Legge regionale 31 gennaio 1995, n. 4
LEGGE REGIONALE n.4 del 31 gennaio 1995
Documento vigente dal 09/02/1995
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
31 gennaio 1995
,n.
4
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
7 del
08/02/1995
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.
Il
comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 34
, è sostituito dal seguente:
"
3. Per i posti non coperti ai sensi del precedente comma, i Gruppi consiliari possono ricorrere, nei limiti della dotazione organica prevista dall'art. 3, a contratti di prestazione d'opera e a rapporti di lavoro dipendente con contratto privatistico fino ad un massimo di due unità per ciascun Gruppo, il cui onere è rimborsato mensilmente fino alla concorrenza, per ciascun contratto, del trattamento lordo iniziale mensile spettante ad un dipendente regionale di VI qualifica e degli eventuali maggiori oneri derivanti da versamenti INPS, INAIL e da TFR
".
2.
Dopo il
comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 34
, sono aggiunti i seguenti commi:
"
4. Tutti i rapporti di cui al comma precedente si intendono comunque cessati alla scadenza di ciascuna legislatura.
5. Qualora non vengano utilizzate tutte le unità previste al comma 1 dell'art. 3, i Gruppi consiliari possono chiedere che il fondo di cui al comma 2 dell'art. 5 sia aumentato limitatamente all'importo pari al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale di VI qualifica con esclusione delle quote INPS, INAIL e TFR
".
ARTICOLO 2
1.
Il
comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 34
, è così sostituito:
"
2. Il Fondo è depositato in apposito conto corrente bancario presso il Cassiere del Consiglio regionale ed è alimentato da una quota mensile di L. 1.200.000 per ciascun Gruppo, quale ne sia la consistenza, più lire 400.000 per ogni consigliere iscritto al Gruppo e dall'eventuale somma di cui al comma 5 del precedente art. 4; il versamento delle quote sarà effettuato anticipatamente ogni tre mesi
".
2.
Dopo il comma 3 del medesimo art. 5 sono aggiunti i seguenti commi:
"
4. Le giacenze di cassa risultanti nei conti correnti bancari intestati ai singoli gruppi, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, confluiscono nell'apposito conto corrente di cui al comma 2 del presente articolo e soggiacciono al nuovo regime dettato dalla presente legge.
5. Al termine di ciascuna legislatura le eventuali giacenze di cassa esistenti nei conti correnti di cui al medesimo comma 2 sono restituite, con l'apposita rendicontazione riepilogativa di cui all'art. 7, comma 1, al bilancio del Consiglio regionale.
6. La rendicontazione riepilogativa di cui al medesimo art. 7, comma 1, è corredata dalla documentazione della situazione di cassa al 31 dicembre di ciascun anno
".
Perugia, 31 gennaio 1995
Carnieri
[1]