Art. 1
Abrogazione dell'
art. 4 della LR 3 giugno 1975, n. 40
1.
L'
articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
, è abrogato e sostituito dal seguente:
"
1. Il Piano urbanistico territoriale regionale ha vigore a tempo indeterminato.
2. Il Piano può essere sottoposto a revisione generale, di norma, ogni cinque anni, in armonia con il Piano regionale di sviluppo, salva la necessità di variazioni particolari.
3. Il Piano è , altresì , modificato quando si renda necessario il suo adeguamento alle prescrizioni stabilite dalla normativa statale di principio.
4. La procedura per le modifiche generali e particolari del Piano è quella prevista per la sua formazione
".