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Legge regionale 17 novembre 1994, n. 36


LEGGE REGIONALE n.36 del 17 novembre 1994

Date di vigenza

08/12/1994 entrata in vigore mostra documento vigente dal 08/12/1994
02/09/2004 abrogazione mostra documento vigente dal 02/09/2004

Documento vigente dal 08/12/1994

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 17 novembre 1994 ,n. 36
Ulteriore modificazione della L.R 20 gennaio 1981, n. 7 - Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 53 del 23/11/1994

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7 , già modificato ed integrato dall' art. 2 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26 , nonchè dall' art. 2 della legge regionale 29 aprile 1991, n. 9 , è sostituito dal seguente: " Le proposte per il piano annuale di interventi sono presentate alla Giunta regionale entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno; quelle pervenute dopo tale termine sono dichiarate inammissibili ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 17 novembre 1994

Carnieri

[1]

Note della redazione

 - 

Le norme della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della L.R. 6 agosto 2004, n. 17, fino al loro compimento; vedi comma 3 art. 11, L.R. 6/8/2004, n. 17