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Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 41


LEGGE REGIONALE n.41 del 23 Dicembre 1994

Date di vigenza

30/12/1994 entrata in vigore mostra documento vigente dal 30/12/1994
24/04/1997 abrogazione mostra documento vigente dal 24/04/1997

Documento vigente dal 30/12/1994

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 Dicembre 1994 ,n. 41
Contributi regionali ai Consorzi Fidi tra piccole e medie imprese del settore commerciale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 59 del 29/12/1994

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. A sostegno dei Consorzi Fidi tra piccole e medie imprese del settore commerciale la Regione concede contributi per l'incremento dei fondi di garanzia e per la strumentazione operativa dei Consorzi stessi.

Art. 2

Criteri e procedure

1. Sono ammessi su domanda ai benefici della presente legge, i Consorzi Fidi tra piccole e medie imprese del settore commerciale esistenti alla data del 31 dicembre 1993 previa presentazione di una relazione circa l'attività svolta e quella da realizzare.

2. La Giunta regionale ripartisce lo stanziamento per una quota pari al 30 per cento in parti uguali tra i vari Consorzi per il finanziamento della strumentazione operativa e per una quota pari al 70 per cento per l'incremento dei fondi di garanzia in proporzione all'ammontare delle somme effettivamente erogate ai soci da ciascuna dei Consorzi stessi.

3. In fase di prima applicazione della presente legge la domanda di contributo deve essere presentata alla Giunta regionale entro e non oltre 15 giorni dalla sua entrata in vigore corredata dall'atto costitutivo, dallo statuto del Consorzio e dalla relazione di cui al comma 1 . Per gli anni successivi le modalità ed i termini saranno stabiliti dalla Giunta regionale.

4. L'assegnazione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

5. I Consorzi Fidi beneficiari dei contributi sono successivamente tenuti a presentare una relazione illustrativa circa gli effetti dell'intervento regionale sulle proprie attività.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1994 la spesa di lire 300.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, da iscrivere al cap. 5730 di nuova istituzione nel bilancio regionale denominato: " Contributo per l'incremento dei fondi di garanzia dei Consorzi fidi del settore commerciale".

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte con pari disponibilità esistente sul fondo globale del cap. 9710, elenco numero 5, numero ordine 5 del bilancio regionale di previsione per l'anno 1994.

3. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
 
Parte spesa
 
Cap.9710 - In diminuzione L. 300.000.000
 
Cap. 5730 - In aumento L. 300.000.000

4. Per l'anno 1995 e successivi, gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno finanziati con leggi di bilancio.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 dicembre 1994

Carnieri

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