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Legge regionale 31 gennaio 1995, n. 3


LEGGE REGIONALE n.3 del 31 gennaio 1995

Date di vigenza

23/02/1995 entrata in vigore mostra documento vigente dal 23/02/1995
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 23/02/1995

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1995 ,n. 3
Ulteriori modificazioni della LR 3 giugno 1975, n. 40 - Norme per la definizione dei Comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 7 del 08/02/1995

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Abrogazione dell' art. 4 della LR 3 giugno 1975, n. 40

1. L' articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , è abrogato e sostituito dal seguente:
 
" 1. Il Piano urbanistico territoriale regionale ha vigore a tempo indeterminato.
 
2. Il Piano può essere sottoposto a revisione generale, di norma, ogni cinque anni, in armonia con il Piano regionale di sviluppo, salva la necessità di variazioni particolari.
 
3. Il Piano è , altresì , modificato quando si renda necessario il suo adeguamento alle prescrizioni stabilite dalla normativa statale di principio.
 
4. La procedura per le modifiche generali e particolari del Piano è quella prevista per la sua formazione
".

Art. 2

Norma transitoria

1. Il Piano urbanistico territoriale regionale approvato ai sensi dell' art. 4 della legge 3 giugno 1975, n. 40 , si intende prorogato a tempo indeterminato.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 31 gennaio 1995

Carnieri

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