ARTICOLO 1
Finanziamento programma di investimenti
art. 20, L. 11 marzo 1988, n. 67
1.
Per le finalità di cui all'
art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67
, è autorizzata per l'anno 1994, la spesa di L. 6.104.000.000 con iscrizioni ai capitoli 7210/ 7215, 7220, 7225, 7230, 7235 e 7240 del bilancio regionale per il finanziamento della quota a carico della Regione, nei limiti del 5% dell'importo ammissibile del Cipe.
2.
All'onere ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte con la variazione di bilancio disposta con la presente legge.
3.
Al finanziamento della restante somma, pari al 95% della spesa ammissibile, si provvederà con mutui con onere a carico del bilancio dello Stato ai sensi del
comma 1, art. 20, L. 11 marzo 1988, n. 67
.
4.
La Giunta regionale è autorizzata a norma dell'art. 28 della LR di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, sia nella competenza che nella cassa, ad avvenuta definitiva assegnazione da parte del CIPE dei finanziamenti di cui al precedente comma.
ARTICOLO 2
Variazioni al bilancio 1994
1.
Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio finanziario 1994 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle 1) e 2) allegate alla presente legge.
2.
Le ulteriori autorizzazioni di spesa per l'esercizio in corso sono disposte dalla presente legge negli importi iscritti in aumento dei capitoli indicati nella presente tabella 2).
ARTICOLO 3
Variazioni alla tabella Q) allegata alla LR 21 giugno 1994, n. 18
1.
Alla tabella q) allegata alla legge regionale di bilancio 21 giugno 1994, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni con destinazione agli interventi di cui al precedente
art. 1
):
a)
è aggiunto il Cap. 7210/ voce 8020 per un ammontare di L. 410.000.000;
b)
è aggiunto il cap. 7215/ voce 8020 per un ammontare di L. 640.000.000;
c)
è aggiunto il cap. 7220/ voce 8020 per un ammontare di L. 300.000.000;
d)
è aggiunto il cap. 7225/ voce 8020 per un ammontare di L. 1.800.000.000;
e)
è aggiunto il cap. 7230/ voce 8020 per un ammontare di L. 350.000.000;
f)
il totale di " L. 46.774.800.000" è elevato a " L. 50.274.800.000".
ARTICOLO 4
Autorizzazione alla stipula di mutui Modifica art. 12, comma 1, della lr 21 giugno 994, n. 18
1.
Il comma 1, dell'art. 12, della lr 21 giugno 1984, n. 18, è così sostituito: "
1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1994 ai sensi dell'art. 11 della LR 3 maggio 978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, a norma dell'art. 31 della medesima legge, uno o più mutui fino all'importo complessivo di L. 50.724.800.000 per una durata massima di anni 20 ed entro il limite di spesa di L. 1.300.000.000 per l'anno 1994, e L. 7.900.000.000 per ciascuno degli anni successivi
".
2.
A norma dell'art. 17, della LR 21 giugno 1994, n. 18, l'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti con la presente legge in corrispondenza dei capitoli 7225 voce 8020 e 72335 voce 8020, per la parte finanziaria con ricorso a muti passivi, è subordinata alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1992.