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Legge regionale 19 luglio 1972, n.8


LEGGE REGIONALE n.8 del 19 Luglio 1972

Date di vigenza

21/07/1972 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/07/1972
30/03/1995 modifica mostra documento vigente dal 30/03/1995
18/12/2014 abrogazione mostra documento vigente dal 18/12/2014

Documento vigente dal 30/03/1995

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 19 Luglio 1972 ,n. 8
Esercizio delle funzioni in materia di beneficenza pubblica.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 20/07/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Fino all' entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall' art. 71 dello Statuto , le funzioni in materia di beneficenza pubblica elencate dall' art. 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 9 , sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

ARTICOLO 2

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) determina gli indirizzi della politica assistenziale della Regione, formula i piani per il coordinamento tra le varie forme di assistenza e beneficenza ed i modi di erogazione della stessa e provvede al riparto dei fondi assegnati;

2) accerta l' esistenza dei requisiti necessari al riconoscimento di un Ente quale istituzione pubblica di assistenza e beneficenza e ne approva il relativo Statuto ;

3) dichiara la cessazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, al fine di coordinarne l' attività agli interessi attuali, e provvedere alla trasformazione e fusione delle medesime;

[ 4) ] [5]

5) delibera sul concentramento, sul raggruppamento e sulla costituzione di Consorzi e Federazioni;

6) determina le rette di ricovero per il mantenimento degli inabili al lavoro presso gli Istituti assistenziali.

ARTICOLO 3

Attribuzioni della Giunta

1. Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall' art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 4

Attribuzioni del Presidente della Giunta

1. Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie regionali.

ARTICOLO 5

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 19 luglio 1972

Conti

[1]