Legge regionale 26 ottobre 1994, n. 34


LEGGE REGIONALE n.34 del 26 Ottobre 1994

Date di vigenza

17/11/1994 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/11/1994
09/02/1995 modifica mostra documento vigente dal 09/02/1995
15/02/1996 abrogazione mostra documento vigente dal 15/02/1996

Documento vigente dal 09/02/1995

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 Ottobre 1994 ,n. 34
Norme sul funzionamento dei gruppi consiliari.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 50 del 02/11/1994

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Funzionamento

1. L'Ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari, per l'esplicazione dei loro compiti, la disponibilità di strutture, servizi e personale, ed assegna ad essi contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale secondo le norme della presente legge.

ARTICOLO 2

Strutture e servizi

1. A ciascun gruppo, in proporzione alla sua consistenza numerica, è assegnata una sede arredata ed attrezzata secondo gli standards degli altri uffici del Consiglio regionale.

2. Con apposito atto l'Ufficio di presidenza determina la dotazione, le modalità e i limiti di utilizzo di mezzi di comunicazione e di informazione, quali terminali, telefax, personal computer, fotocopiatrici ed una o più linee telefoniche interne ed esterne.

3. I canoni di noleggio e le spese di utilizzazione delle attrezzature di cui al comma 2 sono a carico del bilancio del Consiglio regionale entro i limiti stabiliti dall'Ufficio di presidenza.

ARTICOLO 3

Personale

1. I gruppi si avvalgono di segreterie di supporto tecnico - amministrativo con la seguente dotazione organica:

a) due unità per i gruppi da uno a tre consiglieri;

b) tre unità per i gruppi da quattro a cinque consiglieri;

c) cinque unità per i gruppi da sei a otto consiglieri;

d) sei unità per i gruppi di nove consiglieri o più.

2. Le segreteria sono equiparate ad un servizio, ai sensi del vigente ordinamento degli uffici regionali, ed alla loro direzione è preposto un funzionario di VIII qualifica.

ARTICOLO 4

Assegnazione del personale

1. Alla copertura dei posti prevista nella dotazione organica di ciascuna segreteria provvede l'Ufficio di presidenza su proposta del presidente del gruppo.

2. Il personale può essere scelto tra i l personale del ruolo unico regionale, nonchè tra quello dipendente da enti regionali, enti locali, dallo Stato e da altri enti pubblici, in posizione di distacco o di comando, disposto dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

[ 3. ] [5]

3. Per i posti non coperti ai sensi del precedente comma, i Gruppi consiliari possono ricorrere, nei limiti della dotazione organica prevista dall?art. 3, a contratti di prestazione d?opera e a rapporti di lavoro dipendente con contratto privatistico fino ad un massimo di due unità per ciascun Gruppo, il cui onere è rimborsato mensilmente fino alla concorrenza, per ciascun contratto, del trattamento lordo iniziale mensile spettante ad un dipendente regionale di VI qualifica e degli eventuali maggiori oneri derivanti da versamenti INPS, INAIL e da TFR. [6]

4. Tutti i rapporti di cui al comma precedente si intendono comunque cessati alla scadenza di ciascuna legislatura. [7]

5. Qualora non vengano utilizzate tutte le unità previste al comma 1 dell?art. 3, i Gruppi consiliari possono chiedere che il fondo di cui al comma 2 dell?art. 5 sia aumentato limitatamente all?importo pari al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale di VI qualifica con esclusione delle quote INPS, INAIL e TFR. [8]

ARTICOLO 5

Contributi alle spese di funzionamento

1. Per le esigenze connesse all'attività dei gruppi, fermo restando quanto previsto all' art. 4, comma 2 , è istituito per ciascun gruppo un fondo per il pagamento delle seguenti spese:

a) stampa manifesti e pubblicazioni;

b) studi, convegni e consulenze;

c) postali e telefoniche;

d) trasferte, missioni e spese di rappresentanza;

e) cancelleria;

f) libri, riviste giornali periodici e quotidiani.

