ARTICOLO 1
Funzionamento
1.
L'Ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari, per l'esplicazione dei loro compiti, la disponibilità di strutture, servizi e personale, ed assegna ad essi contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale secondo le norme della presente legge.
ARTICOLO 2
Strutture e servizi
1.
A ciascun gruppo, in proporzione alla sua consistenza numerica, è assegnata una sede arredata ed attrezzata secondo gli standards degli altri uffici del Consiglio regionale.
2.
Con apposito atto l'Ufficio di presidenza determina la dotazione, le modalità e i limiti di utilizzo di mezzi di comunicazione e di informazione, quali terminali, telefax, personal computer, fotocopiatrici ed una o più linee telefoniche interne ed esterne.
3.
I canoni di noleggio e le spese di utilizzazione delle attrezzature di cui al
comma 2
sono a carico del bilancio del Consiglio regionale entro i limiti stabiliti dall'Ufficio di presidenza.
ARTICOLO 3
Personale
1.
I gruppi si avvalgono di segreterie di supporto tecnico - amministrativo con la seguente dotazione organica:
a)
due unità per i gruppi da uno a tre consiglieri;
b)
tre unità per i gruppi da quattro a cinque consiglieri;
c)
cinque unità per i gruppi da sei a otto consiglieri;
d)
sei unità per i gruppi di nove consiglieri o più.
2.
Le segreteria sono equiparate ad un servizio, ai sensi del vigente ordinamento degli uffici regionali, ed alla loro direzione è preposto un funzionario di VIII qualifica.
ARTICOLO 4
Assegnazione del personale
1.
Alla copertura dei posti prevista nella dotazione organica di ciascuna segreteria provvede l'Ufficio di presidenza su proposta del presidente del gruppo.
2.
Il personale può essere scelto tra i l personale del ruolo unico regionale, nonchè tra quello dipendente da enti regionali, enti locali, dallo Stato e da altri enti pubblici, in posizione di distacco o di comando, disposto dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
3.
Qualora non vengano utilizzate tutte le unità previste dall'
art. 3, comma 1
, i gruppi consiliari possono ricorrere a contratti di prestazione d'opera, il cui onere è rimborsato mensilmente fino alla concorrenza del trattamento lordo iniziale mensile di un dipendente regionale di VII qualifica e degli eventuali maggiori oneri derivanti da versamenti INPS e TFR.
[5]
ARTICOLO 5
Contributi alle spese di funzionamento
1.
Per le esigenze connesse all'attività dei gruppi, fermo restando quanto previsto all'
art. 4, comma 2
, è istituito per ciascun gruppo un fondo per il pagamento delle seguenti spese:
a)
stampa manifesti e pubblicazioni;
b)
studi, convegni e consulenze;
c)
postali e telefoniche;
d)
trasferte, missioni e spese di rappresentanza;
e)
cancelleria;
f)
libri, riviste giornali periodici e quotidiani.
2.
Il fondo è depositato in apposito conto corrente bancario presso il cassiere del Consiglio regionale ed è reintegrato, in periodi non superiori al trimestre, previa rendicontazione analitica delle spese intervenute, fino alla concorrenza di una spesa media mensile di lire 1.200.000 per ciascun gruppo, quale ne sia la consistenza, più lire 400.000 per ogni consigliere iscritto al gruppo.
[9]
3.
Gli interessi maturati sul conto corrente di cui al
comma 2
sono devoluti al bilancio regionale unitariamente all'eventuale avanzo di amministrazione del Consiglio regionale, accertato nel conto consuntivo.
ARTICOLO 6
Scritture e documenti contabili
1.
I gruppi consiliari devono tenere libri, scritture e documenti contabili secondo le norme di una ordinata contabilità.
2.
I libri, le scritture ed i documenti contabili devono essere conservati per almeno due anni dalla data di presentazione delle note di riepilogo di cui all'
art. 7
ed essere depositati alla Segreteria dell'Ufficio di presidenza alla scadenza della legislatura o al momento dell'estinzione del gruppo.
3.
Le spese per trasferte, missioni e spese di rappresentanza e quelle minute sono attestate da dichiarazioni del presidente del gruppo consiliare.
ARTICOLO 7
Controlli
1.
I presidenti dei gruppi consiliari sono tenuti a presentare all'Ufficio di presidenza entro il mese di febbraio di ogni anno, secondo lo schema indicato nella tabella " A" allegata alla presente legge, una nota riepilogativa dell'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente, relativi alle spese di funzionamento di cui all'rt. 5 e agli eventuali contributi per il personale di cui all'
art. 4, terzo comma
.
2.
L'Ufficio di presidenza allega le note riepilogative al bilancio consuntivo del Consiglio regionale.
3.
Il mancato adempimento di tali prescrizioni determina la sospensione della corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge.
4.
Alla fine della legislatura, e comunque in caso di estinzione o trasformazione del gruppo, la nota riepilogativa è predisposta con riferimento al periodo ricompreso fra il 1 gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, ovvero quella dell'estinzione o della trasformazione del gruppo.
5.
Alla nota riepilogativa è allegato un inventario dei beni del gruppo consiliare.
6.
I beni risultanti dall'inventario, all'inizio della legislatura successiva, sono assegnati al gruppo che subentra ovvero trasferiti al patrimonio del Consiglio regionale.
ARTICOLO 9
Copertura finanziaria
1.
Gli oneri previsti nella presente legge gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti recati dal bilancio di previsione dell'esercizio in corso al capitolo 5 del bilancio del Consiglio regionale.
ARTICOLO 10
Norma transitoria
1.
In fase di prima applicazione della presente legge, su documentata richiesta del presidente del gruppo consiliare interessato, sono corrisposte ai gruppi le maggiori somme eventualmente impegnate nel corso della corrente legislatura per versamenti INPS ed accantonamenti TFR del personale assunti per prestazioni di opera ai sensi dell'
art. 4, comma 3
, della presente legge.