ARTICOLO 1
1.
L'
art. 1 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45
, già sostituito dall'
art. 1 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 15
, è ulteriormente sostituito dal seguente:
"
Art. 1
(Commissioni d'esame)
1. le commissioni d'esame dei concorsi per l'accesso all'impiego regionale e per la progressione del personale nel ruolo regionale sono così composte:
a) per le qualifiche funzionali dalla V alla VI:
1) presidente: dirigente regionale esperto nella materie di concorso o esperto esterno con i requisiti richiesti per i componenti;
2) componenti: due esperti di provata competenza nelle materie del concorso;
b) per le qualifiche funzionali dalla VII alla VIII:
1) presidente: dirigente regionale o di altra pubblica amministrazione esperto nelle materie di concorso con anzianità non inferiore a cinque anni o esperto esterno con i requisiti richiesti per i componenti;
2) componenti: due esperti di provata competenza nelle materie del concorso, scelti tra i dipendenti regionali e di altri enti pubblici, con qualifica non inferiore a quella per la quale è indetto il concorso, docenti universitari, magistrati o liberi professionisti iscritti all'albo da almeno dieci anni;
c) per la dirigenza:
1) presidente: dirigente regionale o di altra pubblica amministrazione esperto nelle materie di concorso con anzianità dirigenziale non inferiore a dieci anni o esperto esterno con i requisiti richiesti per i componenti;
2) componenti: due esperti di provata competenza nelle materie del concorso, scelti tra i dirigenti regionali e di altri enti pubblici con anzianità dirigenziale non inferiore a cinque anni, docenti universitari di prima e seconda fascia, magistrati con qualifica equiparata a consigliere di Stato o superiore, liberi professionisti iscritti all'albo da almeno dieci anni. Almeno uno dei componenti deve essere in possesso di conoscenze tecniche e di un'alta e qualificata esperienza in materie di organizzazione della pubblica amministrazione e di gestione delle risorse.
2. Almeno uno dei componenti delle commissioni d'esame per le qualifiche VII e VIII e per la dirigenza devono essere scelti all'esterno dell'amministrazione regionale.
3. Non possono far parte delle commissioni d'esame i consiglieri regionali, coloro che ricoprono cariche nelle segreterie provinciali e regionali dei partiti e delle forse politiche, nonchè i componenti degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti.
4. Almeno un terzo dei componenti delle commissioni d'esame è riservato alle donne, salva motivata impossibilità e fermi restando i principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Possono essere nominati presidenti e componenti delle commissioni d'esame anche i dirigenti o esperti in pensione, purchè risultino in possesso dei prescritti requisiti al momento del collocamento a riposo.
6. Nei procedimenti di selezione di cui all'
art. 11 della legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1
e in conformità della disposizione di cui al
comma 1, lettera b), dell'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
, come sostituito dall'
art. 17 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546
, nonchè per quelli eventualmente previsti per la progressione del personale di ruolo dalle rispettive qualifiche inferiori alla III e IV qualifica funzionale, le commissioni d'esame sono costituite con le modalità di cui alla lett a) del comma 1.
7. Le funzioni di segretario delle commissioni d'esame sono espletate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore alla VII.
8. Le commissioni d'esame sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione conforme della Giunta medesima, e previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio in caso di concorsi per la copertura di posti assegnati agli uffici del Consiglio regionale
".
ARTICOLO 2
Applicabilità alle procedure concorsuali già avviate
1.
La presente legge si applica anche alle commissioni d'esame dei concorsi pubblici già banditi alla data di entrata in vigore della medesima.