superiore a quattro metri;
g)
uso di esplosivo;
h)
montaggio e smontaggio di strutture prefabbricate.
ARTICOLO 6
Contenuti del piano
1.
Il piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori contiene:
a)
l'identificazione dell'impresa contraente e del direttore tecnico responsabile del rispetto del piano ai sensi del
comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55
;
b)
l'ubicazione del cantiere con identificazione della viabilità limitrofa, nonchè delle eventuali infrastrutture e delle aree geologicamente instabili individuate nell'ambito territoriale interessato dal cantiere;
c)
l'elencazione e descrizione dei macchinari, delle apparecchiature, delle strutture provvisionali ed in genere degli impianti da utilizzarsi nel cantiere, con indicazione delle attestazioni e delle documentazioni d'obbligo relative all'uso degli stessi;
d)
l'indicazione dei mezzi di protezione individuali e collettivi a disposizione delle maestranze;
e)
l'indicazione, ai fini della sicurezza, dei modi e dei tempi previsti per l'esecuzione dell'opera e delle misure anche individuali da adottare in ciascuna fase a garanzia della sicurezza dei lavoratori;
f)
l'indicazione delle fasi di lavorazione in cui sono utilizzati materiali e sostanze pericolose e nocive e delle relative cautele da adottare;
g)
una relazione tecnica contenente la descrizione dell'organizzazione del cantiere con riferimento alle situazioni limitrofe, alla collocazione ed alla movimentazione dei materiali, dei mezzi e delle persone addette ai lavori; all'installazione ed utilizzo di attrezzi, macchine ed opere provvisionali; alla realizzazione degli impianti di distribuzione di energia;
h)
la planimetria generale del cantiere dalla quale risultino le aree di stoccaggio, l'ubicazione e le aree di ingombro dei macchinari, i trasporti ed i flussi, nonchè le aree destinate ai servizi.
2.
La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce il modello di piano.
ARTICOLO 7
Procedura per la trasmissione del piano di sicurezza
1.
Nei casi di realizzazione di opera pubblica il piano della sicurezza nel cantiere, predisposto dall'impresa esecutrice ai sensi dell'
art. 6
, è trasmesso contestualmente all'amministrazione committente ed alla Unità sanitaria locale competente per territorio all'atto del verbale di consegna dei lavori, ovvero entro il termine in quella sede concordato, purchè antecedente all'inizio dei lavori stessi.
2.
Nei casi previsti dall'
art. 5
, l'impresa esecutrice è tenuta a predisporre il piano di sicurezza dei lavoratori e ad inviarlo, all'atto dell'inizio dei lavori, alla Unità sanitaria locale competente per territorio.
3.
Copia del piano di sicurezza è conservata nel cantiere, a cura dell'impresa, a disposizione dei soggetti preposti al controllo ai sensi della normativa vigente.
[9]
ARTICOLO 8
Modifiche al piano di sicurezza
1.
Prima di dare attuazione, nel corso dei lavori, ad eventuali modifiche al piano di sicurezza di cui all'
art. 3
, l'impresa esecutrice è tenuta a trasmettere all'amministrazione committente ovvero alla Unità sanitaria locale competente per territorio nei casi previsti dall'
art. 5
, idonea documentazione integrativa.
2.
Le previsioni contenute nelle modifiche al piano di sicurezza hanno efficacia dal momento della loro trasmissione ai soggetti di cui al
comma 1
.
[10]
ARTICOLO 9
Integrazioni e prescrizioni
1.
L'Unità sanitaria locale, entro trenta giorni dal ricevimento del piano, accerta che questo sia compilato in ogni sua parte e dispone le opportune integrazioni e prescrizioni, dandone comunicazione all'impresa.
2.
L'Unità sanitaria locale, nel termine di cui al
comma 1
, dà comunicazione alla stazione committente dei casi di rilevante inadempienza nella compilazione del piano.
[12]
ARTICOLO 10
Comunicazioni inizio lavori delle amministrazioni comunali
1.