[ 2. ] [9]

2. Il Fondo è depositato in apposito conto corrente bancario presso il Cassiere del Consiglio regionale ed è alimentato da una quota mensile di L. 1.200.000 per ciascun Gruppo, quale ne sia la consistenza, più lire 400.000 per ogni consigliere iscritto al Gruppo e dall'eventuale somma di cui al comma 5 del precedente art. 4; il versamento delle quote sarà effettuato anticipatamente ogni tre mesi. [10]

3. Gli interessi maturati sul conto corrente di cui al comma 2 sono devoluti al bilancio regionale unitariamente all'eventuale avanzo di amministrazione del Consiglio regionale, accertato nel conto consuntivo.

4. Le giacenze di cassa risultanti nei conti correnti bancari intestati ai singoli gruppi, all?atto dell?entrata in vigore della presente legge, confluiscono nell?apposito conto corrente di cui al comma 2 del presente articolo e soggiacciono al nuovo regime dettato dalla presente legge. [11]

5. Al termine di ciascuna legislatura le eventuali giacenze di cassa esistenti nei conti correnti di cui al medesimo comma 2 sono restituite, con l?apposita rendicontazione riepilogativa di cui all?art. 7, comma 1, al bilancio del Consiglio regionale. [12]

6. La rendicontazione riepilogativa di cui al medesimo art. 7, comma 1, è corredata dalla documentazione della situazione di cassa al 31 dicembre di ciascun anno. [13]

ARTICOLO 6

Scritture e documenti contabili

1. I gruppi consiliari devono tenere libri, scritture e documenti contabili secondo le norme di una ordinata contabilità.

2. I libri, le scritture ed i documenti contabili devono essere conservati per almeno due anni dalla data di presentazione delle note di riepilogo di cui all' art. 7 ed essere depositati alla Segreteria dell'Ufficio di presidenza alla scadenza della legislatura o al momento dell'estinzione del gruppo.

3. Le spese per trasferte, missioni e spese di rappresentanza e quelle minute sono attestate da dichiarazioni del presidente del gruppo consiliare.

ARTICOLO 7

Controlli

1. I presidenti dei gruppi consiliari sono tenuti a presentare all'Ufficio di presidenza entro il mese di febbraio di ogni anno, secondo lo schema indicato nella tabella " A" allegata alla presente legge, una nota riepilogativa dell'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente, relativi alle spese di funzionamento di cui all'rt. 5 e agli eventuali contributi per il personale di cui all' art. 4, terzo comma .

2. L'Ufficio di presidenza allega le note riepilogative al bilancio consuntivo del Consiglio regionale.

3. Il mancato adempimento di tali prescrizioni determina la sospensione della corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge.

4. Alla fine della legislatura, e comunque in caso di estinzione o trasformazione del gruppo, la nota riepilogativa è predisposta con riferimento al periodo ricompreso fra il 1 gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, ovvero quella dell'estinzione o della trasformazione del gruppo.

5. Alla nota riepilogativa è allegato un inventario dei beni del gruppo consiliare.

6. I beni risultanti dall'inventario, all'inizio della legislatura successiva, sono assegnati al gruppo che subentra ovvero trasferiti al patrimonio del Consiglio regionale.

ARTICOLO 8

Abrogazione

1. E'abrogata la legge regionale 13 giugno 1984, n. 38 e successive modificazioni.

ARTICOLO 9

Copertura finanziaria

1. Gli oneri previsti nella presente legge gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti recati dal bilancio di previsione dell'esercizio in corso al capitolo 5 del bilancio del Consiglio regionale.

ARTICOLO 10

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione della presente legge, su documentata richiesta del presidente del gruppo consiliare interessato, sono corrisposte ai gruppi le maggiori somme eventualmente impegnate nel corso della corrente legislatura per versamenti INPS ed accantonamenti TFR del personale assunti per prestazioni di opera ai sensi dell' art. 4, comma 3 , della presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 ottobre 1994

Carnieri


ALLEGATI:
-

Tabella riepilogativa di cui all' art. 7 (Omissis)

[1]