ARTICOLO 1
Finalità
1.
E' autorizzata la concessione di contributi una tantum per consentire alle aziende pubbliche di trasporto di persone di far fronte all'onere derivante dal pagamento a favore dei dipendenti in servizio nel 1991 di un importo pro - capite di lire 1.200.000, per effetto del rinnovo del contratto integrativo aziendale degli autoferrotranvieri per il triennio 1991/ 1993.
2.
Per le finalità di cui al
comma 1
, le aziende interessate sono tenute a presentare, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un elenco nominativo dei dipendenti in servizio, con l'indicazione del periodo di effettivo servizio.
3.
La Giunta regionale è autorizzata a ripartire l'importo spettante a ciascuna azienda pubblica, sulla base dei dati rispettivamente forniti.
ARTICOLO 2
Norma finanziaria
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, previa definizione di un accordo di programma tra Regione ed Enti proprietari, sui tempi e modi del processo di ristrutturazione di cui all'accordo 1992, per l'anno 1994, la spesa di L. 2.340.800.000, da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al cap. 3160 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1994, denominato: " Contributo una - tantum a favore delle Aziende di trasporto locale dell'Umbria per rinnovo del contratto di trasporto aziendale per il triennio 1991/ 1993".
2.
All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio 1994.
3.
La Giunta regionale - a norma del
comma 2, art. 28, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
- è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1994 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.