Le amministrazioni comunali danno notizia alle Unità sanitarie locali competenti per territorio delle comunicazioni d'inizio lavori a loro pervenute in relazione alle concessioni edilizie rilasciate.
ARTICOLO 11
Obbligo dell'impresa esecutrice di tenuta dei documenti
1.
L'impresa esecutrice custodisce in cantiere a disposizione dei soggetti preposti al controllo i seguenti documenti quotidianamente aggiornati:
a)
libro matricola dell'impresa che esegue i lavori o di quelle che comunque operano nel cantiere;
b)
copia delle autorizzazioni al subappalto previste dalla vigente normativa;
c)
foglio giornaliero delle presenze;
ARTICOLO 12
Intesa tra le parti
1.
Prima dell'inizio dei lavori, pubblico o privato, il cui importo sia superiore a lire due miliardi e nei casi di lavorazioni ritenute di particolare rischio, i
committenti promuovono[15]
incontri con l'Unità sanitaria locale, l'Amministrazione comunale, l'Ispettorato del lavoro, i sindacati dei lavoratori e le imprese tenute all'esecuzione dei lavori al fine di:
a)
valutare i rischi connessi alle caratteristiche dell'opera da eseguire;
b)
dare comunicazione dei tempi di realizzazione dell'opera da parte dell'impresa, delle tecnologie utilizzate, del numero presumibile dei lavoratori occupati, nonchè delle opere da eseguirsi non direttamente dall'impresa.
2.
Entro trenta giorni dall'inizio dei lavori le associazioni comunicano la designazione, ad opera delle associazioni sindacali, dei delegati di cantiere ai quali è altresì affidato il compito di evidenziare le esigenze di sicurezza e di salute all'interno del cantiere da tutelare.
ARTICOLO 13
Acquisizione ed elaborazione dei dati
1.
Al fine di favorire la conoscenza dei processi di trasformazione edilizia nel territorio e di garantire l'efficacia delle attività di vigilanza degli organi di competenza, l'Osservatorio regionale delle opere pubbliche, di cui all'
art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19
e successive modificazioni ed integrazioni, acquisisce, organizza ed elabora i dati trasmessi dai Comuni relativi alla quantità ed al tipo di concessioni e di autorizzazioni rilasciate, alla volumetria delle opere di nuova costruzione e di recupero, alla ubicazione ed alle caratteristiche dei cantieri edili aperti, nonchè ogni altro dato ritenuto utile, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale d'intesa con l'Associazione nazionale comuni d'Italia dell'Umbria.
2.
I risultati dell'operazione di cui al
comma 1
sono trasmessi periodicamente ai soggetti preposti al controllo ed agli altri comunque interessati che ne facciano richiesta.
[17]
ARTICOLO 14
Compiti del direttore tecnico di cantiere in materia di sicurezza
1.
Il direttore tecnico del cantiere, ai sensi del
comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55
, è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte delle imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera.
2.
Nel caso di opere di particolare rilevanza tecnico - esecutiva, ovvero per appalti di importo superiore a cinque milioni di ECU, l'amministrazione appaltante può stabilire nel bando di gara la qualifica professionale del direttore tecnico di cantiere.
3.
Prima dell'inizio dei lavori e nel caso di cui al
comma 5
, il direttore tecnico sottoscrive il piano di sicurezza debitamente redatto, valutandone l'attuabilità.
4.
L'impresa garantisce la copertura del ruolo di direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori.
5.
Ogni sostituzione del direttore tecnico del cantiere è comunicata entro dieci giorni con lettera raccomandata alla stazione committente; in caso di mancata sostituzione del direttore tecnico i lavori sono sospesi. Il periodo di sospensione dei lavori non modifica il termine di ultimazione degli stessi.
ARTICOLO 15
Compiti del direttore dei lavori
1.
