Art. 2
Criteri e procedure
1.
Sono ammessi su domanda ai benefici della presente legge, i Consorzi Fidi tra piccole e medie imprese del settore commerciale esistenti alla data del 31 dicembre 1993 previa presentazione di una relazione circa l'attività svolta e quella da realizzare.
2.
La Giunta regionale ripartisce lo stanziamento per una quota pari al 30 per cento in parti uguali tra i vari Consorzi per il finanziamento della strumentazione operativa e per una quota pari al 70 per cento per l'incremento dei fondi di garanzia in proporzione all'ammontare delle somme effettivamente erogate ai soci da ciascuna dei Consorzi stessi.
3.
In fase di prima applicazione della presente legge la domanda di contributo deve essere presentata alla Giunta regionale entro e non oltre 15 giorni dalla sua entrata in vigore corredata dall'atto costitutivo, dallo statuto del Consorzio e dalla relazione di cui al
comma 1
. Per gli anni successivi le modalità ed i termini saranno stabiliti dalla Giunta regionale.
4.
L'assegnazione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
5.
I Consorzi Fidi beneficiari dei contributi sono successivamente tenuti a presentare una relazione illustrativa circa gli effetti dell'intervento regionale sulle proprie attività.
Art. 3
Norma finanziaria
1.
Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1994 la spesa di lire 300.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, da iscrivere al cap. 5730 di nuova istituzione nel bilancio regionale denominato: " Contributo per l'incremento dei fondi di garanzia dei Consorzi fidi del settore commerciale".
2.
Al finanziamento della spesa di cui al
comma 1
si fa fronte con pari disponibilità esistente sul fondo globale del cap. 9710, elenco numero 5, numero ordine 5 del bilancio regionale di previsione per l'anno 1994.
3.
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
Parte spesa
Cap.9710 - In diminuzione L. 300.000.000
Cap. 5730 - In aumento L. 300.000.000
4.
Per l'anno 1995 e successivi, gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno finanziati con leggi di bilancio.