link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 8 settembre 1994, n. 32


LEGGE REGIONALE n.32 del 8 Settembre 1994

Date di vigenza

15/09/1994 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/09/1994
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 15/09/1994

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 8 Settembre 1994 ,n. 32
Norme transitorie di applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 42 del 14/09/1994

Il Consiglio regionale ha approvato. il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Per la stagione venatoria 1994/1995 sono sospesi gli effetti della opzione per la forma di caccia di cui all' art. 31 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 .

2. Le Province rilasciano per la stagione venatoria 1994/1995 autorizzazioni per appostamenti fissi di caccia con l'uso dei richiami vivi in numero non superiore a quelle rilasciate nell'annata 1989/90, dando priorità a coloro che ne erano in possesso nella stessa annata 1989/90.

3. Nel caso di richiesta di autorizzazione per appostamento fisso di caccia con l'uso di richiami vivi, non si applica, per la stagione venatoria 1994/ 1995, il dispositivo del comma 7 dell'art. 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 .


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell' Umbria.

Perugia, 8 settembre 1994

Carnieri

[1]