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Legge regionale 27 gennaio 1995, n. 2


LEGGE REGIONALE n.2 del 27 gennaio 1995

Date di vigenza

16/02/1995 entrata in vigore mostra documento vigente dal 16/02/1995
01/07/1999 modifica mostra documento vigente dal 01/07/1999
19/02/2009 abrogazione mostra documento vigente dal 19/02/2009

Documento vigente dal 16/02/1995

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1995 ,n. 2
Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle LLRR 26 febbraio 1973, n. 14 - Costituzione della SpA denominata Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria - e 15 novembre 1973, n. 40 - Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria - Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 del 01/02/1995

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. L' art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 , concernente: " Costituzione della SpA denominata Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria " è sostituito dal seguente:
 
" Art. 2 (Programma di attività )
 
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio regionale approva gli indirizzi sulla base dei quali la Società elabora il proprio programma di attività per l'anno successivo; gli indirizzi medesimi sono proposti dalla Giunta regionale, sentita la società stessa.
 
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Società trasmette alla Giunta regionale il programma di attività di cui al comma 1. La Giunta regionale, previa verifica della compatibilità del programma con gli indirizzi dettati dal Consiglio regionale, delibera il contributo annuale.
 
3. Qualora il Consiglio regionale non adempia a quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale può autorizzare la Società ad elaborare il programma di attività sulla base degli indirizzi proposti dalla Giunta al Consiglio.
 
4. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sui risultati della gestione della Società con riferimento all'anno precedente
".

Art. 2

1. L' art. 3 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 3 (Interventi)
 
1. Nei limiti e in conformità dei principi di cui al secondo comma dell'art. 1, la Società persegue la promozione e lo sviluppo del sistema di piccole e medie imprese operanti nei settori della produzione di beni, dei servizi finanziari e del terziario qualificato, sia attraverso la qualificazione e il rafforzamento del tessuto produttivo esistente, sia attraverso la costruzione e la promozione di nuove iniziative imprenditoriali, operando in coerenza con le scelte di politica economica effettuate dalla Regione e concorrendo alla loro attuazione.
 
2. Per i fini di cui al comma 1, la Società opera mediante:
 
a) il sostegno diretto alle imprese;
 
b) l'organizzazione di un'offerta di servizi;
 
c) la realizzazione di iniziative qualificazione dei fattori localizzativi per le imprese;
 
d) l'attività tecnica di supporto ad iniziative della Regione.
 
3. Le tipologie di intervento di cui al comma 2 sono realizzate attraverso:
 
a) attività di progettazione e di ricerca rivolte in particolare alla individuazione di nuove opportunità imprenditoriali;
 
b) assistenza tecnica alle imprese;
 
c) promozione e partecipazione alla costruzione di strumenti di servizio tecnici e finanziari a sostegno delle piccole e medie imprese;
 
d) attività finanziaria, attraverso l'assunzione di partecipazioni a termine in piccole e medie imprese, nonchè l'erogazione di finanziamenti e contributi.
 
4. Per il conseguimento delle proprie finalità , la Società può , nel rispetto delle leggi vigenti e rapportandosi ai soggetti a ciò deputati, raccogliere risorse sui mercati finanziari.
 
5. Le partecipazioni di cui alla lettera d) del comma 3 sono minoritarie.
 
6. Qualora per perseguire obiettivi strategici, propri della programmazione regionale, sia opportuno assumere partecipazioni maggioritarie in organismi e società finalizzate allo sviluppo e alla promozione del tessuto produttivo, la Società chiede alla Giunta regionale apposita autorizzazione, sempre che non si tratti di interventi gestibili dalla Società stessa o da sue partecipate.
 
7. La Società può gestire per conto della Regione e a seguito di stipula di apposita convenzione, fondi finalizzati a particolari interventi, istituiti con legge regionale, o provenienti da programmi dell'Unione Europea.
 
8. Per il finanziamento della propria attività la Società si avvale, oltre che dei propri mezzi patrimoniali anche dei fondi ad essa erogati dalla Regione, ai sensi della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40 , con facoltà di utilizzarli anche contabilmente per la copertura dei propri costi di gestione; tale utilizzo non può superare il 20 per cento dell'importo dei fondi regionali medesimi.
"

Art. 3

1. La lettera b) dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 , è sostituita dalla seguente:
 
" b) è riservata alla Giunta regionale la nomina di un numero di amministratori proporzionale al capitale sociale sottoscritto dalla Regione e, comunque, non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione. E'riservata al Consiglio regionale la nomina, con voto limitato, di un numero di Sindaci proporzionale al capitale sociale sottoscritto dalla Regione e comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti il Collegio. Gli amministratori sono scelti tra persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del PDR 27 giugno 1985, n. 350 e che non si trovino in una delle situazioni previste negli artt. 4 e 5 dello stesso decreto. Il Consiglio di amministrazione deve attenersi agli stessi criteri per la scelta dei propri rappresentanti in seno agli organi delle Società partecipate. Sono incompatibili con quella di amministratore le cariche di Consigliere regionale, di Consigliere provinciale, di Consigliere comunale nei comuni capoluoghi di provincia e di membro delle Giunte municipali in tutti i comuni, nonchè i componenti le segreterie provinciali e regionali dei partiti politici. Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente tra i membri designati dalla Giunta regionale. Il Collegio sindacale nomina il presidente tra i membri designati dal Consiglio regionale ".
 

2. Alla lettera d) dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 , tra le parole " nel Collegio sindacale " e " proporzionale alla quota " è inserita la parola " di norma "; alla fine della stessa lettera d) aggiungere: " Il Consiglio di amministrazione della Società valuterà di volta in volta l'opportunità di essere rappresentato nei Consigli di amministrazione delle società partecipate ".

3. All' art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 , dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:
 
" e) il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di consiglieri compresi tra un minimo di cinque e un massimo di sette ;
 
f) il Consiglio di amministrazione nomina il direttore generale, scelto tra persone in possesso dei requisiti di cui all' art. 2 del DPR 350/ 1985 e che non si trovino in una delle situazioni previste negli articoli 4 e 5 dello stesso decreto, nonchè alla lettera b) del presente articolo. Il direttore generale ha le responsabilità della conduzione tecnico - amministrativa della Società , ed in particolare ha la diretta responsabilità nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, nella gestione del personale, nel coordinamento delle unità organizzative e nelle proposte di nomina dei responsabili di queste, nonchè in ogni altro compito assegnatogli dai competenti organi sociali.
 
g) il Consiglio di amministrazione predispone l'Albo dei rappresentanti della Società nelle società partecipate, curandone l'aggiornamento almeno ogni due anni e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
".
 

Art. 4

1. All' art. 6 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 , le parole " che lo sottopone all'esame del Consiglio regionale " sono sostituite dalle seguenti: " che lo invia per conoscenza al Consiglio regionale ".

Art. 5

Abrogazioni

1. L' art. 2 della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40 ("Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria. Contributi della regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società"), è abrogato.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 27 gennaio 1995

Carnieri

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