Il direttore dei lavori, o l'ingegnere capo qualora provveda alla consegna dei lavori, acquisisce prima dell'inizio dei lavori copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici ed annota nel verbale di consegna dei lavori l'avvenuta predisposizione del piano di sicurezza ai sensi dell'
art. 7
, verificando nel contempo la sottoscrizione dello stesso da parte dell'impresa e del direttore tecnico di cantiere.
2.
Nei casi in cui venga autorizzato l'affidamento in subappalto di parte dell'opera, il direttore dei lavori, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'
art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55
, acquisisce copia del contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice e qualora rilevi l'applicazione di prezzi globalmente inferiori del venti per cento a quelli del contratto principale, ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione od all'ente appaltante.
3.
Ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell'impresa e del direttore tecnico di cantiere, l'esecuzione di lavori da parte di imprese non autorizzate ovvero l'inosservanza del piano di sicurezza sono tempestivamente comunicate dal direttore dei lavori alla stazione appaltante.
4.
Il direttore dei lavori, ai sensi del comma dell'
art. 9 del DPCM 10 gennaio 1991, n. 55
, ha facoltà di procedere in sede di emissione dei certificati di pagamento, alla verifica dei versamenti contributivi, previdenziali ed associativi, nonchè di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dall'
art. 33, DPR 16 luglio 1962, n. 1063
e dal capitolato speciale di appalto.
[18]
ARTICOLO 16
Revoca dell'incarico professionale
1.
L'inosservanza di quanto disposto dall'
art. 15
comporta, nei casi di particolare gravità , la revoca dell'incarico professionale di direttore dei lavori e la liquidazione della parcella relativa alle sole prestazioni espletate, con esclusione di ogni maggiorazione prevista per incarico parziale.
ARTICOLO 17
Aggiornamento professionale
1.
La Regione dell'Umbria, con la collaborazione delle Unità sanitarie locali,
dei Laboratori multizonali di epidemiologia e sanità pubblica, di cui alla
legge regionale 27 marzo 1990, n. 9
, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, delle organizzazioni sindacali ed associazioni imprenditoriali, nonchè delle scuole edili, promuove:
a)
l'organizzazione di periodici corsi di formazione professionale per direttore tecnico di cantiere;
b)
le iniziative di educazione alla salute ed alla sicurezza nei cantieri edili per lavoratori, preposti ed imprenditori;
c)
nell'ambito dei programmi didattici delle scuole per geometri e degli istituti tecnici e professionali, approfondimenti finalizzati all'aggiornamento delle misure per la sicurezza, anche mediante supporti tecnici, concordati con i competenti Provveditorati agli studi.
2.
Le imprese promuovono l'aggiornamento professionale dei direttori tecnici di cantiere, anche mediante periodici corsi di formazione professionale.
ARTICOLO 19
Relazione annuale
1.
Le Unità sanitarie locali ed i Laboratori multizonali di epidemiologia e sanità pubblica trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività espletata per la sicurezza nei cantieri, nonchè sulla redazione dei progetti obiettivo a tal fine predisposti.
ARTICOLO 20
Norma finanziaria
1.
Per consentire all'Osservatorio delle opere pubbliche di cui all'
art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19
, lo svolgimento dei compiti previsti all'
art. 13
, al fine di garantire allo stesso adeguati supporti informatici e la collaborazione di specifiche qualifiche professionali è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 20.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 4990 di nuova istituzione denominato " Spese per il funzionamento dell'Osservatorio delle opere pubbliche ".
2.
Per le attività di aggiornamento professionale di cui all'
art. 17
, è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 5.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 4995 di nuova istituzione denominato " Spese per l'aggiornamento professionale sulla sicurezza nei cantieri edili".
3.
Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 25.000.000, di cui ai precedenti commi, si provvede con pari disponibilità appositamente prevista sul fondo globale del cap. 6120, allegato n. 2, n. ordine 8, del bilancio di previsione 1994.
4.
La Giunta regionale, a norma dell'art. 28, comma 2, della LR 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1994 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.
5.
Per gli anni 1995 e successivi l'onere di cui ai precedenti commi 1 e 2 sarà annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5 , LR 3 maggio 1978, n. 23.