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Legge regionale 31 agosto 1994, n. 30


LEGGE REGIONALE n.30 del 31 agosto 1994

Date di vigenza

22/09/1994 entrata in vigore mostra documento vigente dal 22/09/1994
02/12/1999 modifica mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 22/09/1994

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 31 agosto 1994 ,n. 30
Erogazione una tantum di contributi a favore delle Aziende di trasporto locale dell'Umbria per il rinnovo del contratto integrativo aziendale per il triennio 1991/ 1993.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 41 del 07/09/1994

Il Consiglio regionale ha approvato. il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. E' autorizzata la concessione di contributi una tantum per consentire alle aziende pubbliche di trasporto di persone di far fronte all'onere derivante dal pagamento a favore dei dipendenti in servizio nel 1991 di un importo pro - capite di lire 1.200.000, per effetto del rinnovo del contratto integrativo aziendale degli autoferrotranvieri per il triennio 1991/ 1993.

2. Per le finalità di cui al comma 1 , le aziende interessate sono tenute a presentare, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un elenco nominativo dei dipendenti in servizio, con l'indicazione del periodo di effettivo servizio.

3. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire l'importo spettante a ciascuna azienda pubblica, sulla base dei dati rispettivamente forniti.

ARTICOLO 2

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, previa definizione di un accordo di programma tra Regione ed Enti proprietari, sui tempi e modi del processo di ristrutturazione di cui all'accordo 1992, per l'anno 1994, la spesa di L. 2.340.800.000, da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al cap. 3160 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1994, denominato: " Contributo una - tantum a favore delle Aziende di trasporto locale dell'Umbria per rinnovo del contratto di trasporto aziendale per il triennio 1991/ 1993".

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio 1994.

3. La Giunta regionale - a norma del comma 2, art. 28, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1994 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell' Umbria.

Perugia, 31 agosto 1994

Carnieri